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La garanzia decennale contro i difetti e vizi vale solo se l’intervento è completato

La Cassazione (riformando una sentenza della Corte d’appello) spiega quali sono le responsabilità dell’appaltatore nel caso in cui emergano gravi difetti in corso di esecuzione

 

«Quando le opere appaltate si interrompono per l’emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l’intervento nel rispetto delle regole dell’arte, le norme di riferimento attraverso le quali deve essere vagliata la responsabilità dell’impresa appaltatrice non sono gli art. 1667-1668 e 1669 c.c., ma sono quelle ordinarie in materia di inadempimento, cioè gli artt. 1218 e 1453 e ss. c.c.». Con queste conclusione, la Corte di Cassazione – con la sentenza n.6928/2026 dello scorso 23 marzo – ha rinviato alla Corte territoriale il giudizio su una controversia per la quale era stata riscontrata una errata applicazione delle norme del codice civile.

La vicenda riguarda il caso di una azienda agricola che ha commissionato a un’impresa e a un geologo un intervento per la creazione di un invaso a uso irriguo. Nel corso dell’esecuzione sono emersi «seri problemi di smottamenti e frane, con segni di instabilità e cedimento del terreno verso valle». Il committente ha pertanto ufficialmente chiesto agli operatori incaricati di mettere in sicurezza e risanare l’area. Gli interventi messi in atto non hanno però risolto il problema, che anzi si è aggravato. Pertanto, i lavori non sono proseguiti. Dopo un accertamento tecnico disposto dalla committenza è stata istruita la causa presso il Tribunale, con il committente che ha agito ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile sulla garanzia decennale postuma. Il Tribunale ha respinto l’appello, giudicando il diritto estinto per prescrizione del termine. Il committente si è pertanto rivolto alla Corte d’appello che ha confermato il giudizio del Tribunale.

I giudici della Cassazione hanno annullato al sentenza perché hanno ritenuto che le premesse dei precedenti giudizi fossero errati. Dal momento che l’intervento non poteva dirsi concluso – hanno in sostanza detto i giudici – non è possibile applicare l’articolo 1669 del codice. «Nell’ipotesi di opere non ultimate – ha chiarito la Sezione – non trova giustificazione l’applicazione del disposto dell’art. 1669 c.c. ma occorre fare riferimento alle norme ordinarie in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale».

In conclusione, «la Corte di merito ha erroneamente esaminato la controversia attraverso il disposto dell’art. 1669 c.c. valorizzando, in particolare, i termini di decadenza e prescrizione individuati dalla norma, in una situazione nella quale il mancato compimento dell’opera appaltata – interrottasi definitivamente per le gravi problematiche manifestatesi nel corso dell’intervento concordato, non risolte nonostante i tentativi posti in essere a tal fine – ne escludeva l’operatività».

 

 

 

 

FONTI      Massimo Frontera        “Enti Locali & Edilizia”

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