Tar Liguria: possibile offrire soltanto un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa
I costi della manodopera sono ribassabili solo in via indiretta, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. In caso contrario si violerebbe l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui «per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera […]. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
Lo ha stabilito il Tar Liguria (sentenza 14 ottobre 2024, n. 673) che ha ritenuto legittimo il divieto di ribasso del costo della manodopera previsto dalla procedura negoziata indetta dalla Provincia di Savona per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, di lavori di messa in sicurezza di una strada provinciale.
La sentenza del Tar
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione sostenendo che «l’ art. 41, comma 14, del d.lgs. n.36/2023 consentirebbe di diminuire gli oneri della manodopera, dimostrando di possedere una più efficiente organizzazione aziendale», dimodoché il Tar avrebbe dovuto dichiarare la «nullità delle clausole della lex specialis portanti il divieto di ribasso del costo del lavoro». Tesi che non ha colto nel segno. Il Collegio ha affermato che i costi della manodopera non possono essere inclusi nell’importo soggetto a ribasso, pena la «sostanziale abrogazione dell’ art. 41, comma 14» e del criterio direttivo enunciato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 72 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), ai sensi del quale «i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso». Da qui la sentenza in narrativa che ha confermato l’orientamento secondo cui l’art. 41, comma 14 cit. deve essere interpretato nel senso che la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità del concorrente che disponga di una più efficiente organizzazione aziendale «di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente ribassabile» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, n.120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147).
Considerazioni
L’ orientamento evocato dal Tar Liguria si contrappone all’orientamento maggioritario secondo cui:
– la clausola della lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera sarebbe in flagrante contrasto con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche (Cons. Stato, sez. V, sentenza 9 giugno 2023, n. 5665);
– l’inderogabilità dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante «determinerebbe una eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti» (Tar Basilicata, sentenza 21 maggio 2024 n. 273).
Fermo restando che l’Anac, con la delibera n. 528 del 15 novembre 2023, ha affermato che «l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale», precisando che tale interpretazione «consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera [con] la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita».
FONTI Pietro Verna “Enti Locali & Edilizia”
