L’autonomia dell’ente non può permettere di discostarsi dalle disposizioni normative vigenti
Le stazioni appaltanti non possono modificare i termini di pagamento delle fatture da trenta giorni nei contratti di appalto. L’autonomia dell’ente non può permettere di discostarsi dalle disposizioni normative vigenti. Con il parere n. 4/2024, l’Anac ribadisce questo principio, prendendo in considerazione una procedura di gara basata sul Dlgs 50/2016 e, in particolare, evidenziando la presunta illegittimità della clausola del punto 8.4 dello schema di contratto che stabilisce un termine di pagamento delle fatture di centoventi giorni, violando l’articolo 4 del Dlgs 231/2002.
Dalla documentazione presentata emerge che sia la disposizione della lex specialis che la clausola contrattuale in questione fissano un termine di pagamento di centoventi giorni. L’Anac analizza se l’articolo 113-bis del Codice e l’articolo 4 della legge 231/2002 siano di natura imperativa o dispositiva, al fine di stabilire se la disciplina di gara, che omette o si discosta da tali norme, possa essere integrata dalla legge in base all’articolo 1339 del codice civile. Il Dlgs 231/2002, dopo le modifiche apportate dai Dlgs 192/2012 e 161/2014, stabilisce che il termine di pagamento non può superare i trenta giorni dalla data di ricezione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente da parte del debitore. Nelle transazioni commerciali con una pubblica amministrazione, le parti possono concordare per iscritto un termine di pagamento fino a un massimo di 60 giorni, solo se oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. Quindi, la normativa limita l’autonomia contrattuale e la possibilità di derogare dai termini, consentendo deroghe solo in casi specifici, previa approvazione scritta della clausola contrattuale. Le disposizioni contrattuali che violano tali norme sono nulle, e si applica la disciplina dell’articolo 4 del Dlgs 231/2002. L’Anac ha già stabilito, come nel parere n. 108/2010, che sia illegittimo richiedere l’accettazione di un termine di pagamento entro 120 giorni dalla ricezione della fattura, pena l’esclusione. L’articolo 113-bis del Dlgs 50/2016 è stato riformulato dalla Legge Europea 2018 a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia (n. 2017/2090) relativa ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. La nuova formulazione stabilisce che i pagamenti degli acconti devono avvenire entro trenta giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento lavori, salvo accordi diversi, non superiori a sessanta giorni e giustificati oggettivamente dalla natura particolare del contratto. Questa disposizione è inderogabile e permette l’integrazione normativa, anche quando la lex specialis di gara sia silente o preveda clausole diverse, che devono essere considerate sostituite in base all’articolo 1339 del codice civile. In conclusione, la disciplina di gara deve essere integrata con la disposizione dell’articolo 113-bis del Dlgs 50/2016, pertanto il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve intendersi come “trenta giorni”, secondo la legge. Questa integrazione deve essere applicata anche al contratto, la cui clausola sui termini di pagamento, essendo essenziale, non può violare una norma imperativa.
FONTI Patrizia Ruffini “Enti Locali & Edilizia”
