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Il caldo entra nel tempo contrattuale? Cronoprogramma, andamento stagionale sfavorevole e nuove limitazioni al lavoro estivo

Il Codice impone di considerare l’andamento stagionale sfavorevole già nella costruzione della durata dei lavori. Un’istruttoria su venti casi pubblici e un’analisi climatica 2005–2025 mostrano però uno scarto tra i modi tradizionali di rappresentare la stagione e una tutela dal caldo che oggi ragiona per ore, rischio e organizzazione del lavoro.

 

L’autunno è appena iniziato e, secondo le elaborazioni del CNR-IBE su ERA5-Land, l’estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950. Con settembre sono inoltre venute meno, in diverse regioni, le ordinanze che durante l’estate hanno limitato il lavoro nelle ore centrali delle giornate a maggiore rischio termico.

Il caldo esce dalla cronaca proprio nei mesi in cui si preparano molti dei progetti e delle gare dei lavori che attraverseranno la prossima estate. Per il tempo contrattuale è il momento giusto per parlarne: il Codice chiede che il clima entri nella durata prima dell’esecuzione, non durante.

 

Tempo contrattuale e andamento stagionale sfavorevole: cosa prevede il Codice
L’articolo 30, comma 2, dell’  Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 stabilisce che, nel calcolo della durata, si tenga conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. La regola distingue ciò che appartiene alla normale stagionalità, e quindi deve essere incorporato nella durata iniziale, da ciò che la eccede e può incidere sui termini durante l’esecuzione. Il clima, dunque, nel programma c’è già; il punto è capire se la rappresentazione che ne dà il tempo contrattuale descriva ancora in modo adeguato la componente termica del lavoro estivo.

 

Andamento stagionale sfavorevole: dalla circolare del 1982 al D.Lgs. n. 36/2023
La circolare del Ministero dei lavori pubblici del 5 aprile 1982, emanata per l’applicazione della legge n. 741/1981, chiedeva già che al tempo necessario per l’esecuzione fosse aggiunto quello corrispondente alle prevedibili cause di normale andamento stagionale sfavorevole. Suggeriva inoltre di indicare nel capitolato la quota già compresa nella durata, perché soltanto l’eccedenza rispetto ai giorni preventivamente considerati avrebbe potuto giustificare una proroga. La logica è rimasta: la stagionalità normale è prevedibile ex ante e deve stare nel tempo contrattuale; ciò che cambia è il modo in cui viene tradotta nei documenti di gara e nei cronoprogrammi.

 

Cronoprogramma dei lavori: come viene considerata la stagionalità negli appalti
Un’istruttoria esplorativa su venti documenti e casi pubblici, selezionati partendo dalla locuzione normativa «andamento stagionale sfavorevole» insieme a «tempo contrattuale» e «cronoprogramma», restituisce almeno quattro schemi. Solo dopo l’individuazione dei documenti è stata verificata la presenza di criteri relativi a caldo, freddo, precipitazioni, ferie e altri fattori, per evitare che il corpus fosse costruito già cercando una risposta.

Il primo schema è la quota forfettaria di giorni compresa nella durata. Nel 2022, per due lotti della Tangenziale Ovest di Foggia, ANAS fissava 657 giorni naturali e consecutivi, di cui 83 per andamento stagionale sfavorevole, e 810 giorni, di cui 103. Il secondo distribuisce i giorni per mese: nello schema di contratto 2025 del Comune di Fraconalto, relativo a lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento dei versanti, i giorni sfavorevoli scendono da 10 in gennaio e febbraio a 2 in giugno e a 1 in luglio e agosto. In quella costruzione l’estate è il periodo con l’incidenza stagionale più bassa dell’anno.

Il terzo schema deriva dalla Cassa per il Mezzogiorno. L’Archivio Centrale dello Stato documenta la circolare C/175 del 2 marzo 1982; una pubblicazione tecnica ACCA che la riproduce in appendice descrive un metodo basato su tre classi climatico-ambientali e su produzioni mensili differenziate secondo la stagione e le chiusure per festività. Accanto alle giornate completamente perse compaiono quindi riduzioni convenzionali della produzione distribuite lungo l’anno. Il quarto schema è la verifica meteorologica a consuntivo: nel 2026 l’A.P.S.P. «Daniele Moro» di Morsano al Tagliamento, per lavori relativi a un impianto fotovoltaico, ha considerato sfavorevoli le giornate con temperatura media non superiore a 0 °C o precipitazioni superiori a 5 mm al giorno, limitatamente alle lavorazioni all’aperto.

Nel corpus esaminato il caldo estivo non compare come criterio autonomo ed esplicito per determinare l’andamento stagionale sfavorevole. Solo in uno dei venti casi il fattore meteorologico è definito attraverso soglie quantitative, riferite a gelo e precipitazioni. Il campione non consente di estendere questa assenza all’intera prassi nazionale, ma mostra che nei metodi rintracciati pioggia, gelo e maltempo hanno una riconoscibilità che il caldo non presenta.

 

Caldo nei cantieri: come è cambiato il rischio termico negli ultimi vent’anni
Per verificare se questa assenza abbia oggi un peso è stata costruita un’analisi sul periodo 2005–2025 usando ERA5-HEAT e l’Universal Thermal Climate Index, indice bioclimatico che combina temperatura, umidità, vento e radiazione. La soglia di 32 °C UTCI corrisponde al limite inferiore della classe standard di forte stress da caldo.

La specificazione principale considera i giorni feriali da giugno a settembre ed esclude l’8–24 agosto, per non attribuire lo stesso significato alle settimane in cui una parte rilevante dell’edilizia osserva ferie o chiusure. Con questa impostazione, la quota media provinciale delle giornate con almeno quattro ore sopra 32 °C UTCI tra le 8 e le 18 passa dal 27,2% nel 2005–2009 al 35,9% nel 2021–2025. La serie si ferma al 2025, ultima estate completa disponibile nel dataset consolidato al momento dell’analisi; il segnale resta nella stessa direzione variando la durata richiesta sopra soglia e considerando l’intensità cumulata del superamento.

 

Ordinanze contro il caldo: orari di lavoro e organizzazione dei cantieri
Il passaggio dal clima al lavoro avviene attraverso le ordinanze. L’Emilia-Romagna, con l’ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025, ha vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni e nelle aree in cui Worklimate indicava rischio alto per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Lo stesso atto ammetteva misure organizzative alternative: modifica degli orari, lavorazioni al coperto o all’ombra, riprogrammazione, turnazioni, pause e uso di mezzi cabinati.

Nel 2026 la misura è stata reiterata con l’ordinanza n. 72 del 3 giugno, in vigore fino al 15 settembre, prevedendo per i cantieri all’aperto anche la possibilità di anticipare o posticipare di un’ora le lavorazioni nei giorni a rischio alto, in deroga alle regole comunali sulle attività rumorose temporanee, salvo diversa disciplina locale. Misure analoghe erano già state adottate da numerose altre regioni.

I dati climatici non mostrano che il cambiamento si concentri soprattutto dentro la giornata. La granularità oraria appartiene invece alla risposta istituzionale, che distingue esposizione, attività e organizzazione del lavoro; molti sistemi usati per incorporare la stagionalità nel tempo contrattuale restano costruiti su giorni interi, tabelle o coefficienti medi.

 

Caldo e sospensione dei lavori: quando le limitazioni possono diventare prevedibili
L’ordinanza emiliano-romagnola del 2025 aggiunge che le interruzioni derivanti dal divieto possono configurare la fattispecie dell’articolo 121, comma 6, del Codice, con eventuale rinegoziazione dei termini ed esclusione, nelle condizioni indicate, di penali e risoluzione. Si tratta della qualificazione proposta da un provvedimento sanitario regionale; la verifica contrattuale resta quella richiesta dal Codice nel singolo appalto. Il comma 6 richiede infatti circostanze che, insorte dopo la consegna per cause imprevedibili o di forza maggiore, impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, mentre le alternative organizzative ammesse dalla stessa ordinanza mostrano che la fascia vietata non determina automaticamente, in ogni cantiere, un impedimento contrattualmente rilevante.

La reiterazione introduce però un elemento nuovo. Nel 2026 l’Emilia-Romagna ha adottato nuovamente il divieto e ne ha anticipato la decorrenza. Per un contratto stipulato oggi in quella regione non è quindi conoscibile ex ante soltanto il rischio di caldo estivo, ma anche l’esistenza di una prassi amministrativa che può limitare determinate lavorazioni nella fascia centrale della giornata al verificarsi delle condizioni previste da Worklimate. Nessuna futura ordinanza è certa e il grado di conoscibilità varia da regione a regione; trattare come ignota la possibilità stessa del divieto diventa però sempre meno convincente. La distinzione emerge anche nella CIGO: il messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024 mantiene separate la causale «evento meteo» per temperature elevate e quella relativa all’«ordine della pubblica autorità» quando la sospensione deriva da un’ordinanza. Il caldo e il provvedimento che ne limita gli effetti sul lavoro restano due fatti diversi.

 

Cronoprogramma e responsabilità: la previsione spetta alla stazione appaltante o al concorrente?
Resta da capire chi debba compiere la previsione. Quando il cronoprogramma appartiene al progetto esecutivo, la costruzione della durata rientra nella progettazione della stazione appaltante. Il comma 3 dell’articolo 30 stabilisce però che, nei lavori affidati sulla base del PFTE, il cronoprogramma sia presentato dal concorrente insieme con l’offerta. In quel caso si sposta anche sul concorrente una parte della responsabilità tecnica di costruire un programma coerente con condizioni già conoscibili. Questo non definisce da solo l’allocazione giuridica del rischio, ma sposta il punto in cui può formarsi una stima tecnica insufficiente.

 

Caldo e durata dei lavori: perché non basta aggiungere giorni al cronoprogramma
Non c’è, nei dati raccolti, una base per aggiungere automaticamente un certo numero di giorni alle durate estive. Il caldo può lasciare utilizzabile una parte della giornata e le ordinanze consentono di recuperare tempo attraverso anticipi, posticipi, lavorazioni alternative o riprogrammazioni. L’istruttoria mostra piuttosto due rappresentazioni diverse del fattore stagionale: nel tempo contrattuale prevalgono giorni, tabelle, coefficienti e valori medi; la tutela dal caldo utilizza previsioni orarie, carico fisico, irraggiamento e organizzazione delle attività.

L’articolo 30 non distingue tra freddo, pioggia e caldo: chiede che nel calcolo del tempo contrattuale sia considerata la prevedibile incidenza dell’andamento stagionale sfavorevole. Dove il caldo estivo e le relative misure di tutela sono ormai condizioni conoscibili, questa componente va resa leggibile nella durata prima che i suoi effetti si presentino durante l’esecuzione; il modo di farlo dipende dal progetto, dal modello di affidamento e dal cronoprogramma che ne deriva.

 

Riferimenti essenziali: norme, ordinanze e fonti sul caldo nei cantieri

  • CNR-IBE, «Estate 2026 la più calda dal 1950», nota stampa n. 14606, 7 settembre 2026.
  • Francesco Gulisano, «La bella stagione, vista dal cantiere», – Substack – Leggere il cantiere, 26 giugno 2026.
  • D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 30; art. 121.
  • Ministero dei lavori pubblici, circolare 5 aprile 1982, n. 629/U.L.
  • ANAS, Tangenziale Ovest di Foggia, bando 2022.
  • Comune di Fraconalto, schema di contratto 2025, tabella dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
  • A.P.S.P. «Daniele Moro», determina n. 79 del 1° giugno 2026, impianto fotovoltaico.
  • Archivio Centrale dello Stato, scheda «Ufficio revisione prezzi» – circolare C/175 del 2 marzo 1982.
  • Guido Cianciulli, Computo, Contabilità, Costi della Sicurezza, Cronoprogramma e Calcolo dell’Incidenza della Manodopera dopo il Regolamento di Attuazione della Legge Quadro sui LL.PP., 2ª ed., ACCA software, marzo 2003, Allegato D.
  • INAIL-CNR, progetto Worklimate: rischio da calore e WBGT.
  • Regione Emilia-Romagna, ordinanze n. 150 del 30 giugno 2025 e n. 72 del 3 giugno 2026.
  • ANCE Ragusa, News 219/2025, ordinanze regionali sul caldo 2025.
  • INPS, messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024.
  • Copernicus Climate Data Store, ERA5-HEAT / UTCI.

 

 

 

FONTI        Francesco Gulisano       “LavoriPubblici.it”

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