Chiarimento Mit sulla responsabilità delle verifiche relative all’efficienza di assegnazione dei contratti su cui l’Anac ha richiamato migliaia di Rup
Il recente intervento espresso dal Mit (con il parere n. 3564/2025) è, probabilmente, uno dei primi riscontri in tema di monitoraggio sui tempi degli affidamenti introdotto, con il decreto legislativo 209/2024 (con l’articolo 88), nell’articolo 11 dell’allegato II.4 al comma 4-bis e seguenti. Il parere si sofferma sulla competenza nel caso in cui gli appalti vengano delegati da una stazione appaltante non qualificata ad una stazione debitamente qualificata.
Il monitoraggio
Nel dettaglio, il comma 4–bis ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2025, l’obbligo delle stazioni appaltanti qualificate di monitorare, con scadenza semestrale, «la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto».
Se il tempo medio in argomento risulta superiore ai 160 giorni le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad Anac un piano di riorganizzazione».
Il predetto piano di riorganizzazione deve contenere:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
La disciplina si completa con il comma 4-ter in cui si spiega che le misure declinate piano di riorganizzazione vengono valutate (in contraddittorio) dall’Anac che può proporre anche rimodulazioni.
L’Anac conclude la verifica assegnando un punteggio premiale alla stazione appaltante che ha «contenuto il tempo medio, (…) entro i centoquindici giorni».
Il successivo comma 4-quater si sofferma, invece, sulle sanzioni in caso di mancata comunicazione o mancata adozione delle misure suggerite. In relazione all’adempimento in parola, la provincia istante, chiede conto sulla competenza (e quindi a chi spetti l’adempimento) nel caso in cui gli appalti vengano delegati ad una stazione appaltante qualificata.
La competenza è della stazione appaltante delegata
Il Mit ritiene dirimente, sul punto della competenza, quanto chiarito nel comma 13 dell’articolo 362 del codice in cui si precisa che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che si occupano di attività di committenza «sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti».
A questa precisazione si devono aggiungere anche le indicazioni dell’Anac espresse con i provvedimenti deliberati il 23 ottobre 2024 (delibere 465, 466, 467, 468, 469) con cui si è puntualizzato che «quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara ad una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest’ultima deve adottare tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità».
Alla luce di questo, conclude il parere, la responsabilità sull’adempimento correlato al monitoraggio deve essere riconosciuta in capo al soggetto delegato (e quindi il Rup della stazione appaltante qualificata che ha svolto le committenze). Soggetto, prosegue l’ufficio di supporto che «tra l’altro, detiene tutte le informazioni rilevanti ai fini di tale monitoraggio».
FONTI “Enti Locali & Edilizia”
