Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Impianti fotovoltaici, pronte le nuove linee guida antincendio

Pubblicato il documento dei Vigili del Fuoco – in sostituzione del precedente testo del 2012 – con le nuove istruzioni per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti

 

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le nuove linee guida per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici da applicare a tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell’allegato al regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). Il documento – subito in vigore dal 1° settembre – aggiorna la regola tecnica verticale sulle chiusure d’ambito e le linee guida sul fotovoltaico del 2012 rispetto alle quali aggiunge molte più indicazioni (e adempimenti) da seguire per minimizzare il rischio incendi e di propagazione delle fiamme.

 

Campo di applicazione allargato
Le nuove disposizioni valgono per gli impianti con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V. Rispetto alle regole del 2012, il campo di applicazione viene ampliato, includendovi non solo gli impianti installati su tetti e facciate degli edifici civili, industriali, commerciali, rurali, ma anche le pergole, le tettoie e le pensiline, nonché le pensiline indipendenti a copertura dei parcheggi all’aperto se interferenti con l’attività. Si ha interferenza se gli impianti a causa della loro vicinanza all’edificio o per il pericolo di propagazione dell’incendio nelle immediate vicinanze possono essere causa di un particolare rischio.

 

Le esclusioni
Il documento tecnico contempla anche alcune esclusioni. Non si applica, infatti, agli impianti fotovoltaici a terra, a quelli del tipo plug & play, a quelli di potenza inferiore a 800 W, agli impianti a agrivoltaici se posti ad una distanza superiore a 100 m dagli edifici dell’attività. Esclusi anche gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli sono installati su strutture di sostegno a inseguimento solare.

 

Gli impianti conformi non comportano aggravio del rischio, ma serve una valutazione
Seppure non vengano indicate come cogenti, le disposizioni contenute nelle linee guida sono fondamentali perché, se l’impianto fotovoltaico è conforme alle prescrizioni tecniche in esse contenute allora si può ritenere che non vi sia un aggravio delle condizioni precedenti di sicurezza antincendio, sempre che, contemporaneamente, la valutazione del rischio non faccia emergere elementi di criticità. E, sapere se si è nella condizione di aggravio del rischio è fondamentale perché cambiano gli adempimenti obbligatori di prevenzione incendi. Innanzitutto, le linee guida ricordano che l’installazione di un impianto fotovoltaico in un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco va sempre considerata come una modifica rilevante in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza preesistenti. Dunque, se si installa un impianto fotovoltaico va sempre presentata una Scia al comando provinciale competente e se questo comporta anche un aggravio del rischio precedentemente accertato, allora nel caso in cui l’attività ricada categoria B o C ai sensi del Dpr 151 del 2011, va anche richiesto, prima della Scia, l’esame del progetto.

 

La valutazione del rischio
La progettazione di un impianto fotovoltaico deve essere sempre preceduta dalla valutazione del rischio secondo norme e documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti in ambito antincendio. La guida suggerisce come riferimento il rapporto tecnico internazionale IEC TR 63226, Managingfire risk related to photovoltaic (Pv) systems on buildings.

Le regole

Sono tante le prescrizioni contenute nel documento tecnico. Innanzitutto, bisogna controllare che i pannelli siano conformi alle norme Cei En Iec 61730 (parte 1 e 2). Inoltre, l’impianto o almeno le parti in corrente continua, compreso l’inverter, non vanno installati in aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive per la presenza di gas infiammabili, polveri combustibili, vapori o nebbie di liquidi infiammabili. Va posta attenzione particolare anche ai sistemi di accumulo elettrochimico (Bess), ricordando che le batterie agli ioni di litio generalmente utilizzate sono soggette a rischio incendio, esplosione e scoppio. Per valutare i rischi legati ai sistemi di accumulo, il documento rimanda alle recenti linee guida sui Bess (si vedano anche i relativi chiarimenti).

Altri elementi su cui il documento si sofferma sono ovviamente gli inverter e i convertitori Dc-Dc che possono essere soggetti a surriscaldamento e quindi – salvo alcune deroghe – vanno installati all’aperto o in compartimenti dedicati con una resistenza al fuoco minima Rei/Ei 30 e con accesso dall’esterno o dall’interno tramite una porta tagliafuoco. Se poi nel locale di installazione non si riesce ad assicurare un’idonea circolazione dell’aria allora vanno previsti apparati (di estrazione o di raffrescamento) per raffreddare i dispositivi di conversione. Particolari accortezze vanno considerate rispetto alle superfici su cui poggiano gli impianti, che devono avere un adeguato comportamento al fuoco, in modo che non propaghino l’eventuale incendio derivante dal fotovoltaico. Vanno anche ben valutate le classi aggiuntive dei risultati delle prove di reazione al fuoco che danno indicazioni sulla produzione di fumi e gocce ardenti nel caso il materiale sia interessato dal fuoco. In particolare, per gli inverter si richiede che questi siano installati su strutture ed elementi costituiti da prodotti o kit con classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). In alternativa è ammesso separare il piano di appoggio dall’inverter attraverso uno strato di materiale con resistenza al fuoco Ei 30 accoppiato ad uno strato continuo incombustibile (classe A1). Inoltre, i componenti dell’impianto fotovoltaico non possono essere installati lungo le vie di esodo e nei luoghi sicuri. Nuove anche le regole per posizionare i pannelli fotovoltaici su facciate e coperture in modo da assicurare la manutenzione e agevolare eventuali interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.

 

Protezioni contro gli incendi di natura elettrica
Se si escludono le cause esterne (ad esempio un incendio generato da una canna fumaria) gli incendi che coinvolgono gli impianti fotovoltaici sono generalmente di natura elettrica e possono essere provocati da sviluppo di calore per un cattivo contatto, per un guasto nei componenti, per una sovracorrente, etc… Ecco perché è necessario che l’impianto sia dotato di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, i guasti di isolamento, i guasti serie, le sovratensioni di origine atmosferiche e di manovra nonché, quando necessario, contro le correnti inverse sulle stringhe.

 

Pensiline e balaustre fotovoltaiche
Le linee guida danno anche precise indicazioni in base alle caratteristiche dei moduli distinguendo tra quelli applicati sull’involucro (facciata o copertura) attraverso un ancoraggio o un appoggio (building applied photovoltaics) e quelli integrati dal punto di vista architettonico, costruttivo o funzionale (building integrated photovoltaics). Misure ad hoc anche per impianti installati su pegole, pensiline, tettoie e a copertura di parcheggi o a servizio di distributori di carburanti. In particolare, per gli impianti fotovoltaici integrati i cui pannelli costituiscono l’unico elemento di copertura (come le strutture cosiddette glass – glass) bisogna orientarsi su materiali classificati almeno “B – s2, d0” per la reazione al fuoco. Stessa classe minima anche per le balaustre fotovoltaiche utilizzate come parapetti di balconi, terrazze e scale esterne.

 

Manutenzioni e verifiche anche con ispezione termografica
Un corposo capitolo è dedicato alle attività di manutenzione, che vanno riportate nell’apposito registro dei controlli. Sono indicati i principali riferimenti normativi volontari e soprattutto si prescrive l’effettuazione periodica di ispezioni termografiche per individuare, ad esempio, eventuali difetti nei moduli. Inoltre, ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto e comunque ogni due anni, devono essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio e alla presenza di ombreggiamenti diffusi o localizzati. Si tratta di tenere sotto controllo i cosiddetti «hot spot» che possono essere generati dall’ombreggiamento o dallo sporco: la cella in ombra finisce col dissipare l’energia prodotta da quelle che invece sono irraggiate dal sole, la conseguenza è un surriscaldamento della cella che non riceve radiazione luminosa.

 

Progetto sempre disponibile
In caso di controlli, deve essere reso disponibile il progetto dell’impianto fotovoltaico a firma di un tecnico abilitato, che deve far riferimento alle norme di impianto e agli eventuali requisiti prestazionali previsti dalle disposizioni vigenti.

 

 

 

 

FONTI       Mariagrazia Barletta       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News