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Incentivi 2%, nel calcolo della retribuzione lorda anche gli incarichi svolti per altre Pa

 

La risposta dell’Anac a un quesito sugli importi da tenere in considerazione per non superare il tetto del 100% imposto dal codice

 

L’Anac, con   il parere n. 20/2024   chiarisce che del trattamento economico lordo del dipendente, da prendere in considerazione per stabilire la misura massima di incentivi erogabili, fanno parte anche gli emolumenti percepiti anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni

 

Il quesito
L’Autorità viene investita di una questione di grande attualità in tema di calcolo degli incentivi anche in relazione alla nuova previsione contenuta nell’articolo 45 che non limita più – come invece accadeva con l’art. 113 del pregresso codice -, la possibilità di acquisire il compenso per funzioni tecniche al 50% del trattamento economico lordo in godimento del dipendente.

All’Anac, pertanto, viene posto il quesito secondo cui «tenuto conto della fissazione di un tetto individuale al riconoscimento di tale incentivo nella misura del 100% del trattamento economico annuo in godimento (e non più del 50% come previsto dal previgente D.lgs. 50/2016, con incremento del 15% nel caso di adozione da parte dell’ente di “metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto)”, l’Amministrazione chiede se ai fini della determinazione del compenso spettante al Responsabile Unico del Progetto», debba, o meno, essere oggetto di considerazione il trattamento lordo da intendersi come somma percepita nei vari enti in cui l’interessato abbia prestazione servizio.

 

L’istruttoria
L’Autorità evidenzia le principali novità e conferme della nuova disposizione (ad esempio il ribadito diniego agli incentivi per i dirigenti salvo che si tratta di appalti Pnrr/Pnc) e la ribadita esigenza che la stazione appaltante adotti un «atto generale», che contenga i criteri di riparto degli incentivi. È noto che la nuova disposizione, a differenza del pregresso articolo 113, non richiama più il regolamento comunale. È altresì vero che detta modifica, in realtà, si deve al legislatore visto che gli estensori, nello schema, prevedevano l’esigenza dell’adozione del regolamento in parola.

Sul punto focale della domanda, rammentato che il nuovo codice quindi supera il tradizionale limite del 50% del trattamento economico percepito, l’autorità, in primo luogo chiarisce che con il riferimento agli «importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell’anno di competenza», si intendono anche i compensi ottenuti «per attività svolte per conto di altre amministrazioni»,.

Gli incentivi, in ogni caso, «non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente», l’ammontare eccedente non può essere accantonato ed assegnato l’anno successivo ma «incrementa la quota di incentivo alle finalità di cui al comma 5», dell’articolo 45 ovvero le spese tecnologiche e di formazione. Stessa destinazione, si ricorda nel parere hanno anche le «quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente». Questa sottolineatura è tutt’altro che irrilevante visto che nel fondo in argomento confluiscono le somme che non possono essere liquidate come incentivo se la correlata funzione sia stata esternalizzata (e quindi non svolta dal personale della stazione appaltante).

 

La risposta
Secondo l’Anac, condivisibilmente, dalla relazione tecnica che accompagna l’impianto normativo (e dalla stessa disposizione) emerge che «l’incentivo per funzioni tecniche complessivamente maturato dal dipendente nell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso». Pertanto gli emolumenti oggetto di considerazione per individuare l’importo complessivo riguardano anche i compensi che l’interessato abbia percepito anche per altri rapporti di lavoro, nella Pa a tempo determinato. Ovviamente andranno considerati eventuali altri incentivi che l’interessato può aver già percepito per lavori svolti in altre stazioni appaltanti (per evitare che si superi la soglia del trattamento economico lordo percepito).

Conseguentemente, conclude l’Anac, il quesito «riferito ad un tecnico che ha svolto attività incentivabile in due amministrazioni pubbliche, non può che rinviarsi all’espressa previsione sopra richiamata, la quale dispone che tale emolumento complessivamente maturato nell’anno di competenza», riguarda anche i compensi ricevuti «per attività svolte per conto di altre amministrazioni»,. Somma che determina il limite massimo per l’incentivo (che non può andare oltre il 100%).

 

 

FONTI       Stefano Usai         “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News