Lo precisano i Vigili del Fuoco in un primo testo illustrativo dopo le richieste di chiarimento arrivate da tecnici e ingegneri
Dopo la pubblicazione delle linee guida antincendio sulla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, emanate il 1° settembre ed entrate in vigore lo stesso giorno, i Vigili del Fuoco hanno già messo a punto i primi chiarimenti. Le delucidazioni – sollecitate subito dal Consiglio nazionale degli ingegneri e da operatori del settore – sono contenute in una nuova circolare della direzione per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Le linee guida hanno infatti messo subito in allarme i professionisti e gli operatori del settore in quanto non prevedono disposizioni ad hoc per gli impianti che al 1° settembre risultano in fase di installazione o per i quali è già stato avviato l’iter autorizzativo. Per i progetti già in corso, la circolare ribadisce che vale sempre la valutazione del rischio incendi. Come dire che, anche se le nuove linee guida sono molto più dettagliate e severe rispetto alle omologhe del 2012, ogni aspetto attinente alla sicurezza antincendio va gestito a partire dalla valutazione del rischio d’incendio. Di fatti, si ribadisce che le linee guida rappresentano «uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali, con la possibilità per il progettista di individuare altre soluzioni tecniche purché sia dimostrato, sulla base dell’analisi del rischio incendio effettuata, il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza».
La circolare comunque fa salvi i progetti in corso: «I soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici – viene chiarito – possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente». A titolo indicativo e non esaustivo, la circolare specifica quando si può ritenere che la procedura di installazione dell’impianto sia in corso, elencando i seguenti casi: avvio delle procedure di cui al Dpr 151 del 2011 (Scia antincendio, valutazione del progetto); presentazione di comunicazioni, Scia edilizia, Cila o altre istanze presso gli uffici competenti; sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura o l’installazione dell’impianto; completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive; avvio dei lavori di installazione; ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati. Ed ancora: disponibilità di documentazione probatoria recante data certa. In questi casi, dunque, si può applicare la disciplina precedente, ossia la guida tecnica emanata dai Vigili del Fuoco nel 2012.
Vale il principio del legittimo affidamento, che – ricordano i Vigili del fuoco nella circolare – «impone all’amministrazione di rispettare le ragionevoli aspettative dei soggetti interessati fondate sulla disciplina preesistente, specialmente quando questi abbiano già intrapreso iniziative concrete». «La giurisprudenza amministrativa ha consolidato che – si precisa ancora nel documento -, anche in assenza di specifici procedimenti autorizzativi, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si manifestano i primi effetti giuridicamente rilevanti dell’attività».
FONTI Mariagrazia Barletta “Enti Locali & Edilizia”
