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Equo compenso, rotazione e affidamenti diretti: dall’Anac 44 richieste per il correttivo al codice

 

Il documento inviato dall’Autorità al Mit in vista del tagliando al Dlgs 36 include 27 richieste di modifiche sostanziali, 14 criticità interpretative e tre disallineamenti testuali. Chiesta anche l’eliminazione della soglia per la qualificazione delle stazioni appaltanti

 

Non poteva mancare l’invito a chiarire una volta per tutte il rapporto tra equo compenso e sistema degli appalti, di cui si è tornati a discutere intensamente in questi giorni dopo la nuova sentenza del Tar Campania che ne boccia l’applicazione agli affidamenti pubblici, ma ci sono anche richieste relative agli appalti integrati, alla rotazione delle imprese, agli affidamenti diretti e ovviamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti nelle 44 segnalazione inviate dall’Anticorruzione al Mit e alla Cabina di regia, in vista del correttivo appalti atteso per il prossimo autunno. Il documento, con 27 richieste di modifiche sostanziali alle norme del Dlgs 36/2023 e 14 criticità interpretative (oltre a tre segnalazioni di disallineamento testuale), è stato appena diffuso. «Le criticità – si legge nella nota che accompagna il documento . , alcune delle quali già segnalate anche alla Cabina di regia, sono state inserite in una tabella e classificate sulla base dell’indicazione del ministero nell’ambito della consultazione pubblica avviata per la revisione del codice».

Alcune segnalazioni si fanno strada rispetto alle altre. Tra queste c’è la richiesta di chiarimento finale sull’equo compenso, la cui applicazione nel sistema degli appalti è sempre stata in discussione. «Si evidenzia – si legge nel documento – la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura».

Importante anche la richiesta di intervento per circoscrivere l’applicazione dell’appalto integrato. «Il nuovo Codice – scrive l’Anac – prevede un’applicazione generalizzata dell’istituto dell’appalto integrato, con l’unica esclusione, dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, per i quali, peraltro, la componente progettuale è fisiologicamente assente o, comunque, molto ridotta. Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato le possibili criticità connesse al rischio che l’appaltatore, nella redazione del progetto esecutivo, persegua l’obiettivo della massimizzazione del proprio utile piuttosto che quello dell’ottimizzazione dell’opera (maggiorazione dei costi in corso d’opera, mediante il ricorso a onerose varianti o a soluzioni progettuali fuori mercato)». Per questi motivi l’Autorità propone di «circoscrivere l’ambito applicativo dell’appalto integrato ad ipotesi predeterminate, introducendo eventualmente limitazioni in funzione della tipologia di opera da realizzare o del valore economico dei lavori».

Torna poi la richiesta di rivedere l’ambito di applicazione delle soglie di applicazione per gli affidamenti diretti (ora fissate a 150mila euro per i lavori e a 139mila euro per servizi e forniture). Per l’Anac l’innalzamento delle soglie degli affidamenti diretti deciso con il nuovo codice (confermando a regime le scelte effettuate sotto l’emergenza Covid) «comporta inefficienze dovute all’assenza di un confronto concorrenziale. «Per compensare tale ampliamento», l’Anac propone di intervenire sul principio di rotazione delle imprese, previsto dall’articolo 49, rafforzandone l’applicazione. Ma non solo. C’è infatti anche la richiesta di intervenire direttamente sulle soglie, riducendole. «Le soglie elevate potevano giustificarsi in un momento di particolare urgenza, per accelerare l’avvio degli affidamenti – scrive l’Autorità -. In un periodo di normalità, una soglia elevata riduce il confronto concorrenziale tra le imprese, riduce il grado di trasparenza, rischia di escludere dal mercato le piccole e medie imprese non conosciute dalle stazioni appaltanti, favorisce comportamenti elusivi da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero essere indotte a frazionare gli importi a base di gara per evitare il confronto concorrenziale».

Come per l’appalto integrato, anche sugli accordi quadro arriva la richiesta di perimetrare meglio il campo d’azione. «Considerate le numerose criticità rilevate in sede di vigilanza sull’applicazione dei contratti quadro, sia per nuove opere che per appalti di servizi di natura intellettuale e servizi tecnici di progettazione», l’Autorità insiste sull’utilità di «circoscrivere i limiti di applicazione dell’istituto, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni».

Nella tabella non poteva non trovare spazio la richiesta di cancellare la soglia di 500mila euro per la qualificazione selle stazioni appaltanti, criticata fin dal momento della sua comparsa nel nuovo codice. Per l’Autorità le stazioni appaltanti devono «essere qualificate e professionalizzate per qualsiasi soglia di importo, ciò anche in considerazione della numerosità degli affidamenti di importo contenuto. In analogia con quanto avviene per i servizi e le forniture, si ritiene che anche per i lavori sia necessaria la qualificazione per l’affidamento di lavori di importo superiore a quello per l’affidamento diretto (150.000 euro)». Sempre in tema di qualificazione arrivano poi tutta una serie di segnalazioni relative al sistema delle Soa.

Tra le sottolineature indicate nelle criticità interpretative compare poi la richiesta di permettere alle stazioni appaltanti di ricorrere elle gare anche per gli importi sotto al milione di euro dove il codice imporrebbe invece procedure negoziate e affidamenti diretti. «Le problematiche sollevate da Anac – si legge nel documento – sono state analizzate e condivise nella Circolare del Mit n. 298 del 20 novembre 2023 che, in relazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, fornisce chiarimenti interpretativi per estendere la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi e alle regole di settore, dettate dalla Direttiva 2014/24/UE. Di recente, con parere del Mit n. 2577/2024, tale possibilità è stata subordinata ad una adeguata motivazione anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta. In tal senso, il testo normativo dovrebbe essere emendato alla luce dell’orientamento espresso dal Mit».

Ora il documento è nelle mandi di Porta Pia e Palazzo Chigi. Non resta che attendere settembre per capire quali e quante delle proposte Anac troveranno poi effettivamente spazio nel decreto annunciato per l’autunno.

 

 

FONTI   Mauro Salerno   “Enti Locali & Edilizia”

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