Nel parere di precontenzioso su un appalto di Bolzano l’Autorità ribadisce che il rischio tecnico non può gravare sull’operatore. Un orientamento in linea con la giurisprudenza amministrativa
Il malfunzionamento delle piattaforme telematiche di gara impone la riapertura dei termini di presentazione delle offerte. È la conclusione a cui giunge l’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 506 del 17 dicembre 2025, intervenendo sulla procedura per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto provinciale di assistenza all’infanzia di Bolzano, del valore di circa 5,48 milioni di euro.
Dopo le recenti prese di posizione dei giudici amministrativi, anche l’Autorità censura il comportamento della stazione appaltante che, pur a fronte dell’accertato blocco della piattaforma telematica nelle ultime ore utili per l’invio delle offerte, non ha né sospeso né prorogato il termine, né successivamente riaperto la procedura per consentire la partecipazione dell’operatore escluso.
Secondo l’Anac, in presenza di un malfunzionamento – o anche solo di un’incertezza non risolvibile sull’origine dell’errore tecnico – il pregiudizio non può ricadere sul concorrente ma deve essere assorbito dall’amministrazione, titolare del sistema di gara. Una conclusione rafforzata dal fatto che il disservizio aveva sottratto oltre un’ora del tempo disponibile proprio nella fase finale della presentazione delle offerte, incidendo in modo concreto sulla possibilità di partecipazione.
Nel caso esaminato, inoltre, l’operatore economico aveva dimostrato diligenza, avviando tempestivamente il caricamento della documentazione e segnalando subito le anomalie al servizio di assistenza. Elementi che rendono, per l’Autorità, non condivisibile la tesi della stazione appaltante secondo cui si sarebbe trattato di mere dichiarazioni del concorrente in contrasto con le risultanze tecniche del gestore.
Da qui l’invito rivolto all’amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari per consentire la partecipazione alla gara, con l’avvertenza che un eventuale mancato adeguamento dovrà essere motivato entro quindici giorni, esponendosi al possibile ricorso dell’Autorità.
In un contesto in cui la digitalizzazione delle gare è ormai regola generale, la decisione rafforza il principio di massima partecipazione e tutela della concorrenza, ponendo sul soggetto pubblico la responsabilità ultima del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati per l’evidenza pubblica.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
