Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Gare telematiche, il Tar Campania conferma la possibilità di aprire le buste da remoto

Gare telematiche, il Tar Campania conferma la possibilità di aprire le buste da remoto

 

Nelle gare in modalità telematica l’apertura delle buste contenenti le offerte può avvenire da remoto perché la piattaforma informatica consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra gli operatori partecipanti e la stazione appaltante ed è «idonea a garantire una immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di alterazione». In questi termini il Tar Campania (sentenza 22 marzo 2022, n. 1905) ha risolto il contenzioso sorto all’esito di una gara telematica per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico di persone all’interno di un complesso museale.

La vicenda trae origine dal ricorso dell’ impresa seconda classificata, che aveva chiesto al giudice amministrativo partenopeo di dichiarare l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione per violazione dei principi di correttezza, pubblicità e trasparenza sanciti dagli articoli 30, 53, 83 del codice dei contratti pubblici e dall’ articolo 1 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che la stazione appaltante aveva omesso di riscontrare la richiesta di partecipare alla seduta di gara per l’apertura delle “Buste C” contenenti l’offerta economica. Tesi che non ha colto nel segno.

Il Tar ha evidenziato che le attività svolte dalla commissione di gara erano state tracciate in tempo reale e che « ciascun operatore concorrente avrebbe potuto, servendosi della chiave criptata fornitagli, partecipare da remoto alle sedute di gara svoltasi nelle forme della gara telematica e accedere alla documentazione relativa alla valutazione delle offerte». Da qui la sentenza, che ha confermato l’orientamento dominante della giurisprudenza amministrativa secondo cui:

– le modalità di espletamento delle gare telematiche assicurano « l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così […] l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Tar Lazio- Roma, sentenza 13 ottobre 2020, n. 10399; Tar Sardegna, sentenza 23 ottobre 2017 n. 665). Ragion per cui «quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante» (Tar Lombardia- Brescia, sentenza 12 gennaio 2016, n. 38; Tar Puglia – Bari, sentenza 2 novembre 2017, n. 1112);

– il principio di pubblicità delle sedute «deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione [i vantaggi] delle procedure di gara telematiche» ( Tar Lazio- Roma, sentenza 13 ottobre 2020, n. 10399, cit.);

– la gestione telematica della gara esclude in radice la possibilità di modica delle offerte (Tar Emilia-Romagna- Bologna, sentenza 14 giugno 2017, n. 450) e assicura «una maggiore sicurezza nella ‘conservazione’ dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse […].Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura» (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28 luglio 2020, n. 4795).

Fermo restando che in tal senso si era espressa la giurisprudenza risalente all’abrogato codice degli appalti. Basta citare la sentenza del Consiglio di Stato 3 ottobre 2016, n. 4050 secondo cui « ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gare d’appalto è l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte […]. La firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa».

 

 

FONTI    Pietro Verna   “Edilizia e Territorio”





 








Categorized: News