La precisazione in un parere di precontenzioso dell’Anac sollecitato da un operatore. Da rifare bando e gara
Quando un appalto o una concessione rientrano nell’ambito di applicazione di un decreto ministeriale che disciplina i criteri ambientali minimi, l’amministrazione ha l’obbligo di recepire integralmente tali criteri nella documentazione di gara, senza margini di discrezionalità. Le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e, laddove previste, le percentuali minime di beni o mezzi conformi devono essere trasposte in modo puntuale negli atti di gara. L’omissione totale o parziale di tali indicazioni integra violazione dell’art. 57, comma 2, del Dlgs 36/2023 e determina l’illegittimità della lex specialis, con la conseguente necessità di annullamento della procedura.
Il principio è stato affermato dall’Autorità nazionale anticorruzione nel parere di precontenzioso reso con delibera n. 438 dell’11 novembre 2025.
Il caso sottoposto all’Autorità
La vicenda sottoposta all’ Anac riguarda una procedura aperta avente a oggetto l’affidamento, tramite accordi quadro, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L’operatore istante lamentava che la stazione appaltante avesse predisposto la documentazione di gara senza introdurre le prescrizioni dei criteri ambientali minimi previsti dal Dm 17 giugno 2021, specificamente applicabili ai servizi di trasporto passeggeri mediante veicoli.
Secondo l’istante, l’amministrazione avrebbe omesso di recepire, in particolare, le percentuali obbligatorie di mezzi puliti e le relative soglie emissive, scegliendo invece di considerare sufficiente, nell’ambito del servizio di trasporto, l’utilizzo di mezzi Euro 6, indipendentemente dalla loro alimentazione e dalla loro rispondenza ai requisiti di veicolo pulito indicati dal decreto ministeriale. Tale scelta sarebbe stata giustificata sulla base di alcune criticità di mercato riscontrate in precedenti procedure, rispetto alle quali si sarebbero registrati una partecipazione limitata e tempi rilevanti (210 giorni) di consegna dei mezzi a emissioni zero.
L’operatore contestava la legittimità di tale impostazione, osservando che in passato alcune imprese avevano sostenuto costi significativi per adeguarsi ai Cam e che l’assenza di tali criteri nella nuova gara avrebbe di fatto annullato i progressi realizzati, favorendo la partecipazione di operatori non dotati di mezzi conformi. Riteneva inoltre incongrua la scelta dell’Amministrazione di attribuire punteggi premiali a veicoli Euro 6 senza tenere conto della definizione di mezzo pulito e delle soglie emissive indicate nel decreto.
La questione sottoposta all’Autorità verteva, dunque, sul seguente problema interpretativo: è sufficiente richiamare i Cam in modo generico o è necessario predeterminare negli atti di gara le specificità tecniche minime, comprese le percentuali di mezzi puliti? E soprattutto: la classe Euro 6 può considerarsi equivalente alla nozione di veicolo pulito del DM 17 giugno 2021? Il parere affronta i quesiti articolando una ricostruzione normativa e sistematica che chiarisce l’estensione degli obblighi imposti alle stazioni appaltanti.
Il parere dell’Autorità
Nell’affrontare i quesiti, l’Autorità prende le mosse dal dato normativo, ossia l’art. 57, comma 2, del Dlgs 36/2023. Da tale disposizione si evince che le amministrazioni e gli enti concedenti devono inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali stabilite nei Cam applicabili. L’uso del verbo dovere, letto in combinazione con il carattere vincolato del rinvio al decreto ministeriale, esclude ogni residuo margine di discrezionalità.
L’Autorità richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa più recente, la quale ha sottolineato che la previsione dei Cam è posta a tutela di interessi superindividuali e costituisce parte della strategia nazionale in materia di acquisti pubblici verdi. Il parere ribadisce che la funzione dei Cam va oltre la regolamentazione tecnica della singola procedura posto che essi rappresentano strumenti attraverso i quali lo Stato orienta il mercato verso soluzioni tecnologiche sostenibili e promuove una transizione ecologica concreta.
Alla luce di tali premesse, l’Autorità esclude che la stazione appaltante potesse omettere le percentuali di mezzi puliti previste dal Dm 17 giugno 2021. La motivazione addotta dall’amministrazione viene qualificata come affetta da evidente difetto di istruttoria, poiché basata su dati non attuali e non idonei a dimostrare che l’applicazione dei Cam avrebbe determinato una restrizione della concorrenza. Viene inoltre rilevato che la mancata applicazione dei Cam comporta un pregiudizio non solo per il mercato, ma soprattutto per la tutela dell’ambiente, che rappresenta un valore costituzionalmente protetto.
L’Autorità osserva che la sola classe Euro 6 non soddisfa i requisiti indicati dal decreto ministeriale. La nozione di veicolo pulito, infatti, è definita sulla base delle fonti di alimentazione, delle emissioni di CO2 e degli inquinanti atmosferici, nonché delle percentuali minime di mezzi ad emissioni zero. Il richiamo generico a una classe emissiva non è sufficiente. Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità sostiene la non conformità della documentazione di gara e invita l’Amministrazione ad annullare in autotutela il bando. Essa precisa che, nella riedizione della gara, dovranno essere indicati in modo puntuale i requisiti tecnici dei mezzi, le percentuali obbligatorie e i mezzi di prova necessari a dimostrare la conformità.
Considerazioni conclusive
Il parere conferma l’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi e costituisce un significativo chiarimento per le stazioni appaltanti. La vicenda conferma come i Cam non possano essere considerati un elemento accessorio delle gare d’appalto, né uno strumento modulabile in base alle esigenze contingenti del mercato o a valutazioni di opportunità amministrativa. La disciplina vigente assegna ai Cam un valore cogente tale da integrare la struttura del contratto pubblico, incidendo direttamente sulla conformazione dell’oggetto e sulle modalità di esecuzione.
L’impostazione adottata dall’Autorità evidenzia inoltre che l’obiettivo perseguito dal legislatore, e ribadito nel nuovo codice dei contratti pubblici, è quello di trasformare gli appalti in leve di politica pubblica, attraverso cui orientare la domanda verso soluzioni sostenibili. In questo contesto, la flessibilità adottata da alcune amministrazioni rischia di compromettere gli obiettivi ambientali generali e di creare disparità competitive tra operatori che investono in tutela dell’ambiente e operatori che non lo fanno.
Il parere sottolinea anche l’importanza di un’adeguata istruttoria, specialmente quando si ritenga di dover valutare criticità del mercato. Una corretta istruttoria deve fondarsi su dati attuali, verificabili e pertinenti, e non può basarsi su situazioni pregresse o su considerazioni generiche. L’Autorità richiama implicitamente la responsabilità delle amministrazioni nel monitorare il mercato e nell’aggiornare costantemente le proprie valutazioni in funzione dell’evoluzione tecnologica e dell’offerta disponibile.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la necessità di distinguere tra requisiti tecnici obbligatori e criteri di valutazione dell’offerta. Il parere chiarisce che l’attribuzione di un punteggio premiale a veicoli più ecologici non può sostituire l’obbligo di prevedere i requisiti minimi fissati dal decreto. I Cam definiscono un livello di sostenibilità che deve essere raggiunto da tutti gli operatori partecipanti; solo successivamente, la stazione appaltante può prevedere elementi premiali ulteriori.
Nella vigenza di un decreto Cam, la stazione appaltante deve recepirlo integralmente, indicando con precisione i requisiti tecnici, le clausole contrattuali, le percentuali minime e i mezzi di prova. Qualsiasi omissione o semplificazione indebitamente introdotta compromette la legittimità della procedura e contrasta con la finalità di tutela ambientale che permea il sistema degli appalti pubblici.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
