Il Tar Veneto promuova anche la scelta della Pa di individuare soglie precise per il controllo di anomalia delle offerte
Con la sentenza del Tar per il Veneto, Venezia, sez. I, n. 2144/2025 i giudici riconoscono e tutelano il potere discrezionale della stazione appaltante sia nella determinazione dei prezzi inferiori rispetto al prezzario regionale dei lavori sia della soglia fissa dell’anomalia dell’offerta. Il nuovo codice dei contratti, discostandosi dal Dlgs n. 50/2016, consente (sempre facendo ricorso ad un’adeguata motivazione e nel rispetto dei principi della concorrenza e di risultato) di poter prevedere soglie inferiori rispetto al prezzario regionale, entro determinati parametri previsti dalla legge regionale di riferimento. Così pure la previsione di una soglia fissa al fine di attivare il procedimento dell’anomalia dell’offerta non viola il principio della concorrenza se l’amministrazione tiene conto dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile, e viene rispettato il contradditorio procedimentale.
Il fatto
Nel bando di gara di una procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro inerente all’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria delle rete stradale, era previsto che sarebbe stata applicata una riduzione del 20% rispetto al prezzario regionale per due voci significative dell’appalto insieme all’attivazione del procedimento di valutazione dell’anomalia nel caso in cui l’offerta proponesse un ribasso superiore al 25 per cento.
Elementi che spingono alcuni operatori economici a presentare ricorso al Tar eccependo che:
a) la riduzione del 20% del rispetto al prezzario regionale sarebbe in contrasto con le disposizioni del Dlgs n. 36/2023 che obbligherebbero la stazione appaltante a porre a base di gara prezzi adeguati ed aggiornati alle reali condizioni di mercato e ai prezzi normalmente praticati nel territorio regionale in cui dev’essere eseguito l’intervento;
b) la previsione di una soglia fissa per l’attivazione del procedimento dell’anomalia dell’offerta si porrebbe in contrasto con l’art. 110 del Dlgs n. 36/2023 che richiederebbe invece alla stazione appaltante di individuare specifici elementi di non sostenibilità delle offerte, appiattendo e neutralizzando il confronto concorrenziali.
La decisione
Rispetto alla forzatura del prezzario regionale il Collegio ritiene il ricorso infondato. Secondo i giudici il par. 2.4. dell’all. A “Relazione illustrativa” del «prezzario regionale dei lavori pubblici, aggiornamento anno 2025» della regione di riferimento prevede espressamente la possibilità di «applicare alle singole voci un aumento o una riduzione del ± 20%» con decisione motivata. La stazione appaltante, dunque, per il Tar ha agito correttamente. Infatti, oltre ad aver dato un’adeguata motivazione, ha previsto una riduzione del 20% con riferimento a situazioni particolari e pertanto non risulta avere posto in essere alcuna violazione dell’art. 41 del Codice.
Anche rispetto alla previsione di una soglia fissa per attivare il procedimento dell’anomalia dell’offerta il ricorso risulta infondato. L’art. 110, comma 1 del Dlgs n. 36/2023 rimette alla stazione appaltante la facoltà di prevedere nel bando o negli avvisi gli elementi specifici ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta. La stessa relazione al codice dei contratti pubblici chiarisce che il legislatore non ha previsto delle soglie di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la scelta alla discrezionalità della stazione appaltante, nei limiti della compatibilità con le altre disposizioni del codice. Muta quindi la visione del legislatore: mentre nel Dlgs n. 50/2016 erano predeterminate in modo puntuali le modalità attraverso cui dev’essere individuata l’anomalia dell’offerta, nel Dlgs n. 36/2023 si lascia spazio al poter discrezionale della stazione appaltante la quale nella valutazione dell’anomalia dovrà tener conto dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile, rispettando sempre e comunque il contradditorio procedimentale.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
