Documento vincolante con possibilità di scostamenti solo motivati
L’ Anac ha pubblicato la relazione tecnica illustrativa del bando tipo n. 1/2025 diretto a chiarire gli interventi apportati e le scelte operate (anche in seguito ai vari suggerimenti anch’essi oggetto di pubblicazione). Tra le indicazioni di maggior rilievo – fermo restando che il documento risulta di grande utilità, anche pratica, per il Rup e per i collaboratori “ausiliari” del responsabile unico -, si evidenzia che il bando è vincolante per gli appalti beni/servizi del sopra soglia ed ogni scostamento – sempre che non contrasti con norme del codice -, è consentito con motivazione (da indicare nella decisione a contrarre).
Il bando tipo, in ogni caso, risulta adattabile (e utile) anche oltre il suo oggetto specifico (appunto beni/servizi) e quindi anche per lavori o per procedure in ambito sottosoglia.
È interessante la sottolineatura in tema di responsabile unico del progetto considerate alcune particolarità del bando tipo che esprime, quasi, l’esigenza di essere chirurgici circa l’indicazione di “chi fa che cosa”, nella fase di affidamento, in alternativa al Rup.
La figura e il ruolo del Rup
In riferimento al responsabile unico, nella relazione si rammenta che il codice ha “ridisegnato” la figura del Rup giungendo a configurarlo non più come semplice responsabile di procedimento ma come responsabile della realizzazione di un progetto con obbligazione di risultato (e non di mezzi in cui l’obbligo è di tendere all’obiettivo).
L’obbligazione di risultato, quindi, implica per il suo raggiungimento la consegna all’amministrazione dell’opera collaudata e fruibile, del servizio fruibile e della fornitura utilizzabile.
In questo senso, nella relazione si spiega che il Rup «è la figura responsabile di tutto l’iter che conduce alla conclusione ed esecuzione di un contratto pubblico». L’iter procedimentale pertanto, come si afferma anche nella relazione tecnica che accompagna il codice dei contratti, non è costituito da un singolo complesso procedimento amministrativo ma da più “fasi” (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) che coincidono con singoli procedimenti amministrativi. Procedimenti amministrativi che possono essere assegnati – ora formalmente grazie al comma 4 dell’articolo 15 –, a responsabili di procedimento qualificati come il responsabile di fase per l’affidamento ed il responsabile (con competenze “tecniche”) di fase della programmazione, progettazione e esecuzione del contratto.
A tal riguardo, nella relazione sul bando tipo si ricorda che (tenuto conto della complessità dell’iter procedimentale) «il Codice prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile specifico per la fase di affidamento».
Nel caso in cui, si chiarisce, le stazioni appaltanti procedano «a tale nomina riporteranno i riferimenti di entrambi i soggetti”. La nomina giustificata al fine di “consentire lo svolgimento di una procedura più rapida ed efficace».
Come emerge dallo stesso bando tipo, in realtà, i collaboratori (che la giurisprudenza definisce “organi ausiliari”, in questo senso il Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza n. 13575/2025) possono essere diversi comprendendo il seggio di gara (che oggi nel codice ha una disciplina ad hoc nell’articolo 93), collaboratori appositamente nominati, commissioni ad hoc e, finanche, la stessa commissione di gara che può essere chiamata a svolgere attività istruttorie oltre la sua competenza specifica che è quella di valutare le offerte.
In tempi recenti, sul tema, anche il parere dell’ufficio di supporto del Mit n. 3755 del 19 novembre 2025.
La distinzione tra “organi” ausiliari, che possono essere chiamati a svolgere solamente compiti istruttori, non attività valutative/decisorie (come impone il comma 2, art. 2 dell’allegato I.2), che vengono declinati in appositi verbali rimessi all’attenzione (e alla valutazione/decisione del Rup), può essere rilevante in relazione al riparto degli incentivi. È fuor di dubbio che i responsabili di fase possano avere accesso a percentuali di riparto, inferiori a quelle del Rup, ma superiori al mero collaboratore chiamato a svolgere compiti estemporanei.
La chirurgica indicazione, appunto di “chi fa che cosa” nell’ambito del disciplinare, potrebbe creare problemi pratico/operativi qualora il Rup, per svariate ragioni (compresa l’esigenza di una maggior tempestività anche in caso di conflitti con i collaboratori) intenda procedere in modo differente da quanto declinato nel disciplinare.
Si ritiene che, sotto il profilo pratico, – al netto della indicazione del responsabile di fase dell’affidamento come previsto dalle disposizioni codicistiche -, le collaborazioni sullo svolgimento diretto di mere attività istruttorie e/o di svolgimento di sub-procedimenti possa essere anticipata con una clausola di stile e generale secondo cui il Rup può avvalersi, per le varie attività istruttorie e sub-procedimenti relativi alla fase dell’affidamento, di collaborazioni (o di collaboratori, compresa la stessa commissione di gara).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
