L’Anac ricorda che per essere considerata «grave» la violazione deve avere un valore minimo di 35.000 euro e coprire almeno il 10% dell’importo dell’appalto
Non basta una semplice contestazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate per escludere un’impresa da una gara d’appalto. A chiarire il livello minimo di gravità per considerare la contestazione utile ai fini dell’esclusione da una gara, ricordando quanto prevedere ora il nuovo codice degli appalti, è un parere di precontenzioso (delibera n. 234 del 15 maggio 2024), emesso dall’Autorità Anticorruzione in risposta a un caso riguardante il Museo regionale di Messina.
Il caso
Il Museo regionale di Messina aveva escluso una società dalla gara per l’affidamento del servizio di pulizia a causa di una violazione contestata dall’Agenzia delle Entrate. La violazione riguardava il mancato o inesatto versamento dell’Ires per l’anno fiscale 2020. Tuttavia, la società aveva già ottenuto la rateizzazione del debito entro il termine previsto dalla contestazione.
La posizione di Anac
L’Anac ha spiegato che, per considerare una violazione come «grave» ai fini dell’esclusione da una gara, il valore della violazione deve essere almeno pari a 35.000 euro e deve rappresentare almeno il 10% del valore dell’appalto. Nel caso specifico, la violazione contestata non raggiungeva tali soglie. A stabilire definitivamente le soglie, al termine di un lungo tira e molla normativo, è stato il nuovo Codice dei contratti . E l’Anac sottolinea che le violazioni non definitivamente accertate non possono essere considerate automaticamente come causa di esclusione, lasciando alla stazione appaltante una certa discrezionalità nella valutazione. Al contrario una violazione «grave» degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse deve essere valutata con i criteri specifici stabiliti dal codice. «La ‘gravità’ della violazione (non definitivamente accertata) di cui parla il Codice dei contratti pubblici – scrive l’Autorità – riguarda gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali e deve essere valutata: quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro. Questa è la clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente». Da questo punto di vista il parere segna un punto a favore dei diritti delle imprese attive nel mercato degli appalti pubblici, assicurando che non vengano penalizzate ingiustamente per violazioni non gravi e non accertate definitivamente.
La delibera
Per questo il Consiglio dell’Autorità ha valutato l’operato del Museo regionale di Messina come non conforme alle regole del codice. L’esclusione della società è stata quindi dichiarata illegittima conla richiesta di annullare il provvedimento in autotutela. Il Museo regionale di Messina dovrà ora rivedere la propria decisione alla luce delle indicazioni fornite da Anac. In caso di mancata conformità al parere, la stazione appaltante dovrà comunicare le proprie motivazioni entro quindici giorni.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
