Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Gare, il Consiglio di Stato apre ai mezzi di prova equivalenti

 

Bocciato il no a documenti equipollenti ai certificati di taratura richiesti da Rfi

 

Se il certificato di taratura richiesto dalla lex specialis non può essere prodotto entro la scadenza ivi stabilita perché allegato alla merce da consegnare, l’operatore economico può sostituirlo con un mezzo di prova equivalente come la scheda tecnica. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio di equivalenza e con l’articolo 105 del codice dei contratti pubblici che, all’allegato II.8, stabilisce che: «Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati [….] se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all’operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto».

In questi termini il Consiglio di Stato (sentenza n. 4414 del 2025) ha annullato la sentenza del Tar Lazio n. 20676 del 2024

 

La decisione
Il Tar Lazio, accogliendo il ricorso di una società seconda classificata ad una gara d’appalto indetta da Rete ferroviaria italiana, aveva annullato il provvedimento di aggiudicazione «in ragione della mancata presentazione dei certificati di taratura delle strumentazioni destinate all’esecuzione dell’appalto».

Nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato l’appellante aveva riproposto quanto sostenuto nel giudizio di primo grado ossia di aver prodotto alla stazione appaltante i seguenti documenti: le dichiarazioni con cui i fornitori si erano impegnati a consegnare i certificati di taratura «ad approntamento della merce, e comunque in concomitanza della loro consegna»; le schede tecniche delle apparecchiature da cui sarebbe stato possibile desumere il possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.

Tesi che ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha ritenuto le argomentazioni del Tar «non in linea con le coordinate giuridiche desumibili dall’articolo 105 del codice dei contratti pubblici e dall’Allegato II.8 al medesimo Codice», evidenziando che «l’appellante ha pienamente assolto i propri obblighi, producendo tutta la documentazione in suo possesso, e allegando altresì dichiarazione resa dal produttore delle contestate apparecchiature, attestante che le stesse sarebbero state corredate di un certificato di taratura».

Da qui la sentenza in narrativa che conferma l’orientamento risalente all’abrogato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui l’equivalenza attiene alle specifiche tecniche in senso proprio, consistenti cioè in standard capaci di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche funzionali proprie del bene o del servizio, per lo più espresse in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo (Cons. Stato, Sez. V, n. 5258 del 2019).

 

 

 

FONTI      Pietro Verna     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News