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Correttivo, tre mesi dall’approvazione del progetto dei lavori per avviare la gara

 

La novità riguarda solo le opere e opera anche nel sottosoglia comunitario. Prevista la possibilità di una proroga con atto motivato del Rup

 

L’articolo 2 del correttivo apporta delle rilevanti modifiche all’articolo 17, in particolare al comma 3 ed innesta nello stesso anche un inedito comma 3-bis. Al comma 3 dell’articolo 17 si spiega che le stazioni appaltanti/enti concedenti devono pubblicare gli atti di gara e concludere le procedure di aggiudicazione entro i termini dell’allegato I. 3 (anch’esso modificato come si vedrà più avanti). Si innesta, come si è anticipato, un comma 3-bis in cui si chiarisce che il termine predetto (finora inedito) di 3 mesi – come previsto dallo schema del correttivo nell’allegato I.3 – è un termine massimo che «deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire».

Il riferimento agli inviti – contenuto nell’allegato I.3 – dovrebbe sgombrare anche i dubbi sul fatto che la disposizione opera, evidentemente, anche nel sottosoglia comunitario.

Le previste modifiche all’allegato I.3
Il primo aspetto, tutt’altro che irrilevante, è che l’allegato I.3 è composto da soli commi (si presume quindi di un unico articolo non numerato) e ciò emerge dal punto b) comma 1 dell’articolo 68 (rubricato «Modifiche all’Allegato I. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» in cui l’inciso iniziale (alinea) in cui si prevede che «A norma dell’articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita» viene completamente sostituito.

Con il nuovo alinea – in cui si innesta il richiamo al nuovo comma 3-bis dell’articolo 17 -, si introduce, per i soli lavori, l’inedito termine di tre mesi per la pubblicazione dei documenti di gara.

Si ribadisce, quindi, una chiara e palese esigenza di velocizzare, ulteriormente, la fase pubblicistica che, a differenza della fase di esecuzione – risulta, probabilmente, di minor presidio da parte anche di eventuali organi interni di controllo. La fase esecutiva, infatti, subisce anche le disposizioni chiare del contratto d’appalto e può essere, in teoria, di più facile controllo/monitoraggio.

Il secondo periodo, molto simile all’attuale previsione se non per la chirurgica indicazione secondo cui «le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita». Si registra una modifica al comma 3 con l’inserimento, dopo le parole termini, della precisazione (una sorta di completamento) «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2».

Pertanto il nuovo comma – secondo il correttivo – dovrebbe prevedere che «i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo». Si registra analoga correzione nel comma 4 (grazie alla lettera c) sempre dell’articolo 68 del correttivo).

Le ulteriori modifiche
Più penetrante, appare, la modifica apportata al comma 5. L’attuale comma 5 dell’allegato prevede che «in presenza di circostanze eccezionali il Rup, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi».

La lettera d), comma 1, dell’articolo 68 del correttivo prevede nuovi innesti, per cui la disposizione dovrebbe, una volta formalizzate le correzioni, prevedere (primo periodo) che «in presenza di circostanze eccezionali il Rup, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi».

Pertanto, il termine di tre mesi previsto per la pubblicazione dei documenti di gara dalla data di approvazione del progetto dei lavori, può essere prorogato di un mese con provvedimento motivato del responsabile unico del progetto. Mentre i tempi della gara (secondo periodo del comma 1 e del comma 2) possono essere prorogati di ulteriori tre mesi. Anche in questo caso con un «semplice» provvedimento motivato del Rup.

Viene modificato anche il secondo periodo del comma 5 in cui attualmente si prevede che «in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi».

Le modifiche riguardano la possibilità di prorogare i termini previsti per la gara da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa di un ulteriore mese e quella al minor prezzo di ulteriori tre mesi. Ovviamente nel solo caso in cui si siano verificare le situazioni imprevedibili certificate dal Rup. La disposizione, quindi, sembra tener conto del fatto che situazioni contingenti possano rendere anche la gara/procedura negoziata, pur al minor prezzo, maggiormente complessa quasi quanto la gara/procedura negoziata da aggiudicare con il multi criterio.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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