Il Tar Campania: la lex specialis può definire limiti e sanzioni. In assenza bisogna favorire imprese e concorrenze: la procedura non è una corsa a ostacoli
È la lex specialis che determina il numero massimo di pagine della relazione tecnica da allegare all’offerta, indicando anche l’eventuale sanzione da comminare, nel caso del suo mancato rispetto. In assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando, la relazione tecnica può essere formulata nel modo ritenuto più opportuno stabilito dall’offerente, il quale però ha tutto l’interesse ad ottenere il miglior punteggio, non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto. La realizzazione dell’interesse pubblico conforme ai principi di imparzialità e buon andamento impone, quindi, che la procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, dovendo al contrario mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole della concorrenza.
Questo è quanto disposto con sentenza del Tar della Campania, Salerno, sez. II, n. 1298/2025. In particolare, è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento di lavori da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Avverso l’aggiudicazione un operatore economico ricorre al Tar eccependo, tra l’altro, che l’aggiudicataria avrebbe presentato una relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa composta da 10 facciate, sforando quelle consentite dalla lex specialis e, pertanto, la commissione avrebbe dovuto attribuirle un punteggio pari a zero.
Il Collegio non condivide quanto affermato dal ricorrente, infatti, il disciplinare non definiva se «5 pagine fronte/retro» fossero da intendersi alle facciate o alle pagine e, per di più, non era prevista alcuna sanzione per il caso del suo superamento. Pertanto, anche seguendo questa impostazione, dovrebbe senz’altro essere escluso che l’offerta avrebbe dovuto ricevere il punteggio di zero. Secondo la giurisprudenza la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta dev’essere interpretata ““cum grano salis”. Nel caso di specie, la previsione nel bando di gara che fissava i limiti dimensionali senza la previsione di una sanzione andrebbe ascritta a «norma dispositiva imperfetta», poiché non è assistita da una specifica sanzione con una norma secondaria, infatti, «L’omessa previsione di una espressa comminatoria di esclusione derivante dalla mancata osservanza del limite dimensionale di confezione dell’offerta tecnica non può comportare l’estromissione del concorrente che a quel limite non si sia attenuto, ovvero la mancata valutazione dell’offerta».
Inoltre, in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis, in ossequio al principio del favor partecipationis, che sottende anche l’interesse pubblico al dispiegarsi del confronto concorrenziale «deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli». Infine, la realizzazione dell’interesse pubblico conforme ai principi di imparzialità e buon andamento impone che «la procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, dovendo al contrario mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole della concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario». Ricorso dunque respinto.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
