Nuova sentenza dei giudici romani in favore dell’applicazione della legge 49/2023 ai contratti con la Pa dopo il no dell’Anac
Come previsto continua ad avvitarsi su se stessa la vicenda dell’applicabilità dell’equo compenso agli appalti pubblici. È notizia di oggi la nuova presa di posizione del Tar Lazio che, con una sentenza relativa a una gara del Demanio per la diagnosi di vulnerabilità sismica degli immobili statali situati a Roma (n. 8580 del 30 aprile 2024), ha dichiarato perfettamente applicabile anche ai contratti pubblici le norme della legge 49/2023 sugli onorari minimi dei professionisti.
La pronuncia segue di pochi giorni la decisione dell’Autorità Anticorruzione di considerare l’equo compenso inapplicabile agli appalti e di qualche settimana un’analoga sentenza del Tar Veneto, di segno esattamente opposto, cioè favorevole all’applicazione della legge 49/2023 ai rapporti tra Pa e professionisti. Insomma: il caos, in un vortice di interpretazioni che si inseguono e si ribaltano a vicenda a scapito di stazioni appaltanti e imprese che devono ogni giorno devono fare i conti con l’applicazione di norme evidentemente non chiare e difendersi dal mare di ricorsi che ne consegue.
Va detto che la stessa Anac, annunciando di voler escludere l’applicazione dell’equo compenso agli appalti con il bando-tipo sui servizi professionali, ha chiesto al Governo e alla Cabina di regia sugli appalti di intervenire con un provvedimento chiarificatore. Finora nulla si è mosso. Ed è probabile che in assenza di un indirizzo organico lo stillicidio di interpretazioni e sentenze di segno contrario sia destinato a continuare.
Venendo al merito della sentenza del Tar Lazio, passando in disamina la questione i giudici amministrativi hanno escluso qualsiasi forma di incompatibilità tra le norme dell’equo compenso, i principi di concorrenzialità imposti dai trattati europei e soprattutto le norme del nuovo codice appalti.
Nella sentenza si legge infatti che «la prospettata incompatibilità tra la legge sull’equo compenso e il codice dei contratti pubblici è in ogni caso smentita dal dato testuale». Perché «da un lato, la legge n. 49/2023 prevede esplicitamente l’applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni, dall’altro lato, l’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente)».
Il Tar Lazio boccia anche la ricostruzione secondo cui le norme dell’equo compenso potrebbero applicarsi ai contratti con la Pa solo nel caso in cui a stipularsi fosse un professionista singolo e dunque «contraente debole», come «difficilmente giustificabile dal punto di vista logico, considerata l’ontologica corrispondenza tra le prestazioni rese dal singolo e quelle rese nell’ambito di una società/impresa».
Neppure «può ravvisarsi un’incompatibilità tra la legge sull’equo compenso e l’art. 108, co. 2, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui impone l’applicazione del “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai “contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro”». Questo perché «la legge n. 49/2023 non preclude l’applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il compenso del professionista è, infatti, soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a “spese ed oneri accessori” (peraltro, anche la delibera Anac n. 101 del 28 febbraio 2024 non esclude la legittimità delle tre ipotesi contemplate nel bando-tipo n. 2/2023: a) procedura di gara a prezzo fisso in virtù dell’applicazione della l. n. 49/2023 a tutte le voci del corrispettivo posto a base di gara; b) procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’Oepv, con ribasso limitato alle sole spese generali; c) inapplicabilità della disciplina sull’equo compenso, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara)».
Va detto che la citazione della datata bozza di bando tipo messo in consultazione dall’Anac – quando ancora si offriva un ventaglio di scelte per coordinare equo compenso e codice appalti – fa vedere che la sentenza è stata probabilmente scritta prima che dell’ultima presa di posizione dell’Autorità e quindi non tiene conto della nota inviata a Governo Cabina di regia. Ma tant’è: per il Tar, l’interpretazione coerente di tutte queste disposizioni è quella di «garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale». Ora non resta che attendere cosa ne pensa il Consiglio di Stato.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
