Sulla bozza di decreto arrivano 146 pagine di rilievi e osservazioni. Secondo il parere l’iter non ha rispettato i criteri della legge delega
Molte osservazioni sul testo, analizzato minuziosamente in un lunghissimo documento da 146 pagine. Ma, soprattutto, una sonora bocciatura sull’iter, che non rispetterebbe i principi indicati dalla legge delega. Sono gli elementi chiave del parere 1463/2024 pubblicato ieri dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sul decreto correttivo al Codice appalti. L’affondo più duro è contenuto nelle prime pagine e riguarda il percorso che sta portando ad approvare il correttivo. Palazzo Spada ricorda la legge delega in base alla quale «entro due anni dalla data di entrata in vigore» del decreto legislativo che contiene il Codice, «il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi». L’espressione «con la stessa procedura» è quella più problematica.
Lo stesso parere, infatti, ricorda che nell’approvazione del Codice il Governo aveva «inteso avvalersi della facoltà» di affidare al Consiglio di Stato, in sede consultiva, «l’elaborazione dello schema normativo». Questo percorso non è stato seguito per il correttivo; la procedura, insomma, stavolta non sarebbe la stessa. Una scelta che, allora, «non si sottrae a qualche profilo di criticità logico-giuridica», dicono da Palazzo Spada. E aggiungono: «La scansione formale dell’intervento correttivo ed integrativo avrebbe verosimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita nella predisposizione del Codice, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato». Così, il parere segnala il rischio, «potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale, in ordine al rispetto della legge di delegazione, e relativo alla circostanza che la redazione del Codice, e la sua integrazione e correzione, siano state, in concreto, operate, in parte, seguendo procedure sostanzialmente diverse». Da questa discrasia potrebbero, addirittura, derivare rischi di impugnativa.
Non solo. Anche le modalità di concerto dei vari ministeri coinvolti sono oggetto di critica da parte del Consiglio di Stato. «Tutti i concerti resi – dice il parere – risultano espressi in forma secca ed inarticolata, a guisa di mero ed anodino nulla osta alla iniziativa normativa». Inadeguata, secondo i giudici di Palazzo Spada, anche la relazione d’impatto che «si risolve di fatto in un’articolata e perifrastica enunciazione in termini formali e giuridici dell’oggetto e delle modalità di intervento, correttivo ed integrativo, sulle disposizioni del Codice» anche dove sarebbe stato «necessario e chiarificatore», dicono i giudici, «esplicitare e, soprattutto, confermare oggettivamente, la enunciata ratio sostanziale delle modifiche e l’impatto economico e socioeconomico che effettivamente le giustifichi». Ma c’è di più: Palazzo Spada sottolinea la mancanza del parere della Conferenza unificata «che integra adempimento procedimentale necessario e, per giunta, logicamente e positivamente preventivo rispetto al parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso su un testo normativo definito e non in fieri». Per questa ragione se ne auspica l’acquisizione «prima della definitiva approvazione dello schema di decreto».
Venendo poi al merito del correttivo i giudici muovono un «pressante rilievo» sull’articolo 3 che modifica il 18 del Codice motivato, secondo il correttivo, dalla milestone del Pnrr per l’accorciamento del tempo medio tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione dell’appalto. I giudici non solo rilevano che l’abbreviazione da 35 a 30 giorni è «modesta» ma anche e soprattutto che «l’intervento appare estraneo alla milestone richiamata, che è riferita ai tempi dell’aggiudicazione» mentre invece l’articolo 3 si riferisce al periodo che intercorre tra l’aggiudicazione del bando e la stipula del contratto. Il combinato disposto per altro creerebbe un corto circuito di rilevanza costituzionale per la contrazione dei termini di eventuali ricorsi. Infine il parere affonda il colpo anche sulla revisione prezzi: il correttivo introduce, secondo i giudici, non un chiarimento ma «una innovazione significativa» dal momento che «nella formulazione attualmente vigente, relativamente al quantum, la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata all’80% “della variazione stessa” mentre «per contro, nella nuova versione, l’aumento (o il decremento) si determina nella misura dell’80% della sola variazione eccedente la soglia».
ALT ALLA DELEGA DI FUNZIONI AI RESPONSABILI DI FASE
FONTI Flavia Landolfi e Giuseppe Latour
“Enti Locali & Edilizia”