Gli eventi da assicurare: frana, sisma, alluvione. Non si parla della grandine. Oggetto del contratto tutti i beni per l’attività, anche quelli non di proprietà
Ora che l’obbligo di assicurare i rischi catastrofali da eventi naturali – imposto alle imprese produttive dalla legge 213/2023 – ha un quadro normativo completo con la pubblicazione del Dm attuativo (il n.18/2025), si può fare una guida sintetica su ciò che occorre fare per mettersi in regola. La data di effettiva operatività è il 31 marzo (legge 15/2025 di conversione del Dl Milleproroghe). L’articolo 11 del Dm dà 30 giorni dalla sua data di pubblicazione (27 febbraio) per mettere a norma i prodotti di nuova commercializzazione, per far sì che l’obbligo a contrarre possa essere assolto rispettando il termine del 31 marzo.
Soggetti tenuti ad assicurarsi
Sono tutte le imprese iscritte nel Registro imprese ex articolo 2188 del Codice civile, anche se una lettura attenta della norma e dei lavori preparatori potrebbe portare a ritenere che siano escluse alcune categorie, quali i piccoli imprenditori, iscritti alla sezione speciale del Registro. Ma la finalità che ha spinto a introdurre l’obbligo è anche, e forse soprattutto, tutelare le piccole realtà, più esposte ai rischi catastrofali e sinora meno assicurate. Un’interpretazione più razionale – e preferibile – della norma porta così a ritenere l’obbligati tutti i soggetti comunque iscritti al Registro, anche nelle sezioni speciali.
Eventi da assicurare
Frana, sisma, alluvione, inondazione e esondazione. Non sono oggetto di copertura obbligatoria grandine, flashflood, maremoto. La conferma l’articolo 3 del Dm, che peraltro considera come singolo evento le prosecuzioni delle catastrofi elencate che avvengono entro 72 ore dalla prima manifestazione. Dunque un solo evento, un unico massimale, un’unica franchigia/scoperto.
Beni da assicurare
Sono le immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, lettera B-II, n.1), 2) 3) del Codice civile, le cui definizioni sono declinate all’articolo 1 del Dm. L’obbligo non pare esteso a veicoli né a merci. L’articolo 1, comma 2 del Dm esclude i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio anche se successiv0 alla costruzione. I beni da coprire sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, dunque anche non di proprietà.
Danni indennizzabili
Sono quelli direttamente cagionati dall’evento ai beni oggetto di copertura. Sono quindi esclusi i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma). Ma soprattutto non sono coperti i danni indiretti perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. È il caso della perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività, che può essere opportuno coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa (business interruption). Quanto all’entità del danno indennizzabile la legge consente (articolo 1, comma 105) di prevedere eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Ma il Dm (articolo 6) deroga e, nonostante le riserve del Consiglio di Stato, consente alle imprese di più grandi dimensioni (secondo le specifiche del Dm) e comunque a quelle le cui somme assicurate superino i 30 milioni di negoziare più ampi livelli di scoperto. Quanto agli indennizzi l’articolo 7 prevede che per le fasce oltre 1 milione di somma assicurata possano essere non inferiori al 70%, fino a 30 milioni, e liberamente negoziabili per fasce superiori a 30 milioni.
Esclusioni
Il Dm (articolo 1, comma 3), nel silenzio della legge, introduce una serie limitata di esclusioni per i casi in cui la polizza obbligatoria non dovrebbe operare, tra le quali vengono annoverate i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Ci si chiede se tali esclusioni siano da considerarsi tassative – come pare preferibile – o se le compagnie possano aggiungerne altre o comunque liberamente modulare l’estensione della copertura proposta al mercato . Il dubbio sorge a seguito dell’inserimento, ad opera della legge concorrenza (193/2024), del comma 105bis all’interno della L. 213/2023, comma che ha istituito un sistema di comparazione tra le soluzioni proposte dalle compagnie assicurative assoggettate all’obbligo a contrarre. La disposizione prevede che per consentire una scelta consapevole e informata degli assicurati, l’Ivass gestisca, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte Rc auto, un portale che consenta il confronto trasparente delle diverse condizioni dei contratti assicurativi reperibili sul mercato. Il portale andrà alimentato dalle compagnie indicando, nel rispetto delle prescrizioni di legge, le condizioni generali, le eventuali esclusioni e limitazioni. Il riferimento al carattere eventuale di tali previsioni sembra dunque lasciar libero spazio ad una effettiva libertà, da parte delle imprese, di plasmare l’ambito di garanzia in modo più o meno completo. Il tutto al netto degli ambiti di libera trattativa lasciati alle imprese di più grandi dimensioni, naturalmente non comparabili a priori.
FONTI Francesca Colombo e Maurizio Hazan “Enti Locali & Edilizia”
