Il principio ribadito dall’Anac in un parere di precontenzioso
Inserire in un appalto di servizi la clausola di partecipazione ai soli enti del Terzo settore iscritti ad uno specifico albo regionale viola i principi di concorrenza e di parità di trattamento. Si crea, infatti, discriminazione sul territorio nazionale fra cooperative di diverse regioni, e pertanto non è conforme alla normativa esistente e all’obbligo di evidenza pubblica delle procedure.
È quanto ha ribadito Anac con il parere di precontenzioso n.240/2023, a seguito dell’esclusione di una gara, bandita dal Comune di Agrigento, per una cooperativa sociale iscritta all’albo della Regione Campania. In una gara per l’acquisto di servizi e spazi gioco per bambini, per un importo base di 900.516 euro, il Comune di Agrigento aveva inserito come conditio sine qua non per la partecipazione alla gara, l’essere iscritti all’Albo regionale siciliano. Per Anac ciò si pone «in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione». L’Autorità, inoltre, fa presente che «sono nulle le previsioni della lex specialis che introducono requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge».
Sul punto l’Autorità ha evidenziato che «la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, e gli orientamenti dell’Autorità hanno costantemente rilevato l’illegittimità delle limitazioni territoriali nelle procedure di aggiudicazione, anche in caso di affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, perché in contrasto con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, che impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori». In particolare, si legge sempre nel parere, «il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 20 ottobre 2010 “Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale”, ha chiarito che le clausole volte a favorire l’affidamento di soggetti radicati nel territorio, anche nel caso in cui le stesse trovino conferma in disposizioni normative regionali “devono ritenersi non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone e delle cose, costituendo, peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro”».
In ogni caso – fa presente Anac – inserire l’obbligo di iscrizione all’Albo regionale va bene, «ma va consentita la partecipazione a tutte le cooperative sociali che risultino iscritte nell’albo della regione di appartenenza».
FONTI Mau.S. “Enti Locali & Edilizia”
