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Gare, da escludere anche le offerte pari alla soglia di anomalia

Il Tar Sicilia spiega come interpretare le indicazioni (non univoche) contenute nell’allegato II.2 al codice per gli appalti al massimo ribasso

 

Non solo le offerte superiori alla soglia di anomalia, ma anche quelle che la eguagliano devono essere escluse dalle gare al massimo ribasso. È questa l’indicazione che arriva dal  Tar Sicilia (sentenza n. 3010/2024) per sciogliere le difficoltà interpretative legate alle norme non univoche contenute nell’Allegato II.2 del nuovo codice appalti (Dlgs 36/2023), in relazione ai metodi di calcolo della soglia di anomalia nelle procedure al massimo ribasso.

La causa ha riguardato una procedura negoziata indetta dal Parco Archeologico di Naxos-Taormina per lavori di riqualificazione presso il Teatro Antico. L’offerta scelta come vincitrice presentava un ribasso del 9,9724 per cento, esattamente pari alla soglia di anomalia calcolata dalla stazione appaltante. La gruppo classificato al secondo posto, con un ribasso del 5,9913 per cento, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che, secondo il metodo A del calcolo della soglia di anomalia, l’offerta risultata prima avrebbe dovuto essere esclusa in quanto pari alla soglia di anomalia.

Disposizioni contradditorie nell’Allegato II.2
Il nuovo codice appalti, all’articolo 54, comma 1 del Dlgs 36/2023, stabilisce che, nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e con almeno cinque offerte valide, si deve procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale, calcolate secondo uno dei metodi indicati nell’allegato II.2. Il metodo A, uno dei più comuni, prevede che le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia devono essere escluse. Tuttavia, un punto di ambiguità nel testo normativo ha aperto il dibattito: se il ribasso pari alla soglia di anomalia dovesse comportare o meno l’esclusione. Infatti, tra le disposizioni contenute nell’allegato II.2 con riferimento al metodo A, per un verso si prevede che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso «pari o superiore» a una soglia di anomalia determinata (punti 1 e 2), dall’altro, si conclude disponendo che tutti gli sconti «superiori» alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi (punto 3). Nel caso specifico, mentre la stazione appaltante aveva interpretato la norma nel senso che solo i ribassi superiori fossero da escludere, il Tar Sicilia ha chiarito che anche i ribassi pari alla soglia di anomalia sono da considerarsi anomali e, quindi, da escludere.

Continuità con il codice del 2016
La sentenza si inserisce in un filone interpretativo già consolidato dal Consiglio di Stato e confermato dalla relazione al Dlgs 36/2023, che sottolinea la continuità con la previgente disciplina dell’art. 97 del Dlgs 50/2016. Anche con il vecchio codice, infatti, il calcolo della soglia di anomalia prevedeva l’esclusione automatica delle offerte pari o superiori al livello stabilito. I giudici amministrativi nel motivare la propria decisione, hanno sottolineato come l’intenzione del legislatore fosse quella di mantenere lo stesso approccio, evitando una discontinuità interpretativa che avrebbe potuto generare incertezza tra le stazioni appaltanti.

L’orientamento di Anac
L’Anac, nel suo parere n. 536 del 21 novembre 2023, aveva già confermato che il legislatore non intendeva modificare il criterio di esclusione applicato alle offerte anomale, ribadendo che anche i ribassi pari alla soglia di anomalia dovessero essere esclusi. L’interpretazione è stata recepita dal Tar, che ha evidenziato come questa lettura sia coerente con i principi di concorrenza e trasparenza.

Chiarimento importante per le stazioni appaltanti
Il Tar Sicilia ha dunque accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e stabilendo che la gara dovesse essere assegnata al ricorrente, il cui ribasso era inferiore alla soglia di anomalia. La sentenza ha anche dichiarato l’inefficacia del contratto già sottoscritto e ha disposto il subentro della società ricorrente nell’esecuzione dei lavori, fatti salvi i controlli sui requisiti.

La pronuncia chiarisce definitivamente come debba essere applicato il metodo A per il calcolo della soglia di anomalia, allineando l’interpretazione giurisprudenziale alle precedenti normative e alle indicazioni dell’Anac. Per le stazioni appaltanti, ciò significa che nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, tutte le offerte con ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia devono essere escluse, riducendo così i margini di discrezionalità e le ambiguità interpretative.

 

 

FONTI     Mauro Salerno     “Enti Locali & Edilizia”

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