Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Mini-appalti, una guida agli affidamenti diretti dalla Provincia di Bolzano

Chiarimenti sui contratti di beni e servizi sotto 140mila euro e lavori sotto 150mila. Focus su rotazione, manifestazione di interesse e possibilità di upgrade alla procedura negoziata

 

Il servizio di consulenza della Provincia autonoma di Trento (con il parere n. 473/2025) risponde all’oramai frequentissimo quesito circa le modalità di affidamento di contratti di beni/servizi di importo inferiore ai 140 mila euro (ma il quesito vale anche per i lavori di importo inferiore ai 150 mila euro) e sui rapporti tra affidamento diretto e a avviso pubblico a manifestare interesse.

Si tratta effettivamente di questioni pratico/operative oggetto di grande considerazione da parte del giudice amministrativo soprattutto nel caso in cui l’affidamento diretto risulti procedimentalizzato secondo dinamiche non previste dalle disposizioni del codice dei contratti.

Procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto
La prima questione che si pone è se, pur in ambito di micro soglia (per cui è consentito/imposto l’affidamento diretto dall’articolo 50) sia possibile (o meno) utilizzare la procedura negoziata. Circa questo prima domanda, l’ufficio di supporto della Provincia si limita a richiamare quanto stabilito nella «Circolare del 20/11/2023, n. 228 del MIT citata nel quesito»”.

Anche se la questione non viene trattata nel parere è bene annotare che la stessa Anac ha ribadito (anche in una annotazione pubblicata sul sito l’8 aprile 2024 sul proprio precedente parere n. 13/2024) che le previsioni dell’articolo 50 devono essere lette con riferimento al «principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. In sostanza, pur potendo il Rup scostarsi dalla disposizione – che in verità è perentoria -, è comunque tenuto a chiarire, almeno a livello interno, le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro. Il Rup quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell’affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio/in modo più efficace».

Pertanto, è sì possibile scostarsi dalle disposizioni degli estensori ma occorre una motivazione a valenza interna che chiarisca le ragioni dell’aggravamento del procedimento.

I rapporti con la rotazione
Altra questione posta – ammettendo che si possa utilizzare, per importi infra 140 mila euro la procedura negoziata -, è quella dell’ambito applicativo della rotazione. Nel quesito si segnala che l’eventuale avviso aperto a manifestare interesse consentirebbe anche la partecipazione del pregresso affidatario. A questo punto, però, secondo l’istante, il problema è posto dalla necessità di conciliare questa possibilità con il fatto che il comma 2, dello stesso articolo 49, vieta il riaffido al precedente affidatario.

In relazione a quanto richiesto, l’ufficio di supporto segnala che già le disposizioni e linee guida della Provincia ricordano quanto viene già confermato con gli approdi giurisprudenziali (e statuito dal codice dei contratti) ovvero che un avviso aperto – nelle procedure negoziata – non esige l’applicazione della rotazione (se vengono invitati tutti gli operatori in possesso dei requisiti che abbiamo manifestato interesse). In questo senso, il comma 5 dell’articolo 49.

Affidamento diretto e avviso pubblico a manifestare interesse
L’ultimo quesito posto – di estrema attualità – è diretto a capire se il Rup possa (o meno) «utilizzare le modalità di individuazione dell’operatore economico cui richiedere preventivo» attraverso la pubblicazione di manifestazione di interesse, con successiva «richiesta di preventivo a tutti coloro che manifestano interesse, compreso quindi l’eventuale contraente uscente) anche nei casi di affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023».

L’ufficio di supporto – in modo implicito – nega questa possibilità ricordando quanto esposto dalla sentenza recente del Tar Lecce, sez. II, n. 138/2025.

In particolare, nel parere si ricorda che il giudice ha escluso la possibilità di far precedere l’avviso pubblico all’affidamento diretto – con la finalità di escludere l’applicazione della rotazione – precisando che la «disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata)” risulta praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)».

Dal riscontro si devono desumere due importanti precisazioni pratico/operative:

– la prima è che la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto (addirittura con un previo avviso aperto a manifestare interesse) non consente al Rup di escludere l’applicazione della rotazione;

– la seconda riguarda proprio la «procedimentalizzazione» che – secondo quanto sta emergendo in giurisprudenza – in realtà finisce per snaturare l’affidamento diretto in una procedura di gara molto simile alla procedura negoziata che può essere censurata dal giudice (soprattutto in presenza di comportamenti errati del Rup).

 

 

FONTI   Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News