La Corte di Cassazione chiarisce quando il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere degli infortuni sul lavoro, distinguendo il suo ruolo da quello del coordinatore per la sicurezza e del datore di lavoro
Il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere di un infortunio sul lavoro soltanto perché ricopre questo incarico? Può essergli contestata la mancata integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) oppure l’inadeguatezza del Piano Operativo di Sicurezza (POS)? E dove si colloca, invece, il confine con le responsabilità del coordinatore per la sicurezza?
A queste domande risponde la Corte di Cassazione che, con la sentenza 8 aprile 2026, n. 12890, ha ribadito un principio che ha delle ricadute operative non indifferenti: la responsabilità del direttore dei lavori non deriva automaticamente dall’incarico ricoperto, ma richiede la prova di una sua effettiva ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
Direttore dei lavori e infortuni in cantiere: quando scatta davvero la responsabilità
La vicenda trae origine da alcuni lavori di manutenzione straordinaria e recupero di un immobile, durante i quali, nel corso delle operazioni di consolidamento delle fondazioni, si è verificato il crollo di una porzione della muratura portante dell’edificio, provocando gravi lesioni a tre operai impegnati nel cantiere.
Secondo la ricostruzione accolta prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello, il crollo era riconducibile alla mancata puntellatura della parete, misura che risultava ancora più necessaria sia per l’ampiezza del tratto di muratura interessato dalle lavorazioni sia per l’impiego di martelletti demolitori.
Secondo i giudici di merito, a ciò si aggiungeva un Piano di Sicurezza e Coordinamento ritenuto eccessivamente generico, mentre il Piano Operativo di Sicurezza non disciplinava in modo adeguato quella specifica fase delle lavorazioni.
Su queste basi erano stati condannati sia il direttore dei lavori sia il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ritenuti responsabili, seppure per differenti profili di colpa, delle omissioni che avevano contribuito al verificarsi dell’infortunio.
Il ruolo del direttore dei lavori secondo il Codice dei contratti pubblici
Per comprendere il ragionamento seguito dalla Corte occorre partire dalle funzioni che l’ordinamento attribuisce al direttore dei lavori.
Richiamando l’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice Appalti vigente al momento dei fatti, la Corte ha ricordato che il direttore dei lavori è il soggetto incaricato del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’appalto, affinché l’opera venga realizzata a regola d’arte e nel pieno rispetto del progetto e delle previsioni contrattuali.
L’attività del direttore dei lavori è quindi svolta nell’interesse della stazione appaltante e mira a garantire la corretta esecuzione dell’intervento. Nell’esercizio di questo incarico il DL svolge una costante attività di sorveglianza tecnica, verificando che l’opera venga eseguita secondo il progetto e il contratto, ma tale funzione non coincide con quella delle figure alle quali il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce gli specifici obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.
Diversa è invece la posizione del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e del coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, soggetti che il Testo unico sulla sicurezza individua espressamente come destinatari degli obblighi prevenzionistici.
Non è un caso che la Cassazione sia partita proprio dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, disciplina codicistica della direzione dei lavori dalla quale la Corte ha ricavato il perimetro delle attribuzioni del professionista e, di conseguenza, individua anche i limiti della sua eventuale responsabilità in materia di sicurezza.
Da questa ricostruzione emerge che il direttore dei lavori non rientra tra i soggetti ai quali il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce ordinariamente una posizione di garanzia in materia di sicurezza e che, proprio per questa ragione, l’eventuale responsabilità non può essere desunta automaticamente dal solo incarico ricoperto.
Perché il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile della sicurezza del cantiere
Sulla base di queste premesse, la Corte ha ribadito che il direttore dei lavori, nello svolgimento delle proprie funzioni, esercita un controllo tecnico sulla corretta esecuzione dell’opera nell’interesse del committente o della stazione appaltante, ma non assume, per il solo fatto di ricoprire tale incarico, una posizione di garante della sicurezza dei lavoratori.
Di conseguenza, non gli possono essere automaticamente attribuiti gli obblighi di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, né può essergli richiesto di sostituirsi ai soggetti ai quali tali obblighi sono espressamente assegnati dalla normativa.
Diversamente, la responsabilità verrebbe fatta discendere dalla sola qualifica professionale, senza verificare quali funzioni il direttore dei lavori abbia effettivamente esercitato nel caso concreto. È proprio questo, secondo la Corte, l’errore che deve essere evitato nell’accertamento della responsabilità penale del professionista.
Quando il direttore dei lavori può rispondere di un infortunio sul lavoro
Questo non significa, però, che il direttore dei lavori sia sempre estraneo alle responsabilità derivanti dagli infortuni che si verificano in cantiere.
Sul punto, gli ermellini hanno ricordato che la responsabilità può configurarsi quando il professionista abbia assunto compiti ulteriori rispetto a quelli propri della direzione dei lavori, ad esempio in forza di una specifica clausola contrattuale, oppure quando emerga una concreta ingerenza nella gestione operativa del cantiere.
Una situazione di questo tipo può verificarsi, ad esempio, quando il direttore dei lavori impartisce direttamente istruzioni alle maestranze, interviene nell’organizzazione delle lavorazioni oppure esercita, di fatto, funzioni che la legge attribuisce ad altri soggetti della sicurezza.
Poiché si tratta di un’estensione della posizione di garanzia rispetto alle attribuzioni normalmente proprie del direttore dei lavori, tale circostanza deve essere rigorosamente dimostrata e non può essere semplicemente presunta.
L’errore dei giudici di merito secondo la Cassazione
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha stabilito che sia il Tribunale sia la Corte d’appello abbiano attribuito al direttore dei lavori obblighi che l’ordinamento riserva ad altre figure della sicurezza.
Secondo le decisioni di merito, il professionista avrebbe dovuto integrare le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, specificare il contenuto del Piano Operativo di Sicurezza e impartire prescrizioni operative idonee a evitare il crollo della muratura durante le demolizioni.
Tali adempimenti riguardano però il coordinatore per la sicurezza e il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, non il direttore dei lavori. Per altro, in nessuno dei due gradi di giudizio sono stati individuati elementi dai quali poter desumere una concreta ingerenza del direttore dei lavori nell’organizzazione del cantiere. Mancava quindi, qualsiasi accertamento dal quale emergesse che il professionista avesse esercitato poteri ulteriori rispetto a quelli propri della direzione dei lavori oppure avesse assunto, anche solo di fatto, funzioni riconducibili alla gestione della sicurezza.
La responsabilità è stata quindi fatta discendere dalla sola qualifica professionale, senza verificare se il direttore dei lavori avesse realmente svolto attività tali da far sorgere una posizione di garanzia anche sotto il profilo della sicurezza.
Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti del direttore dei lavori con la formula “per non aver commesso il fatto”, ritenendo che mancassero i presupposti necessari per affermarne la responsabilità.
Il principio affermato dalla Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori
Al di là dell’esito del singolo giudizio, questa decisione assume particolare rilievo perché conferma un orientamento con risvolti significativi sull’attività quotidiana dei professionisti che operano nei cantieri.
Il direttore dei lavori non può essere considerato un garante generale della sicurezza e non può essere chiamato a rispondere delle violazioni della normativa antinfortunistica per il solo fatto di ricoprire tale incarico.
Perché possa configurarsi una sua responsabilità è necessario dimostrare che abbia assunto specifici compiti in materia di sicurezza oppure che abbia esercitato una concreta ingerenza nell’organizzazione delle lavorazioni, andando oltre le attribuzioni che l’ordinamento gli riconosce nell’ambito della direzione tecnica dell’opera. Solo la prova dell’assunzione di specifici compiti in materia di sicurezza oppure di una concreta ingerenza nell’organizzazione delle lavorazioni può giustificare il riconoscimento di una posizione di garanzia e, conseguentemente, di una responsabilità per gli infortuni sul lavoro.
In assenza di tali presupposti, gli obblighi relativi alla predisposizione e alla verifica del PSC, del POS e, più in generale, delle misure di prevenzione continuano a gravare sui soggetti che il D.Lgs. n. 81/2008 individua espressamente come garanti della sicurezza.
FONTI “LavoriPubblici.it”
