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Incentivi 2% ok anche per la predisposizione dei documenti per l’affidamento diretto

In un parere il Mit chiarisce anche come va calcolato l’importo base per la liquidazione dei bonus

 

L’ufficio legale di supporto del Mit è intervenuto con tre recenti pareri (del 23 giugno 2025) in tema di incentivi per funzioni tecniche.

Incentivi e affidamenti diretti

Con il parere n. 3622/2025 all’ufficio si pone la domanda dei rapporti tra incentivi per funzioni tecniche e affidamento diretto, segnatamente in relazione alla fase della «predisposizione di documenti di gara».

Quesito che sembra essere sollecitato dal fatto che, in realtà, l’affidamento diretto ha una esigua fase pubblicistica formale caratterizzata dalla sola decisione di affidamento collocata a valle del procedimento. Mentre la fase «a monte» è caratterizzata dall’assenza della classica decisione a contrarre sostituita da un momento istruttorio che trova il suo epilogo/conclusione (con l’affidamento «virtuale») sulle Pad.

Nel quesito si chiede se nell’affidamento diretto con interpello caratterizzato dalla richiesta di più preventivi con «confronto concorrenziale» (è bene annotare che secondo la giurisprudenza nell’affidamento diretto manca l’approccio competitivo, cfr Tar Campania, sentenza n. 873/2025), la «predisposizione della modulistica per la presentazione delle offerte e delle annesse dichiarazioni, verifica requisiti affidatario ed adozione determinazione ex art. 17 c.2», si possa ottenere il compenso degli incentivi.

Nel parere, evidentemente, si prescinde dalla formalità con cui il Rup decide di strutturare l’affidamento diretto e si precisa che, in pratica, l’articolo 45 (ed il nuovo codice) non fa più prescindere l’incentivo dalla modalità di assegnazione dell’appalto (a differenza del passato, con il pregresso codice del 2016, in cui si chiedeva almeno una micro competizione).

L’ufficio, però, ricorda che in relazione ai contratti di beni e servizi per avere gli incentivi si impone l’assegnazione dei compiti del direttore dell’esecuzione ad «un soggetto diverso dal Rup».

 

Incentivi e Cuc
Con il parere n. 3581/2025, sui rapporti tra incentivi e Cuc delegata allo svolgimento di servizi di committenza, si chiede se l’importo da erogare alla stazione delegata debba essere comprensivo della quota del fondo innovazione o, piuttosto, se l’assegnazione debba avere riguardo solo all’incentivo «netto».

In relazione a quanto, ricordato che la quota di incentivo per la stazione appaltante che si occupa di servizi di committenza ammonta al 25% dell’incentivo complessivo, si puntualizza che la lettura delle attuali disposizioni (il comma 8 dell’articolo 45 del codice) non autorizza «un’opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo la componente del 20% riportato nel comma 5, purché vengano rispettate le finalità poste dalla norma, specificate nei commi 6 e 7 dello stesso art. 45. (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia /196/2024/Par del 16/09/2024)».

Il riferimento per il calcolo dell’incentivo

Con ulteriore quesito (riscontrato con il parere n. 3570/2025) si chiede «se per stabilire l’ammontare di un «intervento» ai sensi dell’art. 32 All. II.14», su cui calcolare la percentuale dell’incentivo, «si debba fare riferimento all’importo massimo stimato (incluse opzioni e rinnovi)».

La domanda, in pratica, è finalizzata a chiarire l’esatto importo in cui scatta l’obbligo della nomina del Dec e quindi la conseguente possibilità di incentivare l’operato.

L’articolo 32 dell’allegato II.14, infatti, al netto di specifiche ipotesi (servizi) direttamente individuati dal legislatore e i casi di complessità, richiede interventi di importo superiore ai 500 mila euro per poter nominare il Dec).

 

 

 

FONTI       Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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