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DIP anche per servizi e forniture? Il MIT chiarisce quando non è necessario

Il parere n. 4073 del MIT interpreta l’art. 41 del Codice appalti e chiarisce che il Documento di Indirizzo della Progettazione è inconferente negli appalti di servizi e forniture, dove la progettazione è articolata in un unico livello ai sensi del comma 12.

 

La redazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) rappresenta uno dei passaggi centrali nella disciplina della progettazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Si tratta del documento attraverso il quale la stazione appaltante definisce le esigenze da soddisfare e fornisce le indicazioni che guideranno lo   sviluppo della progettazione.

Ma il DIP deve essere predisposto anche negli appalti di servizi e forniture? Oppure si tratta di uno strumento che riguarda esclusivamente la progettazione dei lavori pubblici? E cosa devono fare le stazioni appaltanti quando devono impostare la progettazione di un contratto che non riguarda lavori?

Il dubbio nasce dalla lettura dell’art. 41 del Codice dei contratti, che ha ridisegnato la disciplina della progettazione introducendo nuovi strumenti e una diversa articolazione delle fasi progettuali.

Proprio su questo punto è stato chiesto un chiarimento al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): il Documento di Indirizzo della Progettazione deve essere redatto anche negli appalti di servizi e forniture oppure la sua applicazione è limitata alla progettazione dei lavori pubblici?

La risposta è arrivata con   il parere n. 4073 del 2 marzo 2026, che ha fornito un chiarimento netto.

 

Il quesito al MIT: obbligo di DIP anche per servizi e forniture?
Il quesito sottoposto al Supporto giuridico del MIT nasceva dalla lettura dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la progettazione nel nuovo Codice dei contratti.

In particolare è stato chiesto se l’obbligo di redigere il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) debba essere considerato esteso anche agli appalti di servizi e forniture, oppure se questo documento riguardi esclusivamente la progettazione dei lavori pubblici.

Chi ha formulato il quesito ha evidenziato che, da una lettura della disciplina del Codice, sembrerebbe emergere una risposta negativa, nel senso che il DIP non risulterebbe previsto nell’ambito della progettazione riferita a servizi e forniture.

Proprio per questo è stato chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un chiarimento interpretativo.

 

Progettazione nel Codice appalti: cosa prevede l’art. 41 e cosa stabilisce l’allegato I.7
Per comprendere il chiarimento fornito dal MIT occorre partire dall’   articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la progettazione nel sistema del nuovo Codice dei contratti.

La norma stabilisce che la progettazione delle opere pubbliche si sviluppa attraverso livelli progettuali distinti, disciplinati nel dettaglio dall’  allegato I.7 al Codice, il quale individua anche i contenuti minimi della documentazione progettuale.

Lo stesso articolo 41 contiene, però, una disposizione specifica dedicata agli appalti di servizi e forniture. Il comma 12 prevede infatti che, per queste tipologie contrattuali, la progettazione sia articolata in un unico livello e che i contenuti di tale livello siano indicati dall’allegato I.7.

Il Codice distingue quindi chiaramente tra la progettazione dei lavori pubblici e quella riferita a servizi e forniture, prevedendo per queste ultime una disciplina specifica.

 

Il principio chiarito dal MIT: il DIP non si applica a servizi e forniture
Nel parere n. 4073 del 2 marzo 2026 il Supporto giuridico del MIT ha risposto direttamente al dubbio interpretativo sollevato nel quesito.

Il Ministero richiama espressamente l’art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, evidenziando che la progettazione relativa a servizi e forniture è articolata in un unico livello, i cui contenuti sono indicati dall’allegato I.7.

Alla luce di questa previsione normativa il MIT conclude che il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) è inconferente rispetto alla progettazione di servizi e forniture.

Il DIP trova infatti applicazione alla progettazione dei soli lavori pubblici e non alla progettazione di servizi e forniture.

 

Analisi tecnica: il rapporto tra art. 41, comma 12, e Documento di Indirizzo della Progettazione
Il chiarimento fornito dal MIT si fonda sulla diversa struttura che il Codice dei contratti attribuisce alla progettazione a seconda della tipologia di contratto.

Nel caso di servizi e forniture, l’art. 41, comma 12, stabilisce che la progettazione sia articolata in un unico livello e che i contenuti di tale livello siano individuati dall’allegato I.7.

Il Documento di Indirizzo della Progettazione, invece, si colloca nel sistema della progettazione dei lavori pubblici, rispetto al quale il Codice prevede una articolazione più ampia delle fasi progettuali.

È proprio questa differenza di impostazione che porta il MIT a ritenere inconferente il DIP nell’ambito della progettazione riferita a servizi e forniture.

 

Conclusioni operative per le stazioni appaltanti
Il parere del MIT chiarisce un punto che aveva generato diversi dubbi applicativi.

Quando la progettazione riguarda servizi o forniture, trova applicazione l’art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la progettazione è articolata in un unico livello, i cui contenuti sono definiti dall’allegato I.7.

In questo contesto il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) risulta inconferente, in quanto si tratta di uno strumento che il Codice collega alla progettazione dei lavori pubblici.

Il chiarimento ministeriale consente quindi di delimitare correttamente l’ambito applicativo del DIP ed evita interpretazioni estensive che avrebbero potuto introdurre un adempimento non previsto dal Codice negli appalti di servizi e forniture.

 

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

Categorized: News