Il Consiglio di Stato esclude che la verifica possa essere assorbita nella valutazione complessiva dell’offerta: vanno comparati i parametri economici e normativi del Ccnl indicato dall’impresa con quelli fissati dalla stazione appaltante
La verifica di equivalenza tra Ccnl prevista dall’articolo 11 del codice dei contatti pubblici non può essere condotta nell’ambito della valutazione complessiva dell’offerta economica, ma deve essere effettuata comparando le garanzie economiche e normative contemplate dal contratto collettivo indicato dall’operatore economico con quelle previste dal contratto indicato nel bando di gara. Una diversa soluzione contrasterebbe con:
- l’articolo 11, comma 4, del codice dei contratti pubblici che impone alla stazione appaltante di “verificare” l’equivalenza dei Ccnl con le modalità previste dall’articolo 110 (Offerte anomale) del codice;
- l’articolo 4 dell’Allegato I.01 del Codice che individua i parametri economici (retribuzione tabellare annuale, eventuali mensilità aggiuntive, indennità di contingenza…) e normativi (previdenza integrativa, limiti massimi di lavoro straordinario, monte ore di permessi retribuiti…) da considerare ai fini della valutazione dell’equipollenza dei Ccnl;
- la comunicazione della Commissione europea C(2021)3573 secondo cui «[G]li acquirenti pubblici non sono soltanto interessati all’acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche a garantire che tramite gli appalti si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l’esecuzione del contratto di appalto».
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 6838 del 2026) in riforma della sentenza del Tar Puglia n. 233 del 2025.
L’antefatto
Un operatore economico partecipante ad una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di bike sharing chiedeva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione per l’omessa verifica di equivalenza tra il Ccnl indicato dal bando di gara (Ccnl metalmeccanico) e quello dichiarato dall’aggiudicataria (Ccnl commercio). Il Tar respingeva il ricorso sostenendo che «la verifica di equivalenza è stata condotta dalla Stazione appaltante nell’ambito della valutazione complessiva dell’offerta economica».
La sentenza del Consiglio di Stato
Dinanzi al Consiglio di Stato l’operatore economico eccepiva, da un lato, che la verifica di equivalenza avrebbe dovuto svilupparsi attraverso la «comparazione» dei parametri indicati dall’articolo 4 dell’Allegato I.01 cit. Dall’altro, che il provvedimento di aggiudicazione era stato adottato senza tener conto degli «aumenti retributivi» previsti dal nuovo Ccnl metalmeccanico entrato in vigore nelle more della procedura di gara.
Tesi che ha colto nel segno. L’Alto Collegio ha confermato l’orientamento secondo cui:
- l’ articolo 11 e l’Allegato I.01 del Codice mirano a tutelare i lavoratori «evitando che la competizione fra imprese si svolga facendo perno sulla contrazione delle tutele, che consenta all’operatore economico di offrire un risparmio sul costo del lavoro fondato su tale presupposto» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 5 maggio 2026, n. 3476);
- le imprese che partecipano ad una gara d’appalto «non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive » (TAR Toscana, sentenza 6 ottobre 2025, n. 1584; in tal senso Tar Piemonte, sentenza 18 aprile 2025, n. 689: il Codice richiede una «effettiva verifica e comparazione» delle condizioni contrattuali economiche e normative proposte dall’operatore economico).
Da qui la sentenza in narrativa: «L’equivalenza deve essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro … Le condizioni ….previste dal Ccnl indicato nel bando di gara costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile che non può essere oggetto di differenziale competitivo».
FONTI Pietro Verna “Edilizia & Territorio”
