Il Tar Campania riconosce il modello oggettivo della responsabilità risarcitoria nelle gare: decisivi l’illegittimità dell’azione amministrativa e il rapporto causale con il danno subito dall’impresa
Nel settore dei contratti pubblici la responsabilità dell’amministrazione danneggiante è strettamente oggettiva. La parte danneggiata, quindi, non ha l’obbligo di provare la colpa o il dolo dell’amministrazione, in quanto la relativa imputazione opera in termini obiettivi. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar Campania Napoli, sez. I n. 5054/2026.
Il fatto
È stata indetta una procedura di gara per l’affidamento di lavori, all’esito della quale, su istanza della seconda in graduatoria, l’aggiudicatario è stato escluso per mancanza del requisito di qualificazione in capo alla consorziata esecutrice. L’operatore economico leso ha presentato domanda cautelare per sospendere la sua esclusione e, nelle more della decisione di merito del ricorso, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione a favore della seconda classificata con consegna dei lavori sotto riserva di legge. Dopo la definizione della causa in grado di appello, il concorrente escluso, poiché i lavori oggetto dell’appalto si erano già da tempo conclusi, non poteva più ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ossia mediante il subentro nel contratto stipulato dalla stazione appaltante con l’illegittima proprietaria, ma soltanto il risarcimento per equivalente monetario e, pertanto, decide di ricorrere dinanzi al Tar.
La decisione
Il Collegio rileva che, generalmente, ai fini dell’integrazione della responsabilità civile devono sussistere sia i presupposti di carattere oggettivo che soggettivi e i suoi elementi costitutivi sono quelli indicati dall’art. 2043 cod. civ., ovvero:
a) fatto illecito (profilo oggettivo)
b) il nesso di casualità giuridica o funzionale
c) il dolo o la colpa (profilo soggettivo).
In base alla giurisprudenza eurounitaria, nel caso di risarcimento del danno nell’ambito di una procedura di appalto, non sussiste per la parte danneggiata l’obbligo di provare il dolo o la colpa della Pa in quanto la relativa imputazione opera in termini obiettivi. La responsabilità civile, dunque, è improntata su un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo nella materia della responsabilità risarcitoria: la parte danneggiata non ha l’obbligo di provare la colpa o il dolo dell’amministrazione e la responsabilità assume la funzione “compensativo-surrogatoria” a fronte dell’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione del contratto. (Cons. Stato, sez. III, n. 2142/2024; Id., n. 8148/2021; Id. n. 912/2021; Id., n. 7577/2020; Id., n. 2429/2019, Cons. Stato, sez. V, n. 8148/2021).
Nel caso in esame, l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente e dell’aggiudicazione a favore della controinteressata (fatto illecito) è stata definitivamente accertata, anche in grado di appello, e sussiste anche il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’aggiudicazione al terzo e il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, mentre non è rilevante l’elemento soggettivo del dolo e della colpa, come già precisato. Per quanto riguarda, invece, le voci di danno, il Collegio riconosce l’integrazione del lucro cessante corrispondente all’utile che il ricorrente avrebbe potuto ritrarre da una propria esecuzione dell’appalto, mentre ritiene infondata la domanda risarcitoria del danno emergente e curriculare. Questo perché il primo è risarcibile solo qualora il concorrente deduca una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, mentre nel secondo è necessario specificare il fondamento e i presupposti della pretesa risarcitoria, cosa che non è accaduta. Pertanto, il ricorso viene accolto nei limiti di alcuni profili della domanda risarcitoria.
FONTI Silvana Siddi “Edilizia & Territorio”
