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Lavori in Rti, cifra d’affari da dimostrare dalle singole imprese

In un parere l’Anac ribadisce che il requisito deve essere posseduto da ciascuna azienda raggruppata, in misura corrispondente alla quota di opere da eseguire

 

L’Autorità Anticorruzione, chiamata a pronunciarsi in sede di precontenzioso, con la delibera 14 luglio 2026, n. 286, affronta la questione se, in caso di raggruppamento temporaneo, il requisito della cifra d’affari, richiesto per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.000 dall’articolo 2, comma 6, dell’allegato II.12 al codice dei contratti pubblici, debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, come aggregato indistinto delle singole posizioni economiche dei partecipanti, oppure debba essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, in misura corrispondente alla quota di lavori che la stessa si impegna a eseguire.

L’Autorità aderisce alla seconda tesi, affermando che nel regime dei raggruppamenti temporanei di impresa che concorrono per l’aggiudicazione di lavori, l’operatore economico che partecipi a un raggruppamento temporaneo non può giovarsi della sovrabbondanza di fatturato di un’altra impresa del raggruppamento per colmare una propria carenza qualificatoria. Il raggruppamento, per quanto costituisca un centro di imputazione unitario dell’offerta e del rapporto con la stazione appaltante, non acquisisce per ciò solo una soggettività autonoma capace di rendere fungibili e interscambiabili i requisiti di partecipazione delle singole imprese associate. Ciascuna di esse resta, sotto il profilo della qualificazione, un centro di imputazione distinto, tenuto a dimostrare, con riferimento alla propria quota di esecuzione, il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, tecnici ed economico-finanziari indifferentemente.

 

Il caso sottoposto all’ Anac
La vicenda sottoposta all’ Anac riguarda una procedura per l’affidamento di lavori alla quale partecipava un raggruppamento temporaneo costituendo, composto da un’impresa mandataria, titolare di una quota di partecipazione e di esecuzione pari all’80%, e da un’impresa mandante, titolare della residua quota. La lettera di invito richiedeva, tra gli altri, il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria consistente in una cifra d’affari realizzata in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo posto a base di gara, oltre al possesso della qualificazione Soa nelle categorie e classifiche pertinenti all’oggetto dell’appalto.

Con riferimento al requisito tecnico-professionale, il raggruppamento risultava pienamente qualificato, atteso che entrambe le imprese associate possedevano attestazioni Soa nella categoria prevalente. Diversamente si presentava la posizione delle due imprese quanto al requisito della cifra d’affari; mentre l’impresa mandante dichiarava un fatturato in lavori ampiamente superiore alla soglia richiesta, l’impresa mandataria, tenuta a eseguire l’ottanta per cento dei lavori, dichiarava una cifra d’affari che, sommata a quella della mandante, superava complessivamente la soglia prevista dalla lex specialis, ma che, considerata singolarmente, non risultava proporzionata alla quota di esecuzione da assumere.

Rilevata la discrasia, il seggio di gara attivava il soccorso istruttorio, invitando l’impresa mandataria a chiarire le modalità con cui il raggruppamento intendesse soddisfare il requisito della cifra d’affari in proporzione alla quota di esecuzione. Il raggruppamento, pur confermando le quote già dichiarate, sosteneva che il requisito della cifra d’affari, a differenza di quello tecnico-professionale, non sarebbe stato configurato dalla lettera di invito come requisito individuale pro quota, bensì come requisito riferito al soggetto collettivo concorrente nel suo complesso, sicché sarebbe stato sufficiente che il raggruppamento, unitariamente considerato, disponesse di una cifra d’affari complessiva pari o superiore alla soglia prevista, a prescindere dalla sua distribuzione interna.

La stazione appaltante non condivideva tale ricostruzione e disponeva l’esclusione del raggruppamento dalla procedura, ritenendo che sia la normativa di settore, con particolare riferimento all’articolo 68, comma 11, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all’articolo 30, comma 2, dell’allegato II.12 al codice, sia le previsioni della lex specialis di gara imponessero anche per il requisito di capacità economico-finanziaria il rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra qualificazione posseduta e quota di lavori assunta in esecuzione.

Avverso tale determinazione l’impresa mandataria formulava all’ Anac istanza di parere per la soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 220, comma 1, del codice, riproponendo nel procedimento le medesime argomentazioni già sviluppate in risposta al soccorso istruttorio, incentrate sulla natura asseritamente unitaria e non frazionabile del requisito della cifra d’affari in lavori.

 

La decisione dell’ Anac
l’Autorità muove dal principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 6 del 2019, resa sotto la vigenza dell’abrogato articolo 92, comma 2, del Dpr n. 207 del 2010, ma la cui portata viene ritenuta tuttora valida. Secondo tale orientamento, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si sia impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo costituisce causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche quando lo scostamento sia minimo e anche quando il raggruppamento, complessivamente considerato, o un’altra delle imprese che ne fanno parte, disponga di per sé di un requisito di qualificazione sufficiente a coprire l’intera quota di lavori. Il fondamento di tale conclusione, spiega l’Autorità, richiamando il ragionamento del giudice amministrativo, risiede nella libertà, riconosciuta alle imprese raggruppate, di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, libertà che tuttavia incontra un limite intrinseco proprio nei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa associata; se la quota di esecuzione può essere liberamente stabilita solo entro i limiti consentiti dal possesso dei corrispondenti requisiti, la partecipazione alla gara da parte dell’impresa associata è subordinata al possesso di requisiti di qualificazione proporzionati alla quota di esecuzione per essa prevista.

Da questa premessa l’Autorità sviluppa le sue considerazioni, affrontando innanzitutto il dato letterale della disposizione oggi vigente: l’articolo 30, comma 2, dell’allegato II.12 al Codice, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto precettivo dell’abrogato articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010. Tale norma stabilisce che le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente determinate entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato e che i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta. La previsione, osserva l’Autorità, è formulata con riferimento generico ai requisiti di qualificazione, senza distinguere tra requisiti tecnico-professionali e requisiti economico-finanziari per cui, in assenza di eccezioni espressamente previste dal legislatore, l’obbligo di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione deve ritenersi riferito a tutti i requisiti di qualificazione contemplati dal bando di gara, ivi compresa la cifra d’affari.

l’Autorità richiama, poi, un criterio teleologico-finalistico, ricavato dalla funzione stessa assolta dai requisiti di qualificazione, quale delineata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Quei requisiti attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente e sono preordinati a garantire alla stazione appaltante la serietà, la professionalità e la capacità imprenditoriale del soggetto che eseguirà una determinata porzione di lavoro. La funzione di garanzia risulterebbe frustrata ove si ammettesse che un’impresa priva di adeguata capacità economica possa comunque eseguire una quota rilevante di lavori, confidando nella sola solidità finanziaria di un’altra impresa del raggruppamento. Ammettere l’interscambiabilità dei requisiti economico-finanziari equivarrebbe, di fatto, a riconoscere al raggruppamento una soggettività autonoma rispetto a quella delle singole imprese partecipanti, soggettività che l’ordinamento non attribuisce ai raggruppamenti temporanei. l’Autorità osserva come sarebbe manifestamente irragionevole un assetto normativo che, per i medesimi appalti di lavori, adottasse criteri non omogenei quanto alle modalità di possesso e di comprova dei requisiti di qualificazione, imponendo l’obbligo di corrispondenza proporzionale soltanto per una parte di essi, quelli tecnico-professionali, e non anche per gli altri, quelli economico-finanziari.

Infine, l’Autorità distingue la disciplina degli appalti di lavori da quella degli appalti di servizi e forniture, richiamando un recente arresto del Consiglio di Stato secondo cui, in questi ultimi, l’assenza di un analogo obbligo di corrispondenza si giustifica per la natura tendenzialmente unitaria e non scindibile della prestazione, sicché i requisiti sono normalmente riferiti al raggruppamento nel suo complesso, salve diverse previsioni della lex specialis, fermo restando che chi esegue la prestazione deve comunque possederne gli specifici requisiti. La distinzione conferma, a contrario, che negli appalti di lavori, in cui le prestazioni sono scindibili in quote autonomamente individuabili, il legislatore ha ancorato la qualificazione a un criterio di proporzionalità soggettiva.

A tali argomenti di carattere generale l’Autorità affianca un rilievo di carattere più strettamente ermeneutico, relativo al tenore letterale della lettera di invito applicabile al caso concreto, la quale, al paragrafo dedicato alle indicazioni sul possesso dei requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, prevedeva espressamente che il requisito della cifra d’affari dovesse essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Tale clausola viene correttamente intesa come conferma della necessità di una corrispondenza proporzionale, in piena aderenza a quanto disposto dall’articolo 68, comma 11, del codice.

 

 

 

 

FONTI            Filippo Bongiovanni          “Edilizia & Territorio”

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