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Incentivi 2%, negli accordi quadro calcolo in base all’importo di ogni singolo contratto applicativo

E non sull’importo massimo dell’appalto quadro per attività di lavori servizi e forniture

 

Il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche deve essere effettuato sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo e non sull’importo massimo dell’accordo quadro per attività di lavori servizi e forniture. Con la deliberazione n. 297/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto chiarisce la portata applicativa dell’articolo 45 del nuovo codice dei contratti pubblici, richiamandone finalità e contenuti. Gli incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo per l’importo effettivamente ordinato. Il relativo calcolo dovrà essere effettuato sulla base «dell’importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto» e non già sull’ «importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip» (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).

Le attività incentivabili sono inoltre solo quelle tassativamente elencate nell’allegato I.10, e precisamente:

− programmazione della spesa per investimenti;

− responsabile unico del progetto;

− collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);

− redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

− redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

− redazione del progetto esecutivo;

− coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

− verifica del progetto ai fini della sua validazione;

− predisposizione dei documenti di gara;

− direzione dei lavori;

– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

− coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

− direzione dell’esecuzione;

− collaboratori del direttore dell’esecuzione;

− coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

− collaudo tecnico-amministrativo;

− regolare esecuzione;

− verifica di conformità;

− collaudo statico (ove necessario)

Il Dlgs 36/2023 ha superato, rammenta la Corte, alcune delle lacune presenti nella previgente disciplina e che erano state oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, anche interpretative. In particolare, sono state ampliate le attività tecniche incentivabili e l’ambito di applicazione della disciplina a qualunque tipologia di affidamento, ferma restando la valorizzazione della “complessità” dell’attività posta in essere, quale presupposto legittimante per l’erogazione del contributo in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. Inoltre, è stato innalzato al 100% il tetto retributivo individuale mentre gli importi complessivamente maturati nel corso dell’anno di competenza non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. È ammesso l’incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto. Gli importi, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, sono ripartiti secondo criteri stabiliti dai singoli regolamenti, nel rispetto dei principi di economicità e tempestività.

 

 

FONTI   Anna Guiducci    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News