È pertanto illegittimo il ricorso alla procedura dell’appalto di servizi perché rientra nella disciplina dell’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001
L’affidamento di incarico di studio del territorio finalizzato alla sua promozione non è ricompreso fra i servizi di ingegneria e architettura soggetti al Codice dei contratti pubblici, Dlgs 36/2023, ma afferisce all’articolo 7, commi 6 e seguenti del Dlgs 165/2001 che regolamenta il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, configurando un’ipotesi di danno erariale, da sottoporre alla valutazione della Procura contabile territoriale. Così la Sezione regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna nella deliberazione n. 89/2025.
Il Comune verificato ha affidato il «servizio di redazione di uno studio unitario relativo alle aree esterne al nord del distretto…per la promozione del distretto in un’ottica di connessione e completamento dell’intero ambito territoriale finanziato dall’Unione Europea» a una società, con indicazione nominativa del professionista incaricato all’interno della stessa.
L’ente a fronte della richiesta della Corte di ottenere copia dei provvedimenti (deliberazioni/determinazioni) adottati relativamente alla programmazione annuale degli incarichi di consulenza e collaborazioni, ha risposto che «nel caso specifico si tratta di servizi di ingegneria e architettura, pertanto, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 36/2003 sono inseriti nel programma triennale di acquisti di beni e servizi nel caso di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lettera b). L’affidamento oggetto della richiesta è di importo inferiore, pertanto, non inserito nella suddetta programmazione». Inoltre, l’ente ha affermato che «L’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 prevede l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; si è pertanto proceduto ad affidamento diretto, senza alcuna procedura concorrenziale».
Il Collegio emiliano, però, non è dello stesso avviso perché, «nel caso di specie, dalla determina di assegnazione si evince che l’incarico di studio è stato conferito alla società, con indicazione nominativa del professionista incaricato, individuato nella persona dell’architetto omissis. Pertanto, va fugato ogni dubbio circa la riconducibilità dell’atto esaminato sotto la disciplina dell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001, ritenendosi l’atto sottoposto al controllo più propriamente rientrante nella categoria del “contratto di lavoro autonomo di natura occasionale”, che si esaurisce nel compimento di un’opera o di un servizio destinato a non ripetersi nel tempo, e pertanto quale incarico esterno ai sensi della citata norma piuttosto che un contratto rientrante nell’alveo del codice dei contratti pubblici».
È quindi fondamentale individuare la distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale (ad esempio servizi di architettura e di ingegneria) e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca. Il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, Dlgs 36/2023, mentre il secondo afferisce all’articolo 7, comma 6 e seguenti del Dlgs 165/2001.
Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all’ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l’azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l’amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l’amministrazione recepisce senza discostarsene.
L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell’autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore (Sezione Lombardia, delibera n. 178/2014).
Ne consegue che la determinazione dirigenziale assunta dal Comune in questione «risulta adottata in palese difformità rispetto al quadro normativo di riferimento, in quanto, pur formalmente richiamando la procedura di affidamento prevista dall’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, l’atto in oggetto, con cui si procede all’affidamento dell’incarico alla società, risulta, di fatto, volto a designare direttamente un professionista individuato ab origine, nell’ambito della stessa società, nella persona dell’arch. omissis». Pertanto, la Corte accerta l’illegittimità del ricorso alla procedura dell’appalto di servizi per il conferimento di un incarico di studio.
FONTI Corrado Mancini “Enti Locali & Edilizia”
