Il Consiglio di Stato ricorda che gli affidamenti tramite ordinanze emergenziali interrompono la continuità del rapporto e impediscono l’applicazione della revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Cosa accade quando un servizio pubblico essenziale continua ad essere svolto per anni tramite ordinanze contingibili e urgenti?
È corretto considerare questa prosecuzione come una semplice proroga del contratto originario? Oppure la fissazione di nuovi canoni determina la nascita di rapporti autonomi, sganciati dal contratto scaduto?
E, soprattutto, in questo scenario, ha ancora spazio la revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 ottobre 2025, n. 7942, intervenendo su una vicenda che molti enti locali conoscono bene: la gestione emergenziale di servizi, come ad esempio quelli di raccolta rifiuti.
Revisione prezzi e ordinanze contingibili: interviene il Consiglio di Stato
Il caso riguarda la gestione di un servizio essenziale da parte di un OE in base a due contratti contenenti clausole di revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
Alla scadenza del secondo contratto, il Comune aveva fatto ricorso a una lunga serie di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, con cui era stata disposta la prosecuzione del servizio per motivi di salute pubblica e tutela ambientale. L’impresa ha impugnato il provvedimento dell’Amministrazione che negava il riconoscimento della revisione prezzi per gli anni 2013–2017.
Sebbene le ordinanze richiamassero genericamente gli “stessi patti e condizioni” degli atti negoziali vigenti, in realtà avevano spesso fissato nuovi corrispettivi, talvolta definite come “canone mensile revisionato”, e in alcuni periodi erano stati stipulati nuovi contratti direttamente collegati all’ordinanza.
Proprio questa continua ridefinizione del canone è stata determinante nella qualificazione giuridica del rapporto.
Quadro normativo di riferimento
L’istituto centrale è la revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile solo nell’ambito di un rapporto contrattuale continuo o validamente prorogato.
Il Consiglio di Stato ha al riguardo ribadito alcuni principi consolidati:
- la revisione prezzi richiede un contratto efficace o una proroga tecnica che prolunghi il medesimo assetto negoziale;
- le ordinanze contingibili e urgenti agiscono in un ambito extra ordinem: sono atti autoritativi e costituiscono fonte autonoma di obbligazioni;
- la fissazione del corrispettivo nell’ordinanza o in un contratto successivo rende evidente che non si tratta di proroga ma di nuovo rapporto;
- nel calcolo dei valori revisionabili l’indice ISTAT FOI rappresenta il limite massimo, salvo eccezioni rigorosamente provate dall’impresa (il rinnovo del CCNL non è circostanza eccezionale).
L’analisi del Consiglio di Stato
La chiave di lettura della sentenza si concentra su un elemento tecnico-giuridico decisivo: il nesso di continuità del rapporto.
La revisione prezzi opera nella misura in cui esiste un contratto ancora efficace, oppure vi è una proroga che mantiene invariato il quadro negoziale.
Nel caso analizzato, nessuna di queste condizioni era presente in quanto le ordinanze:
- non si erano limitate a richiamare le condizioni pregresse;
- avevano ridefinito il canone in maniera autonoma e variabile;
- avevano portato, talvolta, alla stipula di nuovi contratti;
- erano fondate su poteri extra ordinem, incompatibili con una proroga negoziale.
Questi elementi, letti nel loro insieme, evidenziavano un progressivo distacco dal contratto originario e la formazione di rapporti autonomi, fondati su atti emergenziali e su nuove pattuizioni economiche.
Da ciò il Collegio ha tratto tre conseguenze fondamentali:
- la revisione prezzi prevista nel contratto del 2012 non era più applicabile, perché mancava la continuità negoziale;
- l’operatore non aveva mai contestato gli importi determinati annualmente nei PEF né aveva provato circostanze eccezionali idonee a superare il limite ISTAT;
- la gestione tramite ordinanze, per sua natura extra ordinem, era fonte autonoma di obbligazioni e non poteva essere combinata con il contratto definitivamente scaduto.
Conclusioni
Alla luce di questa ricostruzione, il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza del TAR, escludendo la spettanza degli ulteriori arretrati richiesti per il periodo 2013-2017.
Se ne ricavano alcune interessanti indicazioni in materia di revisione prezzi:
- le ordinanze contingibili e urgenti, anche se richiamano condizioni pregresse, non equivalgono a proroghe del contratto scaduto;
- la fissazione autonoma del corrispettivo interrompe ogni continuità negoziale;
- la revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 non è applicabile oltre la scadenza contrattuale, se il servizio prosegue in regime emergenziale;
- l’impresa deve dimostrare con rigore circostanze eccezionali per superare il limite dell’indice ISTAT;
- è necessario distinguere tra affidamenti emergenziali e proroghe contrattuali, evitando sovrapposizioni foriere di contenzioso.
FONTI “LavoriPubblici.it”
