Correzioni gemelle da Lega, Forza Italia e Pd per superare i limiti imposti dall’Allegato II.14 del nuovo Codice dei contratti
Anticipo del prezzo a 360 gradi per gli appalti del Pnrr. L’estensione dell’obbligo di corrispondere subito alle imprese una quota variabile tra il 20 e il 30% del valore del contratto a quegli appalti di servizi e forniture finora tenuti fuori dal Dlgs 36/2024 è l’obiettivo di diversi emendamenti gemelli presentati da esponenti della Lega, Forza Italia, Pd e Gruppo misto al decreto legge Pnrr-quater (Dl 19/2024) in sede di conversione alla Camera (commissione Bilancio).
L’obbligo di anticipare una parte del prezzo dell’appalto per consentire alle imprese di avviare le attività senza dover porsi immediatamente problemi di liquidità è stato reso strutturale dal nuovo codice appalti, con l’articolo 125. La previsione del codice riguarda sia i lavori che i servizi e le forniture. Con un’importante eccezione prevista però dall’articolo 33 dell’ Allegato II.14. In quel punto viene infatti stabilito che non godono dell’anticipazione «i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali».
Un’eccezione che in tempi di corsa al raggiungimento degli obiettivi di investimento previsti dal Pnrr lascia fuori un novero non trascurabile di prestazioni, con il rischio di alimentare quei di ritardi di esecuzione che in questo momento si cerca in tutti i modi di evitare.
Tutti gli emendamenti presentati all’articolo 12 del decreto puntano a superare il vincolo imposto dall’Allegato II.14 prevedendo che, in caso si tratti di appalti finanziati in tutto o in parte dal Pnrr o dal Piano nazionale complementare (Pnc) la stazione appaltante, «su richiesta dell’appaltatore», sia obbligata a corrispondere l’anticipazione anche per gli appalti di servizi e forniture finora esclusi. Se gli emendamenti verranno approvati, anche per questi contratti l’anticipo sarà «nella misura del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
