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Gara annullata senza risarcimento per equivalente alle imprese

Consiglio di Stato: non c’è danno da mancata aggiudicazione se l’intera procedura cade per condotte illegittime che potevano essere rilevate anche dai concorrenti

 

Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione per l’adozione di un provvedimento illegittimo, non si può prescindere dalla verifica della “spettanza del bene della vita”, in quanto è quest’ultimo che qualifica il danno in termini di ingiustizia. L’integrale caducazione della procedura di gara, pertanto, non può comportare il diritto al risarcimento del danno per equivalente da mancata aggiudicazione.

Questo è quanto disposto con sentenza dal TAR per la Campania, Salerno, sez. I, n. 1320/2025. In particolare, è stata indetta una procedura aperta di una fornitura e avverso il provvedimento di aggiudicazione un operatore economico è insorto vittoriosamente ottenendo l’annullamento degli atti di gara. Con successivo ricorso il ricorrente chiede la condanna dell’ente al risarcimento di tutti i danni subiti per la mancata aggiudicazione della procedura.

Secondo il Collegio, considerata l’integrale caducazione della procedura di gara, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente da mancata aggiudicazione poiché esso è volto a «ristorare il pregiudizio economico che il concorrente subisce a causa dell’impossibilità di stipulare ed eseguire il contratto che l’Amministrazione abbia (eventualmente) sottoscritto con altri e nel quale non è possibile disporre il subentro del ricorrente vittorioso». Pertanto «l’annullamento della aggiudicazione e del bando e i vizi che l’hanno determinato, ovvero la illegittima composizione della Commissione di gara nonché le illegittime modalità di presentazione delle offerte che non ne garantivano la segretezza fino al momento della valutazione, escludono che la posizione attribuita alla ricorrente in graduatoria possa costituire accertamento della spettanza della aggiudicazione e del contratto, considerato che tali vizi incidevano in maniera diretta e immediata sulla valutazione delle offerte». L’annullamento dell’aggiudicazione, avvenuto con sentenza oramai definitiva, esclude che al ricorrente spetti l’affidamento del contratto in questione, pertanto, la forma di responsabilità invocata dalla ricorrente dev’essere qualificata tutt’ al più come “precontrattuale”, in quanto connessa alle illegittimità poste in essere nel corso della procedura.

Nel caso in esame, l’affidamento del ricorrente non può dirsi legittimo in quanto il carattere palese dei vizi accertati dalla prima sentenza della sezione che ha annullato gli atti di gara, non solo potevano essere rilevati fin dall’avvio della procedura, ma non potevano sfuggire alla ricorrente, quale operatore professionale non estraneo alla partecipazione a procedure della specie. Pertanto non può essere riconosciuta una responsabilità precontrattuale e il ricorso è infondato e va respinto.

 

 

 

FONTI     Silvana Siddi     “Enti Locali & Edilizia”

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