Termine di 60 giorni per rendere operativo lo strumento di controllo. Il chiarimento contenuto nella legge di conversione del Dl 159/2025
L’obbligo di fornire ai dipendenti il nuovo badge di cantiere previsto dal Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) diventerà operativo solo dopo il relativo decreto attuativo. Questo quanto chiarito grazie alla modifica apportata al testo del decreto dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 dicembre scorso. Si ricorda che il Dl 159/2025 ha introdotto un nuovo badge di cantiere (articolo 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con apposito decreto ministeriale. Rispetto a quanto già previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26 comma 6 del Dlgs 81/2008, che prevedono l’obbligo, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, il Dl 159/2025 introduce come elemento di novità la presenza di un codice univoco anticontraffazione del quale il nuovo badge dovrà essere dotato per prevenire frodi.
Inoltre, il badge potrà essere realizzato anche in formato digitale, in modo da essere utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), di cui all’articolo 5, comma 3, del Dl 48/2023, la nuova piattaforma finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso strumenti di intelligenza artificiale per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite da datori di lavoro e lavoratori. Di fatto, per i dipendenti assunti attraverso questa piattaforma, la tessera sarà generata automaticamente con i dati già disponibili nel sistema, che verranno integrati dal datore di lavoro, secondo le modalità concrete e di dettaglio che saranno contenute in un ulteriore apposito decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Con la revisione della norma in sede di conversione, è ora più chiaro che, per la piena operatività del nuovo badge, sarà necessario attendere l’adozione del relativo decreto attuativo, il quale ne definirà meglio gli aspetti tecnici. Il testo del decreto, nella versione originale, sembrava poter imporre il nuovo obbligo decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, creando non pochi dubbi sull’attuazione pratica dell’obbligo. Non si poteva, infatti, prescindere dal citato decreto deputato anche alla definizione delle specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate. La legge di conversione ha quindi sostituito al comma 2 dell’articolo 3 il dato letterale «entro sessanta giorni» con l’espressione «da adottare entro sessanta giorni». In questo modo, si comprende meglio che il termine di sessanta giorni non va riferito alla decorrenza dell’obbligo ma all’adozione di un ulteriore e differente decreto, sempre previsto dal comma 2, che dovrà individuare gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato ai quali estendere l’obbligo del badge di cantiere.
FONTI Antonella Iacopini “Enti Locali & Edilizia”
