Il nuovo modello introduce una sezione per le dichiarazioni relative al monitoraggio. Restano validi i piani già trasmessi, mentre ANAC precisa i dati e i criteri utilizzati per il calcolo dei tempi di affidamento
Nuovo intervento di ANAC sul sistema di monitoraggio dell’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, operativo dal 1° luglio 2026.
L’Autorità ha infatti aggiornato il formulario in formato Excel utilizzato per trasmettere il piano di riorganizzazione, inserendo una sezione iniziale destinata alle eventuali dichiarazioni dell’amministrazione sugli esiti del monitoraggio.
Efficienza decisionale stazioni appaltanti: ANAC aggiorna il formulario sui piani di riorganizzazione
L’aggiornamento non ha effetti sulla validità degli adempimenti già effettuati. ANAC ha infatti precisato che i formulari trasmessi continuano a essere validi e che, di conseguenza, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate non devono procedere a un nuovo invio dei piani già presentati.
La modifica consiste nell’introduzione, nella parte iniziale del file Excel, di uno spazio nel quale l’amministrazione può inserire proprie dichiarazioni relative al monitoraggio dell’efficienza decisionale.
Non viene quindi sostituito il piano già trasmesso, né viene richiesto di ripetere la procedura: il nuovo modello dovrà essere utilizzato per gli invii successivi all’aggiornamento.
Come funziona il monitoraggio sull’efficienza decisionale
Il sistema deriva dalle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice (d.Lgs. n. 209/2024), all’art. 11 dell’ Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Il monitoraggio, svolto con cadenza semestrale, considera il tempo medio intercorrente tra la scadenza originaria del termine per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto.
La rilevazione non si limita, pertanto, alla durata della fase dedicata alla valutazione delle offerte, ma comprende anche le attività successive alla scadenza del termine di gara, fino alla formalizzazione del rapporto contrattuale.
La finalità è collegare il sistema di qualificazione non soltanto alla disponibilità di strutture, personale, formazione e strumenti digitali, ma anche alla capacità dell’amministrazione di portare a compimento le procedure entro tempi coerenti con gli obiettivi fissati dal Codice.
Monitoraggio ANAC: quali procedure rientrano nel calcolo
In questa prima fase, il monitoraggio interessa le procedure aperte pubblicate a partire dal 1° gennaio 2025, con esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni.
Il calcolo viene effettuato separatamente per ciascun settore di qualificazione, utilizzando le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP. Considerato che il valore restituito dal sistema dipende dalle informazioni associate alle singole procedure, comprese quelle relative alla stipula del contratto, diventa quindi determinante che i dati trasmessi siano completi e aggiornati.
Il nuovo applicativo consente alle amministrazioni di visualizzare il valore dell’efficienza decisionale espresso in giorni, consultare i dati utilizzati per il calcolo e, quando necessario, trasmettere il piano di riorganizzazione.
Tempo medio oltre 160 giorni: quando scatta il piano di riorganizzazione
Quando il tempo medio rilevato supera i 160 giorni, la stazione appaltante o la centrale di committenza qualificata è tenuta a trasmettere ad ANAC un piano di riorganizzazione.
Il documento deve individuare le principali cause che hanno determinato il ritardo e indicare le misure programmate per ridurre la durata delle procedure. L’Allegato II.4 richiama, in particolare, gli interventi relativi alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica e al maggiore utilizzo degli strumenti digitali.
Il piano deve inoltre definire gli obiettivi temporali di riduzione del valore medio e indicare la data entro la quale l’amministrazione prevede di rientrare sotto la soglia dei 160 giorni. Secondo le indicazioni operative pubblicate dall’Autorità, la trasmissione deve avvenire entro due mesi dalla data prevista per la rilevazione dell’efficienza decisionale.
ANAC valuta l’efficacia delle misure proposte e, quando necessario, avvia un contraddittorio con la stazione appaltante, potendo anche richiedere una rimodulazione degli interventi programmati.
La disciplina prevede, inoltre, un meccanismo premiale: quando il tempo medio viene effettivamente contenuto entro 115 giorni, può essere riconosciuto il relativo punteggio ai fini della qualificazione.
Dati BDNCP e tempi convenzionali di stipula: i chiarimenti ANAC
A seguito delle segnalazioni ricevute dopo l’avvio del sistema, ANAC ha precisato che il primo calcolo è stato effettuato utilizzando i dati presenti nella BDNCP alla data del 30 giugno 2026, assunta come riferimento per la rilevazione semestrale.
L’Autorità ha fornito indicazioni anche sui cosiddetti tempi convenzionali di stipula riportati nel file Excel. Quando valorizzati, tali tempi sono stati calcolati applicando la metodologia descritta nei paragrafi 5.1 e 5.2 del Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, allegato al Regolamento adottato con Delibera ANAC n. 334 del 30 luglio 2025.
Ai fini dell’attuale monitoraggio, la data del 30 giugno 2026 è stata assunta in luogo della “data di presentazione dell’istanza di qualificazione” prevista dalla metodologia di calcolo.
Piano non trasmesso o non attuato: le conseguenze sulla qualificazione
Come previsto dall’ art. 63, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione e la mancata adozione delle misure previste costituiscono gravi violazioni rilevanti nell’ambito del sistema di qualificazione.
La stazione appaltante non può quindi limitarsi alla compilazione e al caricamento del formulario, ma deve programmare misure verificabili, definire i relativi tempi di attuazione e monitorarne gli effetti sulle procedure successive.
ANAC può inoltre avviare approfondimenti in contraddittorio quando dal piano trasmesso o dai dati disponibili nel sistema emergano elementi che richiedono ulteriori verifiche.
FONTI “LavoriPubblici.it”
