Con due recenti pubblicazioni, l’Inail ricorda le novità della direttiva Ue e gli obblighi a carico dei datori di lavoro per proteggere tra i 3,5 e i 5,5 milioni di operai edili in Europa
Costruzioni, trasporti e gestione di rifiuti contenenti amianto. Sono questi i tre settori dove si concentra il rischio di contrarre le patologie legate all’amianto. Senza dimenticare una quota più ridotta – ma presente – di chi effettua campionamenti, prelievi ed esami di laboratorio. Di questi settori, quello delle costruzioni è di gran lunga il più interessato alla questione. A ricordarlo è l’Inail che con un sintetico “factsheet” dedicato alle “Esposizioni ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668” pubblicato il 24 novembre. A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione di un approfondito focus sui contenuti e la novità della direttiva – e a poche settimane dalla scadenza (21 dicembre) per il recepimento della direttiva (attraverso lo schema di Dlgs approvato in prima lettura dal Cdm l’8 ottobre scorso e ora in discussione in Parlamento) – l’Inail torna dunque sul tema, ricordando gli oneri a carico dei datori di lavoro al fine di prevenire i danni di un rischio ampiamente diffuso e particolarmente insidioso.
Quante sono le persone più esposte in Europa
Il rischio è ampiamente diffuso perché, cita l’Inail, la forza lavoro complessivamente esposta in Europa è stimata dalla Commissione Ue tra i 5 ed i 7 milioni di lavoratori. Di questi, l’80% – cioè la stragrande maggioranza – «rientra nel settore “Edilizia e costruzioni” – con una stima tra i 3,5 ed i 5,5 milioni di lavoratori, con esposizioni principalmente accidentali e passive». Il rischio è anche particolarmente insidioso per il «tempo di latenza medio tra l’esposizione e i primi segni della malattia di oltre 30 anni». Anche per questo motivo – azzarda l’Inail – «è probabile che il numero di persone affette da malattie professionali connesse all’amianto sia significativamente sottostimato».
Le attività più a rischio
La direttiva Ue individua pertanto degli obblighi a carico dei datori di lavoro stabilendo che devono «effettuare una valutazione di tutti i rischi potenziali presenti nel luogo di lavoro, al fine di mettere in atto le più idonee misure preventive e protettive per evitare esposizioni indebite a tale agente cancerogeno». Nello specifico, ricorda l’Inail, la direttiva considera lavoratori a rischio di esposizione attiva ad amianto quelli operanti a diretto contatto con tale sostanza o con materiali contenenti amianto, «tra cui il personale impegnato in: attività di bonifica di vaste aree inquinate da amianto (contaminazione ambientale); attività di bonifica in edilizia (ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali cat. 10a e 10b); attività in presenza di Pietre Verdi (scavo tunnel autostradali/ferroviari, bonifica di ex gallerie minerarie, coltivazione e lavorazione di materiali di cava, etc.); attività di trattamento di rifiuti contenenti amianto; lavori su materiali contenenti amianto realizzati in regime autorizzativo semplificato ovvero nel caso di Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (Esedi); settore edile (demolizioni e/o ristrutturazioni); attività di riparazione e/o manutenzione (idraulici, elettricisti, installatori di impianti di riscaldamento, imbianchini, operai edili generici e altri artigiani); attività emergenziali in aree critiche con presenza di materiali contenenti amianto (VV.FF, P.S., Sanitari, Protezione Civile, etc.)».
Gli oneri a carico del datore di lavoro
Quanto al Dlgs attuativo della direttiva Ue, il datore di lavoro, tra le altre cose, «prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto». Inoltre, «per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto». Ancora: «prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
