Tar Veneto: importi da assoggettare a verifica nella fase di autorizzazione del subaffidamento e non nella valutazione dell’offerta
I costi di manodopera del subappaltatore sono assoggettati a verifica nella fase di autorizzazione del subappalto e non nella valutazione dell’offerta. Milita in tal senso l’articolo 108 , comma 9, del codice dei contratti pubblici da cui si evince che i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi “propri” dell’appaltatore. Lo ha stabilito il Tar Veneto con la sentenza n. 1536 del 2025.
La sentenza del Tar Veneto
La vicenda trae origine dal ricorso con cui un’impresa partecipante alla gara d’appalto indetta dal Comune di Padova per l’esecuzione di lavori di riqualificazione dello stadio comunale aveva impugnato gli atti di gara sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per “non aver dichiarato i costi della manodopera dei subappaltatori” e per la mancata indicazione di tali costi nei “preventivi” dei subappaltatori. Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar affermato che il momento della verifica della congruità dei costi di manodopera dei subappaltatori si colloca in fase di autorizzazione del subappalto (articolo 119 del Codice). Da qui la sentenza in narrativa che conferma l’orientamento secondo cui:
– una verifica puntuale sui costi del sub-appaltatore, addirittura all’interno dei costi di manodopera propri dell’appaltatore, non è prevista dalla legge e rischia di irrigidire inutilmente il procedimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 6114 del 2023);
– la verifica dei costi di manodopera del subappaltatore viene svolta in sede di autorizzazione onde “evitare di rendere l’appalto una prognosi su costi sostenuti da altro soggetto- il subappaltatore- che potrà anche essere diverso e con diversi contratti collettivi nazionali di lavoro in corso di esecuzione, essendo venuto meno l’obbligo di indicazione nominativa in gara“ (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5580 del 2025)
Considerazioni
L’anzidetto orientamento non è unanimemente condiviso. Basta richiamare la sentenza del Consiglio di Stato 8 marzo 2018, n. 1500 e la sentenza del Tar Veneto 21 giugno 2024, n. 1559 secondo cui:
– il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta;
– l’operatore economico concorrente deve indicare in sede di offerta anche il costo della manodopera dell’impresa terza che eseguirà la prestazione altrimenti la sua offerta mancherebbe di un elemento essenziale e la stazione appaltante non sarebbe posta nelle condizioni di valutarne l’effettiva serietà.
Fermo restando che il Consiglio di Stato (sentenza 25 luglio 2018, n. 4537) ha precisato che «…deve ammettersi che …il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dagli operatori economici ai quali abbia deciso di subappaltare …una o più lavorazioni. Ciò tuttavia a patto che le proposte dei subappaltatori siano a loro volta corredate da giustificazioni, poiché in caso contrario non vi sarebbe alcuna garanzia in ordine alla congruità dei prezzi da costoro praticati e si sottrarrebbe …la prestazione…subappaltata al vaglio di sostenibilità da parte della stazione appaltante».
FONTI Pietro Verna “Enti Locali & Edilizia”
