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Gare, Anac stringe sull’accesso agli atti: basta oscuramenti generalizzati delle offerte

Comunicato del presidente Busìa: prevale l’interesse pubblico alla trasparenza. Le stazioni appaltanti non devono cancellare dati e informazioni, salvo i casi motivati di tutela dei segreti tecnico-commerciali

 

Niente oscuramenti “difensivi” o generalizzati nella documentazione di gara. La trasparenza in questi casi prevale sulla riservatezza, salvo limitate eccezioni legate alla tutela dei segreti tecnici e commerciali. È questo il principio ribadito dall’Anac nel comunicato del presidente n. 10 approvato dal Consiglio dell’Autorità il 6 maggio, con cui vengono fornite indicazioni operative alle stazioni appaltanti sull’accesso agli atti disciplinato dall’articolo 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il chiarimento arriva mentre continuano a moltiplicarsi i contenziosi legati all’ostensibilità delle offerte tecniche e dei documenti caricati sulle piattaforme telematiche di gara. L’Autorità prende posizione spiegando che «la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione», salvo i casi in cui l’operatore economico abbia motivatamente chiesto l’oscuramento dell’offerta tecnica e la richiesta sia stata accolta.

Nel comunicato, l’Anac richiama espressamente il parere n. 61/2026 del Consiglio di Stato, secondo cui sui documenti messi a disposizione in piattaforma «non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione», fatta salva appunto la particolare tutela dei segreti tecnici e commerciali. Secondo Palazzo Spada, il bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza è stato già operato “ex ante” dal legislatore attraverso il nuovo Codice appalti. Per il Consiglio di Stato, infatti, «la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi» è funzionale a garantire un’azione amministrativa più rapida ed efficace e a consentire agli operatori economici di verificare tempestivamente la correttezza delle procedure.

L’Anac fa proprio questo orientamento e sottolinea che l’ostensibilità integrale degli atti serve «a consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento».

Il comunicato ricorda che l’articolo 36 del Dlgs 36/2023 prevede l’accesso integrale all’offerta dell’aggiudicatario, ai verbali e agli atti presupposti dell’aggiudicazione da parte dei candidati e degli offerenti non definitivamente esclusi, oltre alla reciproca ostensione dei documenti relativi ai primi cinque classificati in graduatoria.

L’unica eccezione riguarda le parti dell’offerta tecnica per cui l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta di oscuramento, indicando le ragioni legate alla tutela di segreti tecnici o commerciali, richiesta che deve comunque essere valutata e accolta dalla stazione appaltante.

Nel documento l’Autorità chiarisce inoltre che devono considerarsi superate le precedenti indicazioni contenute nel parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025, proprio in ragione della «prevalenza ex lege dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela della riservatezza». Le indicazioni sono state recepite anche nell’aggiornamento della relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, approvato con delibera Anac n. 148 del primo aprile 2026.

 

 

 

 

FONTI    Mauro Salerno    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News