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Tecnici Pa, stop alla prassi di far gravare gli incentivi 2% sui concessionari

 

Il bonus è sempre a carico della stazione appaltante: il chiarimento del Mit in risposta a una richiesta di parere

 

Nel caso di concessione di servizi, il costo degli incentivi per funzioni tecniche non può essere addossato al concessionario. Al contrario il bonus 2% deve essere ricondotto all’interno dei ricavi generati dalla concessione (e quindi è a carico della stazione appaltante). In questo senso l’ufficio di supporto del Mit con il parere n. 2635 pubblicato il 3 giugno 2024.

 

Il quesito
La stazione appaltante pone la questione sulla corretta dinamica da seguire per il calcolo degli incentivi nel caso della concessione di servizi. In pratica, se gli incentivi possono essere posti a carico del concessionario o se invece debbano gravare sull’effettivo ricavo generato dalla concessione. Più nel dettaglio nel quesito si chiede se «sia corretta e rispondente alla normativa la previsione, all’interno dei documenti di gara, che l’importo spettante alle funzioni tecniche art. 45 Codice, allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto, all’ENTE (Comune) da parte dell’aggiudicatario della gara in esame». Allo stesso modo se «per le Concessioni ed anche per interventi del Promotore, se sia corretto che tale somma economica sia prevista a carico dell’Aggiudicatario tra le voci di costo del Pef posto a base di gara. In particolare, se questo poi è corretto che venga calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione, oppure se deve essere calcolato sull’effettivo ricavo della concessione, a consuntivo sulle somme percepite dal Concessionario?»

 

La risposta
L’ufficio di supporto chiarisce che la risposta «al primo quesito è negativa». L’incentivo per funzioni tecniche, pertanto, non può caricare sul concessionario (aspetto che viene trascurato dai Rup che calcolano l’incentivo sul valore della concessione e non sul valore a base di affidamento). Questa risposta, oggettivamente, appare condivisibile visto che l’incentivo, in realtà, non si carica mai sull’affidatario neppure negli appalti (ma sempre, in pratica, sulla stazione appaltante). Proseguendo, l’ufficio di supporto spiega che «l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti».

Sul secondo quesito, che in realtà è una mera esplicitazione del primo, nel riscontro l’ufficio si sofferma sulle modalità di determinazione del valore della concessione (ai sensi dell’art. 179, comma 1 del codice dei contratti).

Più in particolare nel parere si rammenta che ai sensi della norma predetta il valore della concessione è costituito «dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi»; inoltre, in base al successivo comma 2, «il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione».

In sostanza non si ritorna sul quesito stante anche la risposta secondo cui l’incentivo per funzioni tecniche non può essere caricato (non può gravare) sul concessionario ma sulle «partite» attive dell’ente concedente ovvero sul «ricavo» determinato, ad esempio, dal canone di concessione.

 

 

FONTI     Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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