Con il D.Lgs. n. 209/2024 la deroga in favore del contraente uscente passa per la verifica della qualità della prestazione resa, ma sono i giudici amministrativi a ridisegnare il confine tra affidamento diretto, gara sostanziale e indagine aperta al mercato. Una rassegna ragionata delle pronunce 2025-2026 che contano per RUP, stazioni appaltanti e operatori economici.
Basta aver eseguito bene il contratto precedente per riaffidare la commessa al gestore uscente? Più preventivi e il criterio del prezzo più basso bastano a trasformare un affidamento diretto in una gara, o servono una commissione e un vero confronto competitivo? E che cosa rischia la stazione appaltante che esclude l’uscente per rotazione da una procedura, nei fatti, aperta a tutti?
Il principio di rotazione disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) non è un divieto automatico ma una regola di bilanciamento, che compensa la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta degli operatori negli affidamenti sotto soglia e perde la propria ragion d’essere quando quella discrezionalità non viene esercitata.
È il filo che lega buona parte della giurisprudenza amministrativa del 2025 e del 2026, maturata dopo che il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti) ha riscritto la deroga in favore del contraente uscente. Le pronunce più interessanti, che analizziamo di seguito, riguardano la lettura del nuovo comma 4, al confine tra affidamento diretto e gara sostanziale e al perimetro entro cui la rotazione opera davvero.
Che cosa ha cambiato il correttivo nell’art. 49
Il D.Lgs. n. 209/2024 ha toccato un solo comma dell’ art. 49, il quarto, con efficacia dal 31 dicembre 2024. Restano invariati gli altri commi, dal divieto di riaffidamento all’uscente fino alla deroga per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro.
Nella versione originaria il comma 4 consentiva di reinvitare o riaffidare all’uscente «in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto». Il testo vigente ammette la deroga «in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa».
La buona esecuzione da sola non giustifica la deroga
Il TAR Toscana (sentenza n. 1968/2025) è tra i primi giudici ad aver fatto del nuovo comma 4 la ragione della decisione. Il caso riguardava la concessione di un servizio di distributori automatici, affidata con procedura negoziata sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) previa manifestazione di interesse. Tre offerte avevano ottenuto il punteggio massimo e la stazione appaltante aveva scelto l’uscente invocando, come ragione della deroga, la sola accurata esecuzione del rapporto precedente.
Per i giudici toscani il nuovo testo, applicabile perché l’atto di indizione è successivo al 31 dicembre 2024, individua due soli presupposti della deroga, la struttura del mercato e l’effettiva assenza di alternative, mentre la corretta esecuzione va verificata insieme a essi. La buona esecuzione, si legge nella sentenza, “non è in alcun modo presupposto autonomo della deroga, ma semplice co-elemento da verificare in uno con i presupposti veri e propri”.
Il TAR osserva che l’amministrazione sembra aver ragionato sul testo previgente, che si prestava a leggere la buona esecuzione come requisito autonomo, e annulla l’aggiudicazione, accogliendo anche la censura sulla violazione dell’autovincolo.
Il reinvito dell’uscente è legittimo quando il mercato non offre alternative?
Una risposta affermativa arriva dal TAR Lazio (sentenza n. 16754/2025), chiamato a giudicare una procedura negoziata senza bando per la concessione sotto soglia di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande. La stazione appaltante aveva invitato sette operatori, compreso l’uscente, e le offerte pervenute erano soltanto due.
Richiamando il comma 4 nel testo vigente, il TAR ritiene sussistenti i presupposti della deroga, perché la scarsa risposta del mercato dimostra, a suo avviso, l’effettiva assenza di alternative. Escludere l’uscente, aggiungono i giudici, avrebbe ridotto il confronto a una sola proposta, meno valida, in contrasto con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice.
La pronuncia va però letta con prudenza. L’assenza di alternative è ricavata a valle dell’invito, dall’esito della procedura, mentre la motivazione della deroga si colloca per sua natura nel momento della scelta; la sentenza, inoltre, non si sofferma sulla verifica della qualità della prestazione resa che il correttivo ha reso esplicita. Entrambe le vicende riguardano concessioni sotto soglia, per le quali l’art. 187 del Codice prevede un proprio criterio di rotazione degli inviti e l’applicabilità dell’art. 49 non è pacifica in giurisprudenza.
Affidamento diretto o gara sostanziale, il confine tracciato da Palazzo Spada
Con la sentenza n. 4185/2026 il Consiglio di Stato riforma una decisione del TAR Lazio che aveva negato interesse al ricorso del gestore uscente, ritenendo che la rotazione gli avrebbe comunque precluso l’affidamento. La procedura, formalmente un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), era stata costruita come un confronto competitivo aperto.
I giudici d’appello ricordano che la rotazione è una regola che, se intesa in modo distorto, finisce per diventare “una causa di esclusione dalle gare non codificata”. La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non lo trasforma in gara, a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per questa soluzione; ma quando ci sono una fase preliminare di manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione e un criterio di aggiudicazione, si è davanti a una gara e come tale va trattata.
In quel caso l’uscente non può essere escluso, e tanto meno può farlo il giudice pronunciandosi su un potere che l’amministrazione non ha esercitato. Negli affidamenti diretti veri e propri, invece, il comma 5 non si applica e il divieto non incontra deroghe diverse da quelle del comma 4. Nel merito, i giudici accolgono il ricorso per l’omessa verifica dei requisiti imposti dall’avviso.
Resta invece affidamento diretto quello preceduto da una manifestazione di interesse riservata agli iscritti a un albo. Lo precisa il Consiglio di Stato (sentenza n. 4897/2025), che conferma l’annullamento di un affidamento all’uscente e aggiunge che basta un’identità anche parziale delle prestazioni per far scattare il divieto e che rileva anche un affidamento precedente disposto sotto il D.Lgs. n. 50/2016.
Sulla stessa linea, il TAR Campania (sentenza n. 1358/2026) qualifica come affidamento diretto anche una richiesta di offerta sul MePA rivolta agli operatori abilitati, con aggiudicazione al prezzo più basso, perché il criterio di scelta non muta la natura dell’affidamento, e precisa che il divieto scatta per il solo fatto di essere affidatario uscente, senza attendere un terzo affidamento.
Indagine di mercato senza limiti: quando la rotazione non si applica
Il TAR Abruzzo (sentenza n. 545/2026) esamina una procedura negoziata per un servizio di vigilanza armata, indetta nel 2025 dopo un avviso che escludeva espressamente limiti al numero degli invitati. I requisiti di idoneità professionale richiesti non riducono in modo artificioso la platea, e la stazione appaltante non compie alcuna scelta discrezionale nell’individuare gli operatori. Opera dunque il comma 5, e l’esame della deroga del comma 4 diventa superfluo.
Il rovescio della medaglia emerge dal TAR Lazio (sentenza n. 1087/2026), relativa a un contratto escluso ma soggetto ai principi del Codice, per il quale, dopo un avviso pubblico senza restrizioni, erano stati invitati tutti gli operatori idonei tranne l’uscente. Il mancato invito, per i giudici, non bilancia alcuna scelta discrezionale e finisce per risultare “punitivo di un singolo operatore, solo perché fornitore uscente del servizio”.
Il costo di quell’errore lo misura la successiva sentenza n. 11444/2026, resa in sede di ottemperanza. Poiché l’uscente non aveva potuto presentare offerta, non basta ammetterlo a valle della graduatoria, e la procedura va rinnovata dalla fase di presentazione delle offerte.
Sopra soglia e dopo una gara deserta, dove si ferma l’art. 49?
Il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 55/2026) ricorda che la rotazione riguarda soltanto gli affidamenti sotto soglia e non si estende alla procedura negoziata senza bando dell’art. 76, che a differenza del previgente art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 non la richiama più.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6600/2025) affronta invece il caso di un servizio di trasporto scolastico affidato in via diretta dopo due procedure aperte non andate a buon fine. La scelta tra procedura negoziata e affidamento diretto resta discrezionale, e rispetto all’esigenza di garantire il servizio all’avvio dell’anno scolastico risulta recessivo l’interesse del gestore uscente a partecipare, precluso da una rotazione la cui operatività non era contestata.
Che cosa resta a RUP e operatori economici
Dalle pronunce del biennio emerge un quadro coerente. La rotazione vive dove la stazione appaltante sceglie chi invitare o a chi affidare, e si ritrae quando il mercato viene aperto; il correttivo ha reso più esigente la via d’uscita ordinaria concessa all’uscente nell’affidamento diretto.
Ciò significa che il responsabile unico del progetto (RUP) deve decidere a monte la natura della procedura e qualificare gli atti in modo coerente, perché, se la procedura viene costruita come una gara, con commissione, criterio di aggiudicazione e confronto competitivo, il giudice la tratterà come tale, senza esclusioni automatiche dell’uscente. D’altro canto, quando si intende riaffidare o reinvitare il gestore uscente, la motivazione della deroga va costruita prima della scelta, sulla struttura del mercato e sull’assenza di alternative, con una verifica documentata dell’esecuzione e della qualità del servizio che non può sostituire quei presupposti.
Per gli operatori economici il messaggio è speculare. La rotazione non è una causa di esclusione da invocare in ogni contenzioso, ma uno strumento di governo del mercato che il giudice misura sulla funzione, più che sull’etichetta.
FONTI “LavoriPubblici.it”
