Tar Campania: sviluppare una procedura con logiche competitive non consente alla stazione appaltante di beneficiare delle semplificazioni dell’assegnazione fiduciaria
Il Tar Campania, sezione VIII di Napoli, con la sentenza 2078/2026 affronta un nuovo caso di assegnazione del contratto come affidamento diretto che, in realtà, prevedeva un confronto tra preventivi e quindi una gara vera e propria che implica il rispetto di tutte le norme codicistiche.
La vicenda
Nel caso di specie la ricorrente – partecipante ad un «affidamento diretto con confronto tra preventivi» per l’assegnazione del servizio di conferimento della frazione organica – viene esclusa dalla procedura per non aver indicato (scorporati) nell’offerta gli oneri della manodopera e della sicurezza.
Nella censura, in realtà, la ricorrente evidenzia di aver correttamente partecipato all’invito (rivolto a quattro operatori) trasmesso dalla stazione appaltante con caricamento nella piattaforma deputata del «plico digitale che conteneva la documentazione amministrativa, l’offerta economica e l’allegato n. 12, denominato “CCNL, Sicurezza e Manodopera”, recante l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza». Altresì, all’atto della partecipazione, evidenziava alcune difficoltà di caricamento degli atti senza che ottenesse alcun riscontro.
L’ operatore veniva escluso dalla procedura per mancata indicazione – nell’offerta – degli oneri di manodopera.
La stazione appaltante, tra l’altro, respingeva l’istanza di riesame evidenziando che si era in presenta di «affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, nell’ambito del quale il Rup valuta l’offerta e l’affidabilità dell’operatore economico» con conseguente esclusione «in sede di confronto dei preventivi per non avere indicato nell’offerta economica i costi della manodopera; che l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023». Sanzione, si precisa ancora nella comunicazione, applicabile «anche agli affidamenti diretti» visto che «tale carenza non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio, stante il limite di cui all’art. 101, comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo».
La sentenza
Il giudice, nel riassumere le ragioni di doglianza evidenzia che la procedura si è svolta secondo il «criterio» dell’affidamento diretto «prevedendosi, tuttavia, l’invito a degli operatori del settore (cfr. la lettera di invito in atti) e un confronto delle offerte sulla base del criterio del minor prezzo».
Pur questione non trattata in sentenza, l’inciso appena riportato evidenzia che, in realtà, nel caso di specie – con la previsione del “confronto” tra preventivi addirittura da verificare nell’ambito della Pad -, il sistema di affidamento prescelto non coincide affatto con l’affidamento diretto ma, caso mai, con una “piccola” evidenza pubblica che esige il rispetto di ogni norma codicistica visto che, in questi casi di procedimentalizzazione, si azzera totalmente la discrezionalità del Rup.
Le motivazioni alla base dell’esclusione – la dichiarata assenza dell’indicazione degli oneri della manodopera – spiega il giudice, viene smentita dal fatto che l’operatore ha comunque allegato (“allegato 12”) gli oneri in parola e, quindi, la documentazione andava considerata nel suo complesso. Secondo, appunto, le regole classiche della gara tradizionale.
In pratica, l’aver sviluppato una procedura (con logiche competitive) non consente alla stazione appaltante di beneficiare delle semplificazioni dell’affidamento diretto.
Considerazioni
Il caso esaminato, come emerge da tanta giurisprudenza, sostanzia una applicazione del procedimento “semplice” dell’affidamento diretto in modo totalmente difforme dalla indicazione degli estensori e dalle stesse disposizioni del codice dei contratti.
L’affidamento diretto, pur se preceduto da interpello, per consentire l’esercizio (e i benefici) di una certa discrezionalità tecnica non implica nessun confronto tra i preventivi richiesti. In realtà, i preventivi – in primo luogo – per evitare una procedimentalizzazione eccessiva. devono essere richiesti in modo asimmetrico, senza indicazione di un termine finale di presentazione uguale per i vari operatori escussi e, soprattutto, ogni preventivo ricevuto deve essere confrontato con le esigenze della stazione appaltante e non “confrontati” tra di loro.
In particolare poi, per evitare i “rischi” della gara i preventivi devono essere richiesti nell’ambito della fase istruttoria svolta al di «fuori/all’esterno» della Pad. Il confronto, infatti, sostanzia quella logica competitiva che il legislatore e la giurisprudenza hanno voluto escludere dall’affidamento diretto.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
