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Gare, aggiudicazione possibile solo dopo la verifica dei requisiti

Tar Calabria: gli atti precedenti hanno natura endoprocedimentale e come tali non sono lesivi della posizione degli altri concorrenti

 

L’aggiudicazione può essere disposta solo dopo la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario e, solo successivamente, potrà essere stipulato il contratto o iniziata l’esecuzione d’urgenza. L’atto adottato prima della verifica dei requisiti, al di là del nomen iuris utilizzato, avrà natura endoprocedimentale perché privo di lesività, essendo destinato ad essere superato dalla «aggiudicazione».

Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 770/2025, pronuncia che potrebbe essere confermata anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024.

In particolare, è stata indetta una procedura di gara di appalto integrato all’esito della quale la capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese presenta ricorso al Tar impugnando la determina dirigenziale in quanto, sebbene indicata come «proposta di aggiudicazione», costituirebbe in realtà un’«aggiudicazione definitiva» e avrebbe pertanto valore provvedimentale immediatamente lesivo.

Il Collegio non aderisce alla tesi del ricorrente e ritiene che tale determinazione sia un atto endoprocedimentale non lesivo e, come tale, non ha natura di provvedimento di aggiudicazione: a parte la denominazione «proposta di aggiudicazione» e le ambiguità esistenti nell’atto, quali ad esempio, nella parte prescrittiva viene rimessa a una fase successiva la verifica del possesso dei requisiti in capo alla prima classificata, precludendo quindi l’esistenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva. Giova ricordare, a tal riguardo, che l’art. 17, comma 5, del Dlgs 36/2023 prevede espressamente che l’aggiudicazione possa essere disposta solo dopo la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario salvo, forse, il caso in cui la verifica dei requisiti sia postuma all’aggiudicazione ai fini del raggiungimento del principio di risultato come è stato pronunciato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1425/2025, il cui articolo è stato pubblicato in questo giornale lo scorso 24 febbraio 2025.

Anche la Relazione al Codice rileva che «l’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza» dovendosi escludere pertanto che si possa aggiudicare l’appalto prima della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria. Ciò chiarisce la natura «necessariamente endoprocedimentale» dell’atto impugnato e come tale privo di capacità lesiva.

È lecito chiedersi, a tal fine, se la conclusione sarebbe stata diversa e, pertanto, l’atto sarebbe valutato alla stregua di una “aggiudicazione definitiva” se la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario fosse stata successiva nell’ottica del raggiungimento del principio di risultato come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1425/2025 sopra citata.

Tornando al caso de quo l’esame della determinazione impugnata induce a ritenere che la stazione appaltante abbia impropriamente utilizzato le fasi del previgente codice dei contratti e pertanto distinto nelle fasi di: «proposta di aggiudicazione», «approvazione della proposta di aggiudicazione» e «aggiudicazione». Ad avviso del Collegio, forse ricorrendo alle norme del codice civile sull’interpretazione di cui agli artt. 1362 cod.civ e ss e al principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, la determinazione oggetto del presente giudizio ha quindi i caratteri di «proposta di aggiudicazione» che è «atto endoprocedimentale, e, in quanto tale, non soggetto ad autonoma impugnazione perché privo di lesività, essendo destinato ad essere superato dalla “aggiudicazione”». La proposta di aggiudicazione, infatti, era formulata dalla commissione aggiudicatrice e soggetta successivamente alla «approvazione» dell’organo competente . Pertanto il ricorso viene dichiarato inammissibile.

 

 

 

FONTI     Silvana Siddi       “Enti Locali & Edilizia”

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