Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Gare: l’incompetenza dei commissari va dimostrata nel merito

 

Tar Lazio: necessario dimostrare il legame tra carenze denunciate e valutazione dell’offerta

 

Il Tar Lazio, Roma, sez. III- quater, con   la sentenza n. 13100/2023  ricorda che la censura di incompetenza dei componenti della commissione di gara deve essere circostanziata e deve contenere l’indicazione del legame tra il preteso “deficit” di competenza e la valutazione dell’offerta.

 

La vicenda
Nel caso trattato viene in rilievo, in particolare, la censura del ricorrente sulla competenza dei componenti della commissione di gara. Secondo uno dei rilievi del doliante, le valutazioni delle offerte sarebbero state «affidate ad un seggio di gara composto, nel suo complesso, da componenti non qualificati e privi di qualsivoglia esperienza nel settore oggetto di gara». Detta situazione avrebbe, pertanto, inciso sull’assegnazione dell’appalto «dei servizi di vigilanza e portierato/reception». È bene evidenziare che, sulla questione della competenza dei commissari di gara, tanto la pregressa disciplina – relativa all’appalto in causa -, quanto il nuovo codice dei contratti (e in particolare con l’articolo 93) ribadiscono, sia pure all’interno di dinamiche differenti visto che la disciplina del 2016 prevedeva l’istituzione di un apposito albo di commissari mai realizzato, che la «commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto». Ammettendo anche la facoltà della nomina di «componenti supplenti».

La questione della competenza dei commissari, da intendersi non in modo chirurgico in ciascuno dei componenti ma in senso collegiale, è uno degli aspetti su cui il Rup deve prestare maggiore attenzione visto che a questo soggetto compete, in realtà, non solo la richiesta della nomina di un organo valutatore (nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), ma anche la predisposizione della proposta di nomina e, evidentemente, prima ancora la definizione delle modalità di scelta/individuazione dei potenziali commissari.

 

La censura sulla competenza
Il Collegio precisa immediatamente che l’impugnazione della nomina del collegio per incompetenza non può prescindere «in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta».Il vizio rilevato, infatti, deve essere tale da riflettersi sull’aggiudicazione e spetta al ricorrente dimostrare/individuare il legame «tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: Tar Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; Tar Catania n. 628/2020)».

Sulla competenza dei commissari, in realtà, la giurisprudenza – secondo un approdo consolidato -, ha chiarito che è sufficiente, perché il collegio possa definirsi adeguato alle proprie incombenze (ovvero valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti), una competenza nel settore – secondo l’attuale formulazione contenuta nell’articolo 93 a «cui si riferisce l’oggetto del contratto» e non più «cui afferisce l’oggetto del contratto» come si leggeva nel comma 1 del pregresso art. 77 -. In pratica il riferimento è relativo ad una competenza per «aree tematiche omogenee».

Si tratta di una analisi/valutazione globale considerando «globalmente la preparazione e la competenza dei commissari» come un unico soggetto. La competenza, poi, non deve essere valutata «appuntandosi ai singoli curricula dei commissari» visto che si esige, per rassicurare i competitori, una prevalenza «seppure non esclusiva, (…) di membri esperti del settore oggetto dell’appalto». In conclusione, come affermato dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. di Stato n. 9845/2022; n. 7031/2021) non è necessaria che l’esperienza professionale di ciascun componente «copra tutti gli aspetti oggetto della gara» dovendosi queste professionalità integrarsi reciprocamente «in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea».

Ferme queste coordinate «ermeneutiche» conclude il giudice, nel caso di specie, inoltre, la scrittura del sul metodo per il calcolo dei punteggi discrezionali, risultava talmente chirurgica da ridurre la valutazione ad una mera «verifica di corrispondenza ed aderenza delle offerte delle concorrenti alle specifiche tecniche e requisiti richiesti in modo molto dettagliato negli atti di gara e nell’apprezzamento della risposta ai risultati attesi». Tale sottolineatura, in fin dei conti, rendeva non necessaria nessuna esperienza specifica nel settore inciso dall’appalto (settore della vigilanza). In ogni caso, il ricorrente non ha dedotto – né dimostrato -, il preciso legame tra la denunciata incompetenza e l’esito della valutazione relativamente alla propria offerta. Non è stata fornita, in pratica, la prova determinante che il deficit, preteso, di incompetenza ha condizionato la valutazione espressa.

 

 

 

FONTI     Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

(  Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus )

Categorized: News