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Incentivi 2%, per la liquidazione si applica il criterio di competenza

I chiarimenti della Corte dei Conti e del Mit anche riguardo al rapporto con l’Irap

 

Alla sezione regionale della Corte dei conti della Liguria, (deliberazione n. 63/2025), vengono posti due quesiti in tema di incentivi. La richiesta, però, non provenendo dal rappresentante legale dell’ente istante viene considerata inammissibile. Per il rilievo dei quesiti è comunque interessante analizzare i possibili riscontri anche alla luce di pregressi interventi dei giudici e del servizio di supporto del Mit.

 

I quesiti
Con le domande si chiedono chiarimenti circa la corretta interpretazione di disposizioni del pregresso articolo 113 (del decreto legislativo 50/2016) riportate, peraltro, anche nell’articolo 45 dell’attuale codice e, quindi, valide anche in relazione all’applicazione delle nuove disposizioni.

In relazione al primo quesito si chiede se la liquidazione degli incentivi (anche in relazione ai rigorosi limiti previsti, in particolare, nel pregresso codice) debba tener conto del criterio di competenza o del criterio di cassa.

Nel dettaglio, nel quesito si richiede se «ai fini della individuazione del limite rispetto al quale parametrare l’ammontare degli incentivi erogabili al singolo dipendente in ciascun anno, i valori da confrontare, rispettivamente, del «trattamento economico complessivo annuo lordo» e del montante «degli incentivi complessivamente corrisposti» per funzioni tecniche, debbano essere determinati secondo un c.d. criterio di competenza, ossia includendovi tutti gli emolumenti per i quali maturi nell’anno considerato il diritto alla percezione, oppure in base a un c.d. criterio di cassa, avendo cioè riguardo all’anno in cui è avvenuta la fase di pagamento degli emolumenti».

Quesito, come detto, di rilievo visto che il pregresso codice dei contratti (art. 113) limitava la possibilità di ricevere incentivi fino alla misura del 50% «del trattamento economico complessivo annuo lordo» (l’attuale norma cancella questo limite prevedendo la possibilità di giungere fino al 100%).

La questione è stata risolta – in modo pacifico da precedenti interventi dei magistrati.

Tra le diverse, ad esempio, con la deliberazione della sezione reg. Abruzzo della Corte (deliberazione n. 280/2021) in cui si precisa che per il «diritto alla percezione» non rileva «la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa)» operando, quindi, il c.d. criterio della competenza.

Pertanto, il responsabile del personale (e prima ancora i Rup) devono evitare di posporre liquidazioni di quote di incentivo non liquidabili nell’anno di riferimento (di maturazione).

 

Rapporti tra incentivo e Irap
L’altro quesito, in sostanza, è finalizzato a chiedere un chiarimento sulla «gestione» dell’Irap e se debba (o meno) essere considerata come elemento aggiuntivo della retribuzione lorda (parametro da prendere in considerazione per i limiti all’erogazione). Anche in questo caso, come anticipato, la sezione ritiene il quesito non ammissibile (per la provenienza della domanda non dal rappresentante legale).

Il riscontro si può rinvenire da precedenti interventi – in particolare un recente parere del Mit (che coincide con la posizione espressa anche dalla sezioni della Corte) n. 3414/2025. Nel parere si spiega la natura dell’Irap come costo che grava sul bilancio (quindi non «riguarda» il dipendente) e l’inserimento nel quadro economico è, si potrebbe dire, ulteriore rispetto alla voce dell’incentivo.

Il Mit, in pratica, conferma quindi che le poste relative all’ Irap devono trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, «nella specifica voce individuata dal legislatore, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge».

Pertanto, la corretta definizione di trattamento economico lordo si può desumere dall’articolo 74, comma 2, lett.d) del CCNL 2019/21 , comparto enti locali, stipulato il 16 novembre 2022 in cui si spiega che la retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:

a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;

b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del Ccnl del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.2004; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.

 

 

 

FONTI     Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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