Per la produzione di end of waste l’autorizzazione è con procedura ordinaria, precisa il ministero dell’Ambiente rispondendo a un quesito
Le procedure amministrative per autorizzare il recupero ambientale dei rifiuti terre e rocce di scavo non pericolose (Codice Eer 170504) sono due e sono entrambe legittime e vigenti. La prima ammette il recupero diretto, risale al Dm 5 febbraio 1998 ed è agevolata; la seconda, fondandosi sul Dm 127/2024 sulla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti, chiede che il recupero ambientale si faccia con materiale diventato end of waste e risponde all’iter autorizzativo ordinario previsto dall’articolo 208, Dlgs 152/2006 (Codice ambientale). Così la risposta 138506 del 22 luglio che il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha fornito all’interpello ambientale della Città metropolitana di Roma.
Il parere ministeriale è importante poiché risponde a un interrogativo generalizzato in tutto il Paese, ma che a Roma i lavori infrastrutturali per il Giubileo rendono più che mai sentito. A Roma, come nel resto d’Italia, le procedure semplificate sono ascritte alla competenza della Provincia/Città metropolitana. La Città metropolitana di Roma ha chiesto al Mase se, dopo il Dm 127/2024, si può ancora procedere al recupero ambientale (R10) di terre e rocce da scavo non pericolose in modo diretto o se debbano prima diventare end of waste tramite un’altra operazione di recupero (R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche). Inoltre, se la procedura ordinaria sia riservata alla produzione di end of waste, visto che l’operazione R5 non è prevista al punto 7.31-bis, Dm 5 febbraio 1998 per l’uso in recuperi ambientali del rifiuto 170504. Il Ministero non ha condiviso la lettura restrittiva della Città metropolitana secondo la quale, dopo il Dm 127/2024, il recupero R10 di terre e rocce di scavo non pericolose non sarebbe più consentito in forma diretta, ma resterebbe subordinato alla trasformazione in un end of waste mediante il trattamento all’operazione di recupero R5, da autorizzare in forma ordinaria.
Il Mase argomenta che il recupero previsto dal Dm 5 febbraio 1998 e quello previsto dal Dm 127/2024 differiscono «in modo sostanziale» poiché il primo è diretto e il secondo, invece, presuppone la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e il suo uso in recuperi ambientali, riempimenti e colmate. Questo perché il quadro normativo vigente distingue tra «l’utilizzo del rifiuto» per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e «l’impiego del prodotto aggregato recuperato» ottenuto nell’ end of waste. Quindi, in base alla normativa vigente, per la produzione dell’ end of waste «aggregato recuperato» da impiegare nel recupero ambientale, l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, in base al Dm 127/2024, in procedura ordinaria (articolo 208, Dlgs 152/2006). Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’uso di rifiuti terre e rocce di scavo non pericolose alla tipologia 7.31-bis, Dm 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata agli articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006.
FONTI Paola Ficco “Enti Locali & Edilizia”
