L’indicazione del Mit: il Rup deve guardare all’ultimo appalto nello stesso settore, evitando usi distorsivi della delega alla gestione dei contratti
Il problema posto all’ufficio di supporto del Mit e risolto con il parere n. 3970/2026, in tema di rotazione negli acquisiti delegati (dalla stazione appaltante non qualificata a stazione appaltante qualificata) risulta di estrema attualità. L’istante, precisato che si tratta di stazione abilitata a svolgere appalti per altri comuni, chiede se negli affidamenti di incarichi tecnici debba (o meno) tenere in considerazione l’operatore ultimo della stazione appaltante qualificata o se si debba intendere come riferito all’ultimo operatore uscente con affidamento assegnato dal comune titolare della spesa.
Il riscontro
Nel parere si ribadisce che il Rup, nella rotazione – che si applica in ambito sottosoglia caratterizzato dall’utilizzo delle procedure semplificate -, deve tener conto dell’operatore uscente in relazione a contratti che abbiano ad «oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi».
Si chiarisce, quindi, la regola dell’alternanza (e da qui l’esigenza che il Rup sia rigoroso nella sua applicazione) deve essere letta «in chiave sostanziale, in quanto finalizzata a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all’operatore economico uscente – dall’appalto immediatamente precedente – falsando il gioco della concorrenza».
Venendo al merito della questione posta, è condivisibile l’affermazione secondo cui la stazione che svolge servizi di committenza per stazioni appaltanti deleganti l’attività contrattuale (con o senza qualificazione), «il principio di rotazione trova applicazione sia per i contratti che la stessa affida secondo le procedure delineate nell’art. 50 dello stesso codice in proprio sia per quelli affidati per la medesima stazione appaltante ausiliata, in quanto ex art. 3, comma 1, lett. z), n. 4), dell’Allegato I.1 essa gestisce la procedura di appalto in «nome e per conto della stazione appaltante interessata»».
In pratica, un diverso ragionamento permissivo avrebbe effetti distorsivi sul mercato con utilizzo arbitrario dei servizi di committenza per non rispettare la regola della rotazione.
Pertanto, «l’aspetto sostanziale del principio è salvo se riferito ai contratti affidati in nome e per conto della stazione appaltante committente (ente locale) sempre con riferimento all’appalto immediatamente precedente avente a oggetto lo stesso settore merceologico, stessa categoria di lavori o stesso settore di servizi ovvero per il contratto affidato dall’ente ausiliato negli stessi casi ricordati».
Ciò evidenziato, l’ufficio precisa che il caso della stazione che svolge servizi di committenza è diverso dal caso del soggetto aggregatore che aggiudica appalti a cui possono «attingere» anche altre stazioni appaltanti. In questo caso, ovviamente, l’affidamento di interesse è solo quello della «centrale».
Ancora diverso, secondo l’ufficio di supporto, è il caso in cui intervenga un accordo tra due (o più) stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90. Accordo che, esige, ovviamente che almeno una delle stazioni appaltanti coinvolte abbia la qualificazione richiesta dal codice.
Il comma 14 dell’articolo 62, al riguardo, prevede la possibilità dell’accordo al fine di svolgere «una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, (..).
Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice e sono tenute a nominare un «unico Rup in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata».
In questo caso, si crea «ex lege una traslazione di competenza dalla stazione appaltante non qualificata a quella qualificata, per le finalità di aggregazione della domanda pubblica e di qualificazione del così ridotto numero di stazioni appaltanti (cfr. Relazione illustrativa al codice, pp. 73, 99 e ss)», pertanto il centro di acquisto è in sostanza unico.
Nel caso dei servizi di committenza, invece, il modello delle delega (dalla stazione appaltante non qualificata a quella qualificata) sarebbe una sorta di «schema legale assimilabile al mandato nel diritto civile con effetti giuridici che si ripercuotono nella sfera giuridica del soggetto mandante».
A ben valutare, in realtà, i modelli sembra essere simili ciò che «muta» è lo strumento utilizzato visto che nel secondo caso si ricorre all’accordo ex lege 241/90 ma la ratio è sempre quella di risolvere le problematiche della stazione appaltante non qualificata che, in quanto tale, non può svolgere alcune fasi dell’attività contrattuale (per cui non ha la qualificazione).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
