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Ingegneria, requisiti in capo all’esecutore solo se previsti dal bando

Per il Tar Calabria: il principio di corrispondenza tra capacità tecnica e quote di esecuzione non trova applicazione nei servizi dove prevale un approccio «sostanzialistico» legato alla competenza complessiva del raggruppamento

 

Negli appalti di servizi e forniture, in assenza di un’espressa previsione della lex specialis, non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione posseduta dal singolo componente del raggruppamento e quota di esecuzione del servizio allo stesso affidata, essendo sufficiente che i requisiti richiesti siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; resta impregiudicata la possibilità per la stazione appaltante di introdurre, nella disciplina di gara, specifici obblighi di ripartizione proporzionale delle capacità tecniche e professionali.

È questa l’interpretazione dell’articolo 68, comma 11 del codice dei contratti ricavabile dalla sentenza 13 ottobre 2025, n. 1638 del Tar Calabria.

 

Il caso
La vicenda sottoposta al Tar Calabria trae origine da una gara avente ad oggetto un affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi allo sviluppo delle infrastrutture di un aeroporto. L’appalto comprendeva prestazioni complesse – progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, rilievi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza – che richiedevano la dimostrazione di requisiti tecnico-professionali qualificanti, tra i quali, in particolare, competenze nella categoria tecnologie della informazione e della comunicazione.

L’aggiudicazione era stata disposta in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp), composto da mandataria e due mandanti. L’operatore concorrente, secondo classificato, proponeva ricorso deducendo diversi profili di illegittimità, fra i quali il più significativo riguardava l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra requisiti posseduti ed esecuzione della prestazione da parte del soggetto indicato come esecutore.

In particolare, la ricorrente sosteneva che la mandataria del raggruppamento, indicata come esecutrice, avesse assunto l’impegno a svolgere integralmente le prestazioni della categoria T.02 pur non possedendo i relativi requisiti di capacità tecnico-professionale, che risultavano invece in capo a una sola delle mandanti. Da ciò, a suo avviso, derivava la violazione dell’art. 68, comma 11, del Dlgs n. 36/2023, nonché l’illegittimità dell’art. 8.5.3 del disciplinare di gara, nella parte in cui affermava che «non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.».

Accanto a tale censura, la ricorrente contestava altresì la mancata dimostrazione, da parte dell’Rtp aggiudicatario, dell’esistenza – entro il termine di presentazione delle offerte – di validi rapporti contrattuali con due professionisti esterni (un archeologo e un tecnico acustico), richiesti come figure minime dal disciplinare. Su questo punto si incentrava il motivo relativo all’insufficienza della documentazione prodotta (preventivi privi di accettazione, contratti stipulati successivamente alla scadenza), questione che il Tar ha parzialmente accolto, ritenendo mancante la prova della tempestiva instaurazione dei rapporti.

 

La decisione del Tar
Il tema più rilevante riguarda, tuttavia, l’interpretazione dell’art. 68, comma 11, del codice dei contratti pubblici riguardo alla necessaria corrispondenza requisiti di qualificazione ed esecuzione delle prestazioni.

Il Tar, richiamando una consolidata linea giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 27/2014; Cons. Stato, V, 48/2022; Cons. Stato, V, 5351/2024; Tar Campania, n. 1471/2025), ha ribadito che, negli appalti di servizi e forniture, non è più vigente il principio di necessaria corrispondenza tra i requisiti posseduti dal singolo operatore del raggruppamento e la quota di esecuzione delle prestazioni allo stesso assegnata. Tale principio, originariamente concepito per i lavori pubblici, non trova automatica applicazione ai servizi, dove prevale un approccio “sostanzialistico” legato alla valutazione della capacità complessiva del raggruppamento.

Il Collegio, a sostegno del proprio orientamento, ha valorizzato due argomenti principali:

  • la responsabilità solidale dei componenti del Rti. L’art. 68, comma 9, del d.lgs. 36/2023 (già art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016) sancisce la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento per l’intera prestazione contrattuale. Ciò esclude – secondo il Tar – il rischio che la mancanza di qualificazione in capo ad uno dei soggetti pregiudichi l’affidabilità dell’esecuzione complessiva;
  • la discrezionalità della lex specialis. In assenza di una norma imperativa di rango etero integrativo, la stazione appaltante può scegliere se prescrivere o meno una quota minima di qualificazione in capo a ciascun partecipante. Spetta quindi alla lex specialis determinare se imporre corrispondenza tra requisiti e prestazioni oppure se consentire il cumulo indistinto dei requisiti da parte del raggruppamento.

Alla luce di ciò, il Tar ha respinto la censura della ricorrente, affermando che l’art. 68, co. 11, non introduce un obbligo automatico di corrispondenza, ma richiede soltanto che il raggruppamento, nel suo insieme, possieda i requisiti richiesti e che la legge di gara possa, se lo ritiene, esigere il possesso individuale di determinati requisiti.

Quanto alla seconda questione – la prova dell’esistenza del rapporto con i professionisti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte – il Tar ha invece accolto le doglianze di parte ricorrente. È stato ritenuto che i contratti stipulati in data successiva alla scadenza del termine delle offerte e i preventivi non sottoscritti dall’Rtp non costituissero prova idonea, mancando la dimostrazione dell’incontro di volontà anteriore alla scadenza del già menzionato termine. Da ciò è derivato l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

 

Il nodo interpretativo con l’art. 68, comma 11
La pronuncia del Tar Calabria si colloca lungo una linea interpretativa che, sulla scia dell’Adunanza plenaria n. 27/2014 e della giurisprudenza unionale (CGUE, 28 aprile 2022, causa C-642/20, Caruter), ridimensiona il principio di necessaria corrispondenza nei raggruppamenti di operatori economici nei settori dei servizi e delle forniture tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione da parte del singolo partecipante al raggruppamento.

Secondo tale orientamento, l’esigenza primaria è garantire che l’Rtp, considerato nella sua globalità, possieda i requisiti richiesti; l’individuazione delle quote interne rimane oggetto di autonomia privata e discrezionalità della stazione appaltante.

Tuttavia, tale lettura solleva qualche perplessità se confrontata con la lettera dell’art. 68, comma 11, del Codice, il quale – dopo aver ribadito la possibilità del cumulo dei requisiti in capo al raggruppamento – aggiunge l’inciso «ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare». Questa clausola sembra voler preservare un principio di minima corrispondenza tra requisiti ed esecuzione, impedendo che un’impresa priva di qualificazione assuma impegni prestazionali che non è in grado di svolgere.

Se si accede alla tesi del Tar, l’inciso rischia di essere svuotato di significato normativo, poiché la sua efficacia verrebbe subordinata all’eventuale previsione della lex specialis. Al contrario, una lettura sistematica del Codice – alla luce del principio di affidabilità dell’esecutore e della tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione – potrebbe indurre a ritenere che la disposizione introduca un limite sostanziale: l’impresa che esegue una determinata prestazione deve possedere i relativi requisiti, a prescindere dalla distribuzione dei requisiti all’interno del raggruppamento.

La soluzione del Tar appare dunque in tensione con il dato normativo. Essa privilegia una logica di massima apertura alla partecipazione e di riduzione degli oneri documentali, ma rischia di ridurre la funzione selettiva dei requisiti tecnico-professionali, che servono appunto a garantire la corrispondenza tra competenze dichiarate e prestazioni da eseguire.

In prospettiva applicativa, le stazioni appaltanti si trovano ora di fronte a un bivio:

  • attenersi all’orientamento giurisprudenziale, limitandosi a richiedere i requisiti al raggruppamento nel suo insieme;
  • oppure, per garantire il rispetto sostanziale dell’art. 68, comma 11, introdurre espressamente nei disciplinari l’obbligo di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, almeno per le prestazioni essenziali.

 

Conclusione
La sentenza del Tar Calabria conferma un approccio ormai consolidato che esclude un obbligo generalizzato di corrispondenza qualificazione/esecuzione nei servizi e nelle forniture, salvo diversa previsione della lex specialis. Ma, così facendo, sembra porsi in apparente contrasto con il dettato dell’art. 68, co. 11, che, con l’inciso sulla necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti, pare invece affermare un principio di garanzia sostanziale.

 

 

 

FONTI     Filippo Bongiovanni       “Enti Locali & Edilizia”

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