Il TAR Puglia affronta l’uso dell’intelligenza artificiale nella formazione degli atti amministrativi: human in the loop, responsabilità sugli errori e nuovi profili del contenzioso edilizio
Può una pubblica amministrazione utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per predisporre un provvedimento? E cosa accade se nella motivazione compaiono precedenti giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti, potenzialmente riconducibili all’impiego di un sistema generativo? Fino a che punto, poi, il tema dell’AI può entrare in un contenzioso edilizio nato su questioni completamente diverse?
Il TAR Puglia, Bari, Sez. III, con la sentenza del 3 agosto 2026, n. 956, ha affrontato queste domande all’interno di una controversia nata su temi tipici della materia edilizia, legati alla consistenza dell’immobile, alle volumetrie utilizzate per il calcolo di un ampliamento e alla legittimità dell’esercizio del potere di autotutela; tra le censure proposte dal ricorrente, però, ne è comparsa una di natura diversa, secondo cui la motivazione del primo provvedimento comunale sarebbe stata elaborata mediante un utilizzo distorto di sistemi di intelligenza artificiale, come avrebbe dimostrato la presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti.
Il giudice amministrativo si è trovato così ad affrontare direttamente il rapporto tra sistemi generativi e formazione del provvedimento. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata nella fase di elaborazione materiale dell’atto, ma la motivazione deve restare riconducibile al soggetto titolare del potere, che deve verificarla, farla propria e assumersene la responsabilità.
Intelligenza artificiale nella PA e contenzioso edilizio: il caso esaminato dal TAR
La controversia ha riguardato un immobile interessato da diverse pratiche edilizie, successivamente annullate dal Comune sul presupposto che alla loro origine vi fosse una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.
Dopo un primo provvedimento di autotutela e ulteriori approfondimenti istruttori svolti anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal TAR in sede cautelare, l’Amministrazione ne aveva adottato un secondo, destinato a sostituire il precedente.
Nel contestare il primo annullamento, il ricorrente aveva denunciato anche un difetto assoluto di motivazione, sostenendo che alcuni precedenti giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti fossero il sintomo di un utilizzo distorto dell’intelligenza artificiale.
Il TAR non ha accertato che quelle citazioni fossero state effettivamente prodotte da un sistema generativo, ma ha rilevato che il ricorrente ne aveva ipotizzato l’origine senza fornire alcuna certezza e ha comunque esaminato la censura, ammettendo ai fini del ragionamento che quella ricostruzione potesse essere corretta.
Nel frattempo il secondo provvedimento aveva sostituito il primo e il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La questione relativa all’intelligenza artificiale, ripresa e sviluppata nelle memorie riferite ai motivi aggiunti, è stata comunque esaminata dal TAR.
Contenzioso edilizio e intelligenza artificiale: un nuovo fronte davanti al giudice amministrativo
Una controversia nata intorno a stato dei luoghi, titoli abilitativi, volumetrie, dichiarazioni del tecnico e autotutela amministrativa ha finito così per investire anche le modalità con cui il Comune aveva predisposto la motivazione del provvedimento.
La diffusione dei sistemi generativi negli uffici pubblici può allargare il perimetro del contenzioso amministrativo anche in settori, come l’edilizia, nei quali il confronto si concentra tradizionalmente sull’istruttoria, sulla ricostruzione dello stato legittimo, sulla qualificazione degli interventi, sull’interpretazione delle norme applicabili e sulla sufficienza della motivazione.
Citazioni inesistenti, precedenti inconferenti, riferimenti normativi errati o argomentazioni prive di riscontro negli atti possono quindi affiancarsi alle questioni più tradizionali, soprattutto quando vengono utilizzati per contestare il percorso seguito dall’Amministrazione nella formazione della propria decisione.
La sentenza, tuttavia, non costruisce un autonomo vizio legato all’impiego dell’intelligenza artificiale: anche quando entra in gioco un sistema generativo, il giudizio continua a concentrarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione e sulla possibilità di ricondurla al soggetto che ha esercitato il potere.
AI nei provvedimenti amministrativi: quando può essere utilizzata dalla PA
Secondo il TAR, l’eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di “elaborazione materiale” di un provvedimento non determina, di per sé, l’invalidità dell’atto e non comporta automaticamente un difetto assoluto di motivazione, purché quella finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere, che lo abbia assunto e sottoscritto.
Preparare materialmente un testo e assumere una decisione amministrativa restano, quindi, momenti distinti. Un sistema generativo può contribuire alla redazione di una bozza, organizzare informazioni o suggerire una formulazione, mentre la motivazione finale deve essere effettivamente riferibile al soggetto che esercita il potere e non può risolversi nella trasposizione automatica di un testo prodotto dal sistema e recepito senza verifica.
Il TAR si è mosso all’interno di questo perimetro, senza dettare una disciplina generale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione: ciò che ha esaminato è l’impiego dell’AI come strumento di supporto, fermo restando il controllo dell’organo competente sul contenuto dell’atto.
Human in the loop e riserva di umanità
Nel ricostruire il rapporto tra strumento tecnologico e decisione amministrativa, il TAR ha richiamato l’art. 97 della Costituzione e il principio della riserva di umanità all’interno del processo decisionale, collegandolo al modello dell’human in the loop già affrontato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
L’utilizzo di strumenti di supporto durante la fase preparatoria non è escluso, purché il discorso giustificativo finale contenuto nel provvedimento sia autonomo, riferibile al suo autore e, secondo l’espressione utilizzata nella sentenza, non “alienato”.
Il giudice ha definito l’assistente algoritmico come uno strumento dal ruolo “servente e non sostitutivo”, precisando che le minute eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate e convalidate dal soggetto titolare del potere.
La sottoscrizione dell’atto, da sola, non esaurisce quindi il controllo umano, perché la riconducibilità della motivazione all’Amministrazione presuppone che il contenuto sia stato realmente esaminato e, quando necessario, corretto prima di essere assunto nel provvedimento.
Errori e allucinazioni normative: la responsabilità resta all’Amministrazione
Quando l’output utilizzato dall’Amministrazione contiene un errore o quella che il TAR definisce un’“allucinazione informatica”, l’errore è integralmente ascrivibile all’organo che lo abbia fatto proprio inserendolo nel provvedimento.
La provenienza algoritmica del contenuto non interrompe il rapporto tra l’atto e chi lo sottoscrive. Una pronuncia inesistente, un precedente non pertinente o un’argomentazione giuridica errata, una volta recepiti nel provvedimento, entrano nella motivazione dell’Amministrazione e ne seguono le sorti.
Con i sistemi generativi il controllo diventa particolarmente delicato, perché un riferimento inesatto o una premessa priva di riscontro possono inserirsi senza difficoltà all’interno di un testo formalmente ordinato, linguisticamente plausibile e apparentemente ben argomentato, rendendo meno immediata l’individuazione dell’errore.
La verifica non può quindi fermarsi alla forma del testo, dal momento che la responsabilità dell’organo resta legata a ciò che viene effettivamente recepito nell’atto.
Precedenti inesistenti: quando l’errore non travolge il provvedimento
La presenza di una citazione giurisprudenziale inesistente o non pertinente non comporta necessariamente l’invalidità dell’intero provvedimento.
Nel caso esaminato, il TAR ha verificato il peso dei precedenti contestati rispetto alla motivazione complessiva e ha ritenuto che non costituissero il fondamento dell’annullamento disposto dal Comune, il cui nucleo motivazionale poggiava invece sull’accertamento relativo alla rappresentazione dello stato dei luoghi e alla consistenza dell’immobile.
L’eventuale erroneità di una citazione utilizzata a supporto, pur definita dallo stesso TAR “non commendevole”, non è stata quindi considerata sufficiente a privare il provvedimento del proprio nucleo motivazionale e a integrare il difetto assoluto di motivazione denunciato dal ricorrente.
Conta, in sostanza, il ruolo svolto dal riferimento errato all’interno del ragionamento amministrativo: quando la decisione conserva presupposti autonomi capaci di sostenerla, una citazione sbagliata utilizzata come supporto non determina necessariamente la caducazione dell’atto.
Controllo del giudice e uso dell’intelligenza artificiale: conta la tenuta della motivazione
Il sindacato giurisdizionale riguarda la tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante dal provvedimento e non la provenienza, umana o digitalmente assistita, dei singoli passaggi.
L’eventuale utilizzo di un sistema generativo può assumere rilievo nel giudizio quando nell’atto compaiono errori, citazioni inesistenti o argomentazioni prive di riscontro, ma la legittimità del provvedimento continua a essere valutata attraverso il contenuto che l’Amministrazione ha fatto proprio.
L’intelligenza artificiale entra così nel contenzioso senza alterare categorie già note del diritto amministrativo, perché restano centrali istruttoria, motivazione, imputabilità della decisione e responsabilità del soggetto che esercita il potere.
Uso dell’AI nella PA: controlli e responsabilità prima della firma
Il TAR non ha indicato una procedura per l’utilizzo dei sistemi generativi negli uffici pubblici e non ha introdotto specifici adempimenti per la verifica dell’output.
La responsabilità attribuita all’organo che recepisce il contenuto prodotto dal sistema rende però inevitabile un controllo che vada oltre la correttezza formale della bozza. Riferimenti normativi, pronunce giurisprudenziali e argomentazioni devono trovare riscontro nelle fonti e negli elementi acquisiti durante il procedimento, perché ciò che viene inserito nella versione definitiva del provvedimento viene assunto dall’Amministrazione come parte della propria motivazione.
L’intelligenza artificiale può modificare le modalità con cui un ufficio prepara una bozza e ridurre parte del lavoro materiale necessario alla sua stesura, ma non modifica la natura della decisione amministrativa, che continua a richiedere un soggetto chiamato a valutarne i presupposti e ad assumere il contenuto dell’atto.
Anche quando l’errore nasce dalla macchina, nel momento in cui viene recepito nel provvedimento smette di appartenere soltanto all’algoritmo e diventa parte della decisione amministrativa sottoposta al controllo del giudice.
FONTI “LavoriPubblici.it”
